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Demanio marittimo · Regione Toscana

Bandi, gare e pubblicazioni in Toscana

Selezione delle ultime 10 pubblicazioni amministrative consolidate dei comuni costieri della regione Toscana (atti già pubblicati e disponibili da almeno una settimana): bandi, gare, manifestazioni di interesse, determine, ordinanze e provvedimenti su demanio marittimo, spiagge, porti e turismo costiero.

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Ultime pubblicazioni amministrative

10 di 927 pubblicazioni · ordinate per rilevanza

Follonica

Approvazione schema di variazione della concessione demaniale 51/2009

La determinazione dirigenziale è emanata dal Comune di Follonica, Ufficio Demanio Marittimo, con atto n. 460 del 12-06-2026, a firma del dirigente Alessandro Bisdomini. Il provvedimento richiama, come base tecnica e amministrativa, l’art. 24 del DPR n. 328 del 15.02.1952, relativo al regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, oltre al quadro organizzativo interno dell’ente e alla normativa generale in materia di demanio marittimo. L’atto prende le mosse da un’istanza presentata l’11.02.2026 prot. gen. n. 5329 dal sig. Parri Paolo, presidente dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia – A.N.M.I. – Gruppo “A. Chiti” di Follonica, in qualità di titolare della concessione demaniale marittima n. 51/2009. Nel merito, il Comune approva lo schema di variazione, qualificato anche come atto suppletivo, della concessione n. 51/2009. La modifica richiesta riguarda l’utilizzo dell’area dal 15.04.2026 al 15.10.2026 e un ampliamento in profondità di 10,00 metri su entrambi i lati dell’area, mantenendo invariato il fronte mare pari a 50,00 metri e senza modificare le opere fisse di facile rimozione. La superficie scoperta passa da 1.488,95 mq a 1.988,95 mq, con un incremento di 500,00 mq. Restano invariati l’uso, lo scopo della concessione e le superfici occupate dalle strutture fisse di facile rimozione. L’atto dà inoltre atto che il provvedimento è rilasciato nei limiti delle competenze comunali in materia di demanio marittimo e che diverrà esecutivo solo con il visto di regolarità contabile del Dirigente del Settore 2. Sul piano procedurale, la determinazione richiama la relazione istruttoria del responsabile del procedimento e prevede la possibilità di ricorso al TAR Toscana entro 60 giorni dalla sua esecutività oppure, in via straordinaria, al Capo dello Stato entro 120 giorni. Non sono indicati importi puntuali del canone, ma il testo specifica che, a seguito della variazione, il canone annuale sarà rideterminato. Non risultano indicati cauzioni, fideiussioni o ulteriori termini per soggetti terzi.

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Montignoso

Autorizzazione al posizionamento di corridoio di lancio sul fiume Versilia

Il Comune di Montignoso, Area 5 Gestione e Pianificazione Territorio, Patrimonio e Ambiente, con determinazione n. 451 del 17-06-2026, interviene su una concessione demaniale già esistente, la n. 06 del 21.06.2005, intestata per il mantenimento di una gru per alaggio e rimessaggio natanti sulla sponda sinistra del fiume Versilia. L’atto richiama anche la precedente determinazione n. 447 del 16/06/2026, con cui era stata autorizzata la gestione dell’attività di alaggio e rimessaggio natanti alla AURORA BOREALE SRL, subentrata operativamente nell’ambito della concessione 06/05, nonché la domanda pervenuta via PEC il 03/06/2026, prot. 10592, con cui la società chiedeva di poter collocare un corridoio di lancio e la relativa segnaletica sul lato sinistro del fiume Versilia. Viene inoltre richiamata l’Ordinanza di sicurezza balneare n. 30/2026 del 12/05/2026, in particolare l’art. 7 sui corridoi di lancio, e l’art. 30 del Codice della Navigazione. Nel merito, la determinazione autorizza per la stagione balneare 2026 la società AURORA BOREALE SRL, con sede legale a Carrara in Viale Zaccagna 6 e P.IVA 01272310457, a installare un corridoio di lancio sul lato sinistro alla foce del fiume Versilia per l’arrivo e la partenza dalla spiaggia di natanti da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario e tavole a vela. L’autorizzazione è subordinata alle prescrizioni dell’ordinanza balneare vigente e viene rilasciata perché l’intervento non è ritenuto in contrasto con gli interessi del demanio marittimo. L’atto precisa però che il Comune resta manlevato da eventuali responsabilità per danni a persone o cose e che il provvedimento vale solo ai fini demaniali, senza esonerare il gestore dall’acquisizione delle ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa vigente. Il documento non indica canoni, cauzioni o altri importi. L’iter descritto nel provvedimento mostra che l’istanza della società è stata esaminata dall’ufficio competente, confrontata con la disciplina balneare vigente e con la situazione concessoria preesistente, e quindi accolta con un atto di autorizzazione stagionale limitato al 2026. Non sono riportati termini ulteriori per osservazioni o ricorsi, né una procedura competitiva; si tratta di un’autorizzazione amministrativa collegata a una concessione già in essere e alle condizioni tecniche previste per la navigazione e la balneazione.

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Campo nell'elba

Concessione demaniale marittima per ampliamento di arenile già in concessione

Il documento è una deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Campo nell’Elba, Provincia di Livorno, n. 140 del 10/06/2026, proposta dall’assessore Spinetti Jacopo. L’atto prende in esame una richiesta presentata dalla Soc. Bagni Lo Coco s.a.s., tramite il tecnico incaricato geom. Auditore Fausto, protocollata il 06/05/2026 al n. 6872, finalizzata ad ottenere un’autorizzazione/concessione per utilizzare un tratto di arenile antistante le concessioni demaniali marittime n. 2 del 19/05/2014 rep. 2121 e n. 3 del 19/05/2014 rep. 2122. Le concessioni originarie riguardano un bar ristorante su area demaniale e uno stabilimento balneare per posa ombrelloni e sdraio. La richiesta nasce dal fatto che, per correnti ed erosione costiera, si sarebbe formato un tratto di spiaggia non regolamentata di circa 15,00 metri di profondità fino alla battigia, da mantenere libero e pulito. La Giunta richiama il Piano di Utilizzazione degli Arenili adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 25/06/2025 e le controdeduzioni approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 10/04/2026, precisando che il piano è in fase di completamento dell’iter di approvazione. Viene evidenziato che l’art. 7 punto 6 delle Norme Tecniche di Attuazione consente l’ampliamento in profondità della superficie massima concedibile per stabilimenti balneari solo quando l’aumento dipende da cause naturali e senza possibilità di posa di ulteriori attrezzature balneari. Sulla base di ciò, la richiesta viene ritenuta accoglibile e viene dato mandato all’Ufficio Demanio di predisporre tutti gli atti necessari e conseguenti per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni, nel rispetto del piano adottato e del divieto di collocare strutture destinate alla balneazione nell’area concessa. L’atto è dichiarato immediatamente eseguibile per la stagione balneare in corso. La pubblicazione all’Albo Pretorio online decorre dal 18/06/2026 per 15 giorni consecutivi. Non sono indicati canoni, importi, cauzioni o fideiussioni.

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Campo nell'elba

Rimodulazione della concessione demaniale marittima CD9/2025 punto blu n. 3

Il documento è una deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Campo nell’Elba, provincia di Livorno, n. 139 del 10/06/2026, adottata come atto di indirizzo. L’oggetto riguarda la rimodulazione della concessione demaniale marittima CD9/2025 del 23/04/2025, rep. 2772, denominata “Punto Blu n. 3”, e si inserisce nel quadro del regolamento comunale sulla gestione del demanio marittimo e delle previsioni del Piano di Utilizzazione degli Arenili adottato dall’amministrazione. La giunta richiama anche la nota del 04/06/2026 prot. 8492, con cui il tecnico incaricato dal concessionario ha chiesto una modifica della superficie assentita a causa dell’erosione costiera, che avrebbe ridotto la profondità dell’arenile rendendo non pienamente fruibile l’area concessa. Nel merito, l’atto prende atto della richiesta del sig. Costa Marino, titolare della concessione, relativa a un’area demaniale marittima di mq 306,40, di cui 30,00 mq di area di facile rimozione e 276,40 mq di area scoperta, destinata al posizionamento di un massimo di 40 ombrelloni con lettini/sdraio e delle strutture di assistenza e salvamento. La rimodulazione proposta prevede un incremento del fronte mare di 2,3 metri, fino a ml 36,85 rispetto ai ml 34,55 originariamente concessi. Tuttavia la giunta prescrive che l’eventuale autorizzazione debba rispettare il limite massimo di fronte mare di ml 35,00 fissato dall’art. 7, punto 6, delle N.T.A. del Piano di Utilizzazione degli Arenili adottato, oltre alla superficie massima già prevista nell’atto concessorio, pari a mq 306,40. L’atto non avvia una nuova procedura competitiva, ma dà mandato all’Ufficio Demanio di espletare gli adempimenti necessari per autorizzare la rimodulazione nei limiti indicati. La deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, motivando l’urgenza con la stagione balneare in corso. Non risultano importi, canoni, cauzioni o fideiussioni indicati nel testo. La pubblicazione all’Albo Pretorio online è prevista dal 18/06/2026 per 15 giorni consecutivi.

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Autorità portuale di mar tirreno settentrionale

Adozione della delibera n. 8/2026 per concessione a eni e subingresso a eni industrial evolution

L’avviso riguarda il Porto di Livorno e comunica l’adozione della Delibera del Comitato di Gestione n. 8/2026. Il provvedimento è finalizzato al rilascio, in favore di ENI S.p.A., di un titolo concessorio ex art. 18, commi 12 e 15 della Legge n. 84/1994 ss.mm./ii., e contestualmente all’autorizzazione al subingresso di ENI Industrial Evolution S.p.A. nella medesima concessione demaniale. Il testo non riporta ulteriori elementi procedurali, né indica superfici, durata, canoni, importi o condizioni operative dettagliate della concessione. In concreto, l’atto segnala che l’Autorità/Comitato competente ha già adottato la delibera necessaria per attivare un nuovo titolo concessorio in favore di ENI S.p.A. e per consentire il passaggio della posizione concessoria a ENI Industrial Evolution S.p.A. tramite subingresso. Questo significa che il documento incide sulla titolarità della concessione demaniale nel porto, con effetti diretti sulla gestione dell’asset o dell’area interessata, ma il contenuto fornito non specifica quale sia l’area, l’oggetto materiale della concessione o le condizioni del trasferimento. Non sono presenti nel testo termini per osservazioni, presentazione di istanze o altre scadenze operative. L’avviso, per come è formulato, sembra avere natura informativa e dà conto dell’adozione di un atto già deliberato, senza descrivere un iter aperto alla partecipazione di terzi. Mancano anche indicazioni su canoni, cauzioni o garanzie finanziarie.

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Marciana_marina

Aggiornamento indirizzi per l’affidamento di concessioni demaniali marittime a terra

La deliberazione della Giunta comunale di Marciana Marina n. 63 del 12/06/2026 riguarda l’aggiornamento degli indirizzi operativi per l’affidamento di aree in concessione sul demanio marittimo a terra per finalità turistico-ricreative. L’atto è adottato dalla Giunta del Comune di Marciana Marina, con pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, e si colloca nel quadro della disciplina statale e regionale sulle concessioni balneari, richiamando la competenza attribuita ai Comuni dalla normativa regionale toscana, le successive evoluzioni normative nazionali e il tema dell’indennizzo al concessionario uscente. Nel testo sono citati anche il D.L. 131/2024, convertito in L. 166/2024, e la sentenza della Corte Costituzionale n. 89 depositata il 1/07/2025, che ha dichiarato l’illegittimità di alcune disposizioni della legge regionale toscana n. 30/2024. Nel merito, la Giunta prende atto della necessità di avviare le procedure comparative per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime a terra, nel rispetto dei principi europei di pubblicità, trasparenza, concorrenza, parità di trattamento e massima partecipazione. Il Comune segnala che non è dotato di Piano di Utilizzo degli Arenili e che non intende concedere ulteriore occupazione di piccoli arenili liberi, mentre per gli specchi acquei in ambito portuale resta confermato l’istituto della proroga per cause oggettive, con riferimento al procedimento di riordino del porto avviato con deliberazione di C.C. n. 58 del 17/12/2018, da definire entro e non oltre il 31 maggio 2027. L’atto dispone che il Responsabile del Servizio Demanio Marittimo proceda alla predisposizione e pubblicazione di un bando tipo, alla nomina degli esperti per la determinazione dell’indennizzo dovuto al concessionario uscente, alla definizione del loro compenso e quindi alla pubblicazione dei bandi di gara e allo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica. È inoltre prevista la possibilità di assegnare le concessioni in forma frazionata, raggruppandole per genere o localizzazione. La deliberazione richiama espressamente la necessità di aggiornarsi in caso di futuri cambiamenti normativi o giurisprudenziali, precisando che gli operatori non possono vantare posizioni giuridiche tutelate in merito agli indirizzi approvati.

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Montignoso

Autorizzazione affidamento attività della concessione demaniale n. 06/2005

Il documento è una determinazione del Responsabile del Servizio del Comune di Montignoso, Area 5 Gestione e Pianificazione Territorio, Patrimonio e Ambiente, PATRIMONIO, numerata 447 del 16-06-2026. L’atto riguarda la concessione demaniale n. 06 del 21.06.2005, rilasciata per mantenere una gru destinata ad alaggio e rimessaggio natanti sulla sponda sinistra del fiume Versilia. Il provvedimento è adottato nel quadro dell’art. 45 bis del codice della navigazione e richiama anche la documentazione antimafia e le proroghe già intervenute sulla concessione, fino all’estensione dell’efficacia al 30 settembre 2027 disposta dal Comune con atti del 2023 e del 2024. Nel merito, la determinazione autorizza il titolare della concessione, SUNSET s.r.l., rappresentata da Frugoni Massimo, ad affidare a terzi la gestione dell’attività di alaggio, rimessaggio e noleggio natanti. Il soggetto autorizzato a ricevere l’affidamento è AURORA BOREALE SRL, rappresentata da Tongiani Carlo Alberto. L’autorizzazione vale dal rilascio dell’atto fino al 30/09/2026 e riguarda esclusivamente l’attività svolta nell’ambito della concessione demaniale marittima n. 06/05. L’atto precisa che la società concessionaria resta comunque responsabile di tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e che l’amministrazione è manlevata da eventuali rivalse o responsabilità per danni a persone o cose. Viene inoltre chiarito che l’autorizzazione ha valore solo ai fini demaniali e non sostituisce eventuali ulteriori titoli o autorizzazioni richiesti dalla normativa vigente. Non sono previsti canoni, importi o cauzioni nel testo esaminato.

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Rosignano marittimo

Autorizzazione al posizionamento di due piattaforme galleggianti e area gioco in acqua

Il provvedimento è un decreto del Comune di Rosignano Marittimo, U.O. Pianificazione Territoriale e Demanio Marittimo, adottato il 15/06/2026 con numero 1414. L’atto riguarda il rilascio di un’autorizzazione demaniale marittima per la stagione balneare 2026 e richiama, tra gli altri, il vigente Piano Operativo Comunale, il Regolamento per la gestione del Demanio marittimo, il Codice della Navigazione, l’ordinanza di sicurezza balneare n. 59 dell’11/05/2026 della Capitaneria di Porto di Livorno e un’autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 17/04/2025, prot. n. 32295. Nel merito, il Comune autorizza i sigg. Donati Fabio e Donati Paola, titolari della concessione demaniale marittima n. 184/2009 relativa allo stabilimento balneare denominato Etruria in Castiglioncello, a posizionare nello specchio acqueo antistante la concessione due piattaforme galleggianti, di dimensioni rispettivamente pari a 2,00 x 2,00 m e al diametro di 5,00 m, e a realizzare uno spazio specifico in acqua per il gioco della palla a volo di 12,00 x 4,00 m. L’autorizzazione è accordata perché l’istanza del 05/06/2026, prot. n. 49770, è stata integrata il 12/06/2026, prot. n. 51743, e ritenuta conforme alle condizioni già espresse nei precedenti pareri, compresa la prescrizione della Capitaneria di Porto del 14/04/2011, prot. n. 11188, che limita l’occupazione allo specchio acqueo entro 100 metri dalla costa e all’orario di balneazione. L’atto precisa che l’autorizzazione vale esclusivamente ai fini demaniali marittimi e non sostituisce altri eventuali titoli richiesti da normative diverse. Viene inoltre richiamata la responsabilità dei titolari per il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza della navigazione e si esclude ogni responsabilità civile e penale dell’amministrazione per eventuali incidenti derivanti dall’uso delle strutture. È anche indicato che il procedimento ha comportato spese di istruttoria pari a 75,00 euro, pagate in due date, 04/06/2026 e 11/06/2026.

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Llpp, prot. civ. - determinazione del responsabile 2026/602

Cessazione di efficacia della concessione demaniale n. 1/2010

Il Comune di San Vincenzo, tramite una determinazione della Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Demanio Marittimo Simina Chelaru, adottata il 09/06/2026 con Determinazione n. 602, dispone la cessazione di efficacia della concessione demaniale marittima n. 1/2010. L’atto richiama, come base istruttoria e motivazionale, l’art. 5 della concessione, l’art. 20 del Regolamento per l’utilizzo e la gestione del demanio marittimo, il Piano di Utilizzazione degli Arenili (PUA) approvato con Delibera C.C. n. 34 del 28/04/2025 e il regolamento comunale approvato con Delibera C.C. n. 57 del 29/07/2025. La concessione originaria, rilasciata il 27/01/2010, era intestata a Centro Turistico Santa Caterina S.r.l., con sede a Prato in via Montegrappa 304, P.IVA 00334520970, e riguardava un’area scoperta di mq 456,56 a servizio dei clienti dell’Hotel Santa Caterina, per posa di ombrelloni e sedie a sdraio nel Comune di San Vincenzo. La decisione si fonda su più elementi: la destinazione dell’area come “spiaggia asservita”, l’assenza di una specifica istanza/manifestazione di interesse da parte della società concessionaria, l’esito dei sopralluoghi che hanno rilevato l’area priva di allestimenti e attrezzature e, infine, il mancato avvio di attività a servizio della clientela dell’hotel nonostante l’inizio della stagione balneare 2026. Viene inoltre evidenziato che la società non ha aderito al Piano Collettivo di Salvamento per la stagione in corso. L’atto qualifica la conclusione del rapporto come effetto vincolato e consequenziale della disciplina applicabile e dispone la restituzione dell’area demaniale al libero uso. La determinazione sarà notificata alla società interessata e, dopo il buon esito della notifica, seguiranno le ulteriori comunicazioni di competenza. Sul piano procedurale, il provvedimento richiama anche il diritto di ricorso al TAR Toscana entro 30 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio. Non sono indicati canoni, cauzioni o importi economici connessi a questo atto, perché si tratta di un provvedimento di cessazione e non di rilascio o rinnovo.

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Llpp, prot. civ. - determinazione del responsabile 2026/597

Nomina professionisti per perizie degli indennizzi nelle concessioni demaniali marittime

Il provvedimento è una determinazione del Comune di San Vincenzo, Settore Lavori Pubblici – Ambiente e Demanio Marittimo, adottata dalla responsabile Simina Chelaru il 09/06/2026, nell’ambito della predisposizione delle procedure selettive per il rilascio delle concessioni demaniali marittime. L’atto richiama in particolare l’art. 4, comma 9, della Legge 118/2022, come modificata dalla Legge 166/2024, e si colloca nel percorso comunale di riordino delle concessioni dopo l’approvazione del Piano di Utilizzazione degli Arenili e del Regolamento per l’utilizzo e la gestione del demanio marittimo. Il Comune sottolinea che il quadro locale di pianificazione è stato completato e che restano in corso i passaggi istituzionali per il completamento del quadro nazionale sulle procedure di affidamento. Con la determinazione vengono individuati due professionisti, il dott. Gianluca De Filippi e la dott.ssa Teresa Verde, che dovranno redigere in forma collegiale le perizie asseverate necessarie a quantificare l’indennizzo dovuto ai concessionari uscenti. Le perizie riguardano complessivamente 4 stabilimenti balneari e 1 attività di ristorazione insistenti sul territorio comunale. Il Comune precisa che il rapporto economico è tra professionisti e concessionari uscenti, mentre l’ente resta estraneo al pagamento, salvo la facoltà di escutere la cauzione prevista dal regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione se necessario. L’atto dispone anche che i concessionari uscenti trasmettano la documentazione richiesta dai professionisti entro 30 giorni dalla richiesta e che le perizie asseverate siano consegnate al Comune entro 180 giorni dall’approvazione della determinazione. Sul piano economico, i professionisti hanno formulato un compenso parametrato al valore degli investimenti e dell’equa remunerazione: 2,25% fino a 77.468,53 euro, 1,50% per la parte eccedente fino a 387.342,35 euro, 0,75% fino a 774.685,35 euro e 0,3% fino a 3.873.426,76 euro, con un compenso minimo di 8.000,00 euro per ciascuna perizia asseverata, oltre contributo previdenziale, IVA e spese vive documentate. È previsto un acconto del 30% all’affidamento e il saldo del 70% alla consegna della perizia. La determinazione specifica inoltre criteri operativi per il calcolo dell’indennizzo, limitandolo agli investimenti non ancora ammortizzati relativi alle strutture inamovibili strettamente necessarie al servizio, salvo diversa disciplina del bando tipo o di future disposizioni normative.

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