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Demanio marittimo · Corte di Giustizia Amministrativa

Provvedimenti demaniali di Corte di Giustizia Amministrativa

Selezione degli ultimi 5 provvedimenti consolidati di Corte di Giustizia Amministrativa in materia di demanio marittimo (atti depositati da almeno 30 giorni): sentenze, ordinanze e decreti su concessioni, canoni, proroghe, decadenze ed evidenza pubblica, ciascuno con sunto, esito e materia.

Dati aggiornati Atti demaniali di Corte di Giustizia Amministrativa 354

Ultimi provvedimenti demaniali

5 di 354 atti · ordinati per data di deposito

Corte di Giustizia Amministrativa — Sez. I

CGARS: annullata la revoca della gara per il faro Massolivieri

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, Sezione I, ha pronunciato una sentenza non definitiva pubblicata il 29 luglio 2026, sull’appello R.G. n. 1305/2024 proposto da Sicily Tour S.r.l. contro la sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione III, n. 1359/2024 del 10 aprile 2024. La controversia riguarda la procedura avviata nel 2005 per la concessione d’uso dell’immobile denominato “Fanale punta Catelluccio – Faro Massolivieri”, sito nel Comune di Siracusa. L’appellante ha impugnato il provvedimento dell’Agenzia del Demanio n. 2001 del 2 febbraio 2023, con cui era stato revocato l’avviso di gara del 13 giugno 2005, n. 32386, nonché gli atti connessi, chiedendo anche il risarcimento dei danni. La società era risultata aggiudicataria provvisoria con verbale del 12 settembre 2005, n. 45863, per un canone annuo di euro 16.200,00, ma l’aggiudicazione era subordinata all’approvazione dell’organo sovraordinato e alla definizione del contenzioso con il precedente concessionario. Il CGARS ha ritenuto che la revoca fosse priva di una motivazione puntuale. Il mero richiamo al mutamento della situazione di fatto, al decorso del tempo, alla mancata approvazione dell’aggiudicazione provvisoria e al buon andamento dell’amministrazione non chiariva le ragioni concrete per cui, nel 2023, una procedura bandita nel 2005 dovesse essere ritirata. L’amministrazione avrebbe dovuto comparare l’interesse pubblico con gli interessi della società, valutando anche la disponibilità dell’appellante a eseguire i lavori necessari e a corrispondere un canone aggiornato. Il dispositivo accoglie l’appello in parte, riforma la sentenza del TAR e annulla il provvedimento di revoca dell’avviso di gara. La domanda risarcitoria non è stata definita: la causa è stata rimessa a nuovo ruolo per ulteriori determinazioni sull’an e sul quantum, subordinatamente alla presentazione di una nuova istanza di fissazione d’udienza. Le spese sono state rinviate alla decisione definitiva.

  • Sentenza non definitiva n. 202600524
  • Rilevanza Alta
  • Accolto in parte
  • Rilascio di nuova concessione
  • Evidenza pubblica e direttiva servizi
  • Siracusa (Siracusa)
Corte di Giustizia Amministrativa — Sez. I

CGARS: rinuncia alla cautelare sulla gara per una concessione al Foro Italico di Palermo

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, Sezione I, ha pronunciato un’ordinanza cautelare pubblicata il 6 luglio 2026, nell’ambito del ricorso R.G. n. 512/2026, relativo all’impugnazione di una precedente ordinanza cautelare del TAR per la Sicilia, Sezione Prima, n. 319/2026. La decisione è stata assunta nella camera di consiglio del 1° luglio 2026. Panificio Graziano Salvatore S.r.l. aveva proposto appello contro l’ordinanza cautelare di rigetto del TAR e aveva chiesto, in via conseguente, l’annullamento della procedura aperta pubblicata il 2 aprile 2026 dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale. La procedura riguardava l’affidamento di una concessione demaniale marittima per un’area coperta di 31 metri quadrati e un’area scoperta di 458 metri quadrati presso la terrazza del Foro Italico, a nord del porticciolo di Sant’Erasmo, da destinare a gelateria, caffetteria e punto di ristoro. Il CGARS non ha esaminato nel merito la legittimità del bando né le censure rivolte alla precedente ordinanza del TAR. In camera di consiglio, il difensore dell’appellante ha dichiarato di rinunciare all’istanza cautelare; il Collegio ha quindi dato atto della rinuncia. Il dispositivo dispone inoltre la compensazione delle spese della fase cautelare e stabilisce che l’ordinanza sia eseguita dall’Amministrazione e depositata presso la segreteria della Sezione, che ne curerà la comunicazione alle parti.

  • Ordinanza cautelare n. 202600222
  • Rilevanza Alta
  • Estinzione o perenzione
  • Evidenza pubblica e direttiva servizi
  • Rilascio di nuova concessione
  • Palermo
Corte di Giustizia Amministrativa — Sez. I

CGA Sicilia: sospesa la sentenza sul campo boe di Porto delle Genti

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, Sezione I, ha pronunciato un’ordinanza cautelare in sede di appello nel procedimento R.G. n. 524/2026, deciso in camera di consiglio il 2 luglio 2026 e pubblicato il 6 luglio 2026. L’appello è stato proposto dalla Regione Siciliana – Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari contro la sentenza breve del TAR per la Sicilia, sezione staccata di Catania, Sezione III, n. 1605/2026. La controversia riguarda gli atti impugnati in primo grado e la possibilità per Ormeggio Eolie di Alessi Marco di svolgere la propria attività mediante la realizzazione e gestione di un campo boe nel tratto di mare di Porto delle Genti, nel Comune di Lipari. Il giudice cautelare ha rilevato che le questioni dedotte, comprese quelle processuali e quelle concernenti la compatibilità degli atti con il diritto dell’Unione europea, richiedono un approfondimento nella fase di merito. Nel bilanciamento degli interessi, il Collegio ha valorizzato la volontà dell’impresa di realizzare soltanto il campo boe, senza pontile galleggiante né basamento in calcestruzzo sull’arenile, nonché la dichiarazione di non idoneità alla balneazione dell’area per la stagione 2026. Il dispositivo accoglie l’istanza cautelare, sospende l’esecutività della sentenza appellata e limita l’efficacia degli atti impugnati alla realizzazione e gestione del campo boe fino al 30 settembre 2026. Le spese cautelari sono compensate.

  • Ordinanza cautelare n. 202600224
  • Rilevanza Media
  • Sospensiva concessa
  • Ormeggi e campi boa
  • Autorizzazioni stagionali e titoli edilizi
  • Lipari
Corte di Giustizia Amministrativa — Sez. I

CGA Sicilia: sospesa la sentenza sul campo boe di Porto delle Genti

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, Sezione I, ha pronunciato un’ordinanza cautelare pubblicata il 6 luglio 2026 nell’ambito del ricorso in appello R.G. 526/2026. L’appello è stato proposto dalla Regione Siciliana – Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari contro la sentenza breve del TAR per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 1604/2026. La controversia riguarda gli atti connessi all’attività della ditta Ormeggio Eolie di Alessi Marco nel tratto di mare di Porto delle Genti, nel Comune di Lipari, e in particolare la possibilità di realizzare e gestire un campo boe. Il Comune di Lipari è parte resistente, mentre Ormeggio Eolie di Alessi Marco è controinteressata. La ditta ha dichiarato di voler operare mediante il solo campo boe, senza realizzare il pontile galleggiante né il basamento in calcestruzzo sull’arenile. In sede cautelare il giudice ha ritenuto che le questioni dedotte dagli appellanti, comprese quelle processuali, richiedano un approfondimento nella fase di merito, anche per la complessità del tema relativo alla compatibilità degli atti impugnati con il diritto dell’Unione europea. Ha inoltre considerato l’ordinanza del Comune di Lipari n. 23 del 3 aprile 2026 e il D.D.G. regionale n. 388 del 23 marzo 2026 sulla stagione balneare 2026, con cui il tratto di mare di Porto delle Genti è stato dichiarato non idoneo alla balneazione ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 116/2008. Il dispositivo accoglie l’istanza cautelare, sospende l’esecutività della sentenza appellata e limita l’efficacia degli atti impugnati al solo fine di consentire la realizzazione e la gestione del campo boe sino al 30 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono compensate. L’udienza pubblica di merito sarà fissata con apposito decreto presidenziale.

  • Ordinanza cautelare n. 202600225
  • Rilevanza Media
  • Sospensiva concessa
  • Ormeggi e campi boa
  • Questioni processuali
  • Lipari
Corte di Giustizia Amministrativa — Sez. I

CGARS: riformata la sentenza sulla gara per la fornitura d’acqua alle navi nel porto di Augusta

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, Sezione I, ha deciso con sentenza pubblicata il 29 giugno 2026 l’appello proposto da Sicilpontoni Patané s.r.l. contro la sentenza del TAR per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 2928/2025. La controversia riguarda la gara indetta dall’Autorità di sistema portuale del Mar della Sicilia Orientale per l’affidamento, mediante concessione di durata quadriennale, del servizio di fornitura di acqua potabile tramite bettolina o cisterna alle navi alla rada o agli ormeggi dei pontili del polo industriale energetico del Porto di Augusta. Sicilpontoni, risultata aggiudicataria con decreto presidenziale n. 45 del 23 maggio 2025, ha impugnato la decisione di primo grado che aveva accolto sia il ricorso principale di Tringali s.r.l. sia il ricorso incidentale di Sicilpontoni, ordinando il rinnovo della gara. Il TAR aveva ritenuto insufficiente la dichiarazione relativa alla disponibilità dei pozzi e non attivabile il soccorso istruttorio; aveva inoltre ritenuto che Tringali non possedesse, alla scadenza del bando, la disponibilità giuridica del pozzo indicato nell’offerta. Il CGARS ha stabilito che la dichiarazione di Sicilpontoni relativa al pozzo trivellato, all’impianto di adduzione e all’autorizzazione all’emungimento imponeva, in presenza di dubbi, l’attivazione del soccorso istruttorio e non giustificava l’esclusione. Ha invece confermato che Tringali non possedeva alla scadenza del bando il requisito richiesto, non potendo la disciplina interna dell’Autorità o la prosecuzione di fatto dell’occupazione sostituire il titolo concessorio necessario. Sono stati inoltre respinti i motivi riproposti sull’anomalia, sul PEF e sull’offerta tecnica. L’appello principale è stato accolto, il ricorso di primo grado è stato integralmente respinto e le spese del doppio grado sono state compensate.

  • Sentenza n. 202600442
  • Rilevanza Alta
  • Accolto
  • Evidenza pubblica e direttiva servizi
  • Questioni processuali
  • Augusta

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Materie ricorrenti negli atti mostrati

  • Questioni processuali 4
  • Evidenza pubblica e direttiva servizi 3
  • Rilascio di nuova concessione 2
  • Ormeggi e campi boa 2
  • Autorizzazioni stagionali e titoli edilizi 1
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