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Demanio marittimo · Corte di Giustizia Amministrativa

Provvedimenti demaniali della Corte di Giustizia Amministrativa

Selezione degli ultimi 5 provvedimenti consolidati della Corte di Giustizia Amministrativa in materia di demanio marittimo (atti depositati da almeno 30 giorni): sentenze, ordinanze e decreti su concessioni, canoni, proroghe, decadenze ed evidenza pubblica, ciascuno con sunto, esito e materia.

Dati aggiornati Atti demaniali della Corte di Giustizia Amministrativa 357

Ultimi provvedimenti demaniali

5 di 357 atti · ordinati per data di deposito

Corte di Giustizia Amministrativa — Sez. I

CGARS: respinto l’appello sulla destagionalizzazione della concessione nel porto di Catania

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, Sezione I, ha pronunciato sentenza d’appello, pubblicata il 4 settembre 2026, sul ricorso R.G. n. 182/2024 proposto da 74 S.r.l. e Filenz S.r.l.s. contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare della Sicilia Orientale. L’appello era diretto alla riforma della sentenza semplificata del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione III, n. 547 del 19 febbraio 2024. La controversia riguardava il diniego del 9 gennaio 2024, comunicato il 10 gennaio 2024, con cui l’Autorità portuale aveva negato la destagionalizzazione della concessione demaniale marittima n. 5/2017, richiesta per mantenere operativo dal 1° gennaio al 31 marzo 2024 un info point destinato all’accoglienza dei crocieristi e degli altri utenti del porto di Catania. L’Amministrazione aveva rilevato la scadenza del titolo al 31 dicembre 2023, l’inapplicabilità della disciplina regionale sulla destagionalizzazione e la possibilità di svolgere l’attività nell’edificio ex Vecchia Dogana. Il CGARS ha ritenuto inapplicabili l’art. 42, comma 4, della legge regionale n. 3/2016 e l’art. 2 della legge regionale n. 15/2005, poiché riferiti a strutture balneari e ad attività complementari o collaterali alla balneazione. Ha inoltre richiamato la natura nazionale del porto di Catania e ha considerato definitivamente scaduta la concessione, anche alla luce della sentenza CGARS n. 403/2026 sul diniego di rinnovo. L’appello è stato integralmente respinto, con condanna alle spese del grado per euro 3.000,00 oltre spese generali e accessori di legge.

  • Sentenza n. 202600608
  • Rilevanza Alta
  • Respinto
  • Autorizzazioni stagionali e titoli edilizi
  • Evidenza pubblica e direttiva servizi
  • Catania
Corte di Giustizia Amministrativa — Sez. I

Corte di Giustizia Amministrativa: rinvio dell’appello cautelare sulla decadenza a Portopalo

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, Sezione I, ha pronunciato un’ordinanza cautelare pubblicata il 4 settembre 2026, nell’ambito dell’appello iscritto al n. 682/2026 R.G. proposto da Greco Costruzioni & Servizi s.r.l. contro la sentenza breve del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, 7 luglio 2026, n. 1974. La sentenza di primo grado aveva respinto il ricorso n. 1070/2026, diretto contro la decadenza della concessione demaniale marittima n. 36/2013. Il giudizio riguarda il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Ambiente n. 683 del 23 aprile 2026, con cui è stata dichiarata la decadenza della concessione, oltre agli atti presupposti, tra cui l’avvio del procedimento comunicato dalla Struttura Territoriale dell’Ambiente di Ragusa e Siracusa e le note della Soprintendenza di Siracusa e del Comune di Portopalo di Capo Passero. Nel testo dell’ordinanza non sono riportati i motivi specifici dell’appello cautelare né il contenuto puntuale delle misure già disposte. Il Collegio ha rilevato l’intervenuto sequestro preventivo, disposto dal G.I.P. del Tribunale di Siracusa con provvedimento n. 3971/2026 R.G.G.I.P. depositato l’8 agosto 2026, della piattaforma in legno e dell’area demaniale interessata, nonché la presentazione di un’istanza di riesame. In tale contesto ha ritenuto opportuno differire la trattazione. Ha quindi confermato il decreto cautelare presidenziale n. 285/2026, reiterato l’efficacia delle misure cautelari ivi previste e rinviato l’ulteriore corso alla camera di consiglio del 14 ottobre 2026. Le spese sono state rinviate al definitivo.

  • Ordinanza cautelare n. 202600300
  • Rilevanza Alta
  • Rinvio ad altra udienza
  • Decadenza e revoca della concessione
  • Questioni processuali
  • Portopalo di Capo Passero (Siracusa)
Corte di Giustizia Amministrativa — Sez. I

CGARS: dichiarato inammissibile il ricorso sulla concessione demaniale a Modica

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, Sezione I, ha deciso con sentenza pubblicata il 1° settembre 2026, all’esito dell’udienza pubblica del 10 giugno 2026, gli appelli riuniti n.r.g. 91/2026 e 219/2026, proposti dall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente e da Contea Vacanze s.r.l. contro la sentenza del TAR per la Sicilia, sezione staccata di Catania, Sezione Terza, n. 143/2026, pubblicata il 19 gennaio 2026. La controversia riguarda il decreto dirigenziale dell’Assessorato n. 925/2025, con cui era stata regolarizzata amministrativamente la concessione demaniale marittima n. 543/2014 del 31 dicembre 2014, rilasciando a Contea Vacanze s.r.l., ai sensi dell’art. 24 del Regolamento del Codice della navigazione, una modifica planimetrica dell’area concessa di 3.000 metri quadrati, in località contrada Ciarciolo del Comune di Modica, con validità sino al 30 settembre 2027. Il TAR aveva accolto il ricorso di Guglielmo Tantillo e del Comitato Ciarciolo Portosalvo Marina di Modica, annullando il decreto, estromettendo Modicaltra e Legambiente Sicilia APS-ETS e ponendo le spese a carico dell’Assessorato e di Contea Vacanze. Il giudice d’appello ha ritenuto fondato il motivo comune relativo alla carenza di legittimazione e interesse a ricorrere. Tantillo aveva dimostrato la vicinitas, ma non un pregiudizio concreto, diretto e attuale; il Comitato, costituito nel maggio 2023 e composto da sei persone, non possedeva stabilità temporale e rappresentatività della comunità locale. Gli appelli sono stati accolti, la sentenza riformata e il ricorso di primo grado dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese del doppio grado.

  • Sentenza n. 202600607
  • Rilevanza Alta
  • Inammissibile
  • Concessione suppletiva o variazione
  • Questioni processuali
  • Modica (Ragusa)
Corte di Giustizia Amministrativa — Sez. I

CGARS: annullata la revoca della gara per il faro Massolivieri

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, Sezione I, ha pronunciato una sentenza non definitiva pubblicata il 29 luglio 2026, sull’appello R.G. n. 1305/2024 proposto da Sicily Tour S.r.l. contro la sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione III, n. 1359/2024 del 10 aprile 2024. La controversia riguarda la procedura avviata nel 2005 per la concessione d’uso dell’immobile denominato “Fanale punta Catelluccio – Faro Massolivieri”, sito nel Comune di Siracusa. L’appellante ha impugnato il provvedimento dell’Agenzia del Demanio n. 2001 del 2 febbraio 2023, con cui era stato revocato l’avviso di gara del 13 giugno 2005, n. 32386, nonché gli atti connessi, chiedendo anche il risarcimento dei danni. La società era risultata aggiudicataria provvisoria con verbale del 12 settembre 2005, n. 45863, per un canone annuo di euro 16.200,00, ma l’aggiudicazione era subordinata all’approvazione dell’organo sovraordinato e alla definizione del contenzioso con il precedente concessionario. Il CGARS ha ritenuto che la revoca fosse priva di una motivazione puntuale. Il mero richiamo al mutamento della situazione di fatto, al decorso del tempo, alla mancata approvazione dell’aggiudicazione provvisoria e al buon andamento dell’amministrazione non chiariva le ragioni concrete per cui, nel 2023, una procedura bandita nel 2005 dovesse essere ritirata. L’amministrazione avrebbe dovuto comparare l’interesse pubblico con gli interessi della società, valutando anche la disponibilità dell’appellante a eseguire i lavori necessari e a corrispondere un canone aggiornato. Il dispositivo accoglie l’appello in parte, riforma la sentenza del TAR e annulla il provvedimento di revoca dell’avviso di gara. La domanda risarcitoria non è stata definita: la causa è stata rimessa a nuovo ruolo per ulteriori determinazioni sull’an e sul quantum, subordinatamente alla presentazione di una nuova istanza di fissazione d’udienza. Le spese sono state rinviate alla decisione definitiva.

  • Sentenza non definitiva n. 202600524
  • Rilevanza Alta
  • Accolto in parte
  • Rilascio di nuova concessione
  • Evidenza pubblica e direttiva servizi
  • Siracusa (Siracusa)
Corte di Giustizia Amministrativa — Sez. I

CGARS: rinuncia alla cautelare sulla gara per una concessione al Foro Italico di Palermo

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, Sezione I, ha pronunciato un’ordinanza cautelare pubblicata il 6 luglio 2026, nell’ambito del ricorso R.G. n. 512/2026, relativo all’impugnazione di una precedente ordinanza cautelare del TAR per la Sicilia, Sezione Prima, n. 319/2026. La decisione è stata assunta nella camera di consiglio del 1° luglio 2026. Panificio Graziano Salvatore S.r.l. aveva proposto appello contro l’ordinanza cautelare di rigetto del TAR e aveva chiesto, in via conseguente, l’annullamento della procedura aperta pubblicata il 2 aprile 2026 dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale. La procedura riguardava l’affidamento di una concessione demaniale marittima per un’area coperta di 31 metri quadrati e un’area scoperta di 458 metri quadrati presso la terrazza del Foro Italico, a nord del porticciolo di Sant’Erasmo, da destinare a gelateria, caffetteria e punto di ristoro. Il CGARS non ha esaminato nel merito la legittimità del bando né le censure rivolte alla precedente ordinanza del TAR. In camera di consiglio, il difensore dell’appellante ha dichiarato di rinunciare all’istanza cautelare; il Collegio ha quindi dato atto della rinuncia. Il dispositivo dispone inoltre la compensazione delle spese della fase cautelare e stabilisce che l’ordinanza sia eseguita dall’Amministrazione e depositata presso la segreteria della Sezione, che ne curerà la comunicazione alle parti.

  • Ordinanza cautelare n. 202600222
  • Rilevanza Alta
  • Estinzione o perenzione
  • Evidenza pubblica e direttiva servizi
  • Rilascio di nuova concessione
  • Palermo

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Materie ricorrenti negli atti mostrati

  • Questioni processuali 4
  • Evidenza pubblica e direttiva servizi 3
  • Rilascio di nuova concessione 2
  • Autorizzazioni stagionali e titoli edilizi 1
  • Decadenza e revoca della concessione 1
  • Concessione suppletiva o variazione 1
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