TAR Sicilia, proroga delle concessioni legata all'avvio delle gare
Per il TAR, il 30 settembre 2027 è un limite massimo: la proroga tecnica presuppone l'avvio delle procedure selettive o atti concreti preparatori.
Il TAR Sicilia, Sezione Prima, ha esaminato la decadenza di due concessioni demaniali marittime intestate a una società, disposta dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. La sentenza, pubblicata il 2 novembre 2026, tratta anche l'applicazione della proroga prevista per le concessioni balneari e l'affidamento a terzi di attività comprese nei titoli.
Sulla proroga prevista dall'articolo 3 della legge 118/2022, come modificato nel 2024, la motivazione afferma che quella fino al 30 settembre 2027 ha carattere tecnico. Opera, secondo il TAR, solo quando l'amministrazione concedente avvia effettivamente le procedure di gara oppure compie atti concretamente preparatori. La data del 30 settembre 2027 è quindi un limite massimo, non una scadenza automaticamente assicurata a tutte le concessioni.
La sentenza affronta anche l'articolo 45-bis del Codice della navigazione: l'affidamento continuativo a terzi di attività secondarie comprese nella concessione richiede un'autorizzazione preventiva. Le comunicazioni semplificate previste da una circolare regionale del 2022, precisa il TAR, non equivalgono all'autorizzazione alla subconcessione. I criteri interessano amministrazioni concedenti e operatori che gestiscono attività balneari. La parte disponibile della motivazione non comprende il dispositivo, perciò non consente di riferire l'esito dei ricorsi né gli effetti finali sulle due concessioni.
Fonte: TAR Sicilia, Sezione Prima, sentenza n. 2954 del 2 novembre 2026. Elaborazione dati Coste360 S.r.l.: chi riprende la notizia è tenuto a citarla.