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Demanio marittimo · TAR Campania - Napoli

Provvedimenti demaniali del TAR Campania - Napoli

Selezione degli ultimi 5 provvedimenti consolidati del TAR Campania - Napoli in materia di demanio marittimo (atti depositati da almeno 30 giorni): sentenze, ordinanze e decreti su concessioni, canoni, proroghe, decadenze ed evidenza pubblica, ciascuno con sunto, esito e materia.

Dati aggiornati Atti demaniali del TAR Campania - Napoli 1.142

Ultimi provvedimenti demaniali

5 di 1.142 atti · ordinati per data di deposito

TAR Campania - Napoli — Sez. I

TAR Campania - Napoli: accolta la cautelare sull'esclusione dalla graduatoria degli ormeggi di Capri

Il TAR Campania - Napoli, Sezione Prima, ha adottato l’ordinanza cautelare pubblicata il 10 settembre 2026, nel ricorso R.G. n. 2328/2026, promosso da Ciro Di Ruocco contro il Comune di Capri e la Regione Campania, con la partecipazione di numerosi controinteressati. La camera di consiglio si è tenuta il 9 settembre 2026. Il ricorrente ha impugnato il regolamento comunale per la gestione degli ormeggi e dei pontili galleggianti negli specchi acquei Levante e Ponente del porto commerciale di Capri, la deliberazione del Consiglio comunale n. 133 del 17 dicembre 2025, l’avviso pubblico del 16 febbraio 2026 e il modulo di domanda, contestando i criteri di attribuzione dei punteggi per la nautica da diporto a fini commerciali, inclusa la decurtazione prevista per gli operatori con altri redditi e la clausola di rinuncia all’impugnazione dei criteri e degli esiti della procedura. Con motivi aggiunti del 29 giugno 2026 sono stati impugnati la determinazione del Settore Lavori Pubblici n. 71 dell’8 giugno 2026, Registro Generale n. 400, e il verbale della Commissione n. 5 del 3 giugno 2026, nella parte in cui il ricorrente è stato escluso dalla graduatoria per non avere adempiuto al soccorso istruttorio relativo al documento dell’imbarcazione e alla compilazione della sezione B. Il TAR ha ritenuto le questioni non prive di serietà a un primo esame, ma ha rimesso la loro piena valutazione alla fase di merito. Il giudice ha accolto la domanda cautelare ai limitati effetti dell’art. 55, comma 10, del codice del processo amministrativo, disponendo la sollecita trattazione del merito e fissando l’udienza pubblica al 10 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. L’ordinanza deve essere eseguita dall’Amministrazione ed è comunicata alle parti dalla segreteria.

  • Ordinanza cautelare n. 202602327
  • Rilevanza Alta
  • Sospensiva concessa
  • Evidenza pubblica e direttiva servizi
  • Ormeggi e campi boa
  • Capri
TAR Campania - Napoli — Sez. I

TAR Campania - Napoli: improcedibile il ricorso di Tirreno Power sulla riconsegna dell'area demaniale

Il TAR Campania - Napoli, Sezione Prima, ha deciso con sentenza pubblicata il 2 settembre 2026 il ricorso R.G. n. 515/2023, proposto da Tirreno Power S.p.A. contro l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, con riferimento alla riconsegna di un’area demaniale compresa nella concessione n. 64/2018 e agli adempimenti ambientali richiesti dall’Autorità. La società ricorrente aveva impugnato la nota del 2 dicembre 2022, contestando la richiesta di predisporre un piano di indagini sulle matrici ambientali, sul rischio di inalazione e sulla rilevazione della C.S.C., nonché la ricognizione dei sottoservizi e la verifica del loro contenuto. Con motivi aggiunti aveva inoltre impugnato la nota del 28 febbraio 2023, relativa a un programma di emungimenti per materiale oleoso trasudante dalla banchina della Darsena Petroli del Porto di Napoli. Tirreno Power aveva dedotto, tra l’altro, l’assenza di competenza dell’Autorità portuale in materia ambientale e l’avvenuto adempimento degli obblighi di bonifica e messa in sicurezza. L’Autorità resistente aveva eccepito la carenza di interesse, sostenendo che la riconsegna delle aree avesse privato il ricorso della sua utilità. La ricorrente ha poi dichiarato in udienza il sopravvenuto difetto di interesse, anche in relazione alle ulteriori prescrizioni del 2024 impugnate in altro giudizio. Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse concreto e attuale, compensando integralmente le spese.

  • Sentenza n. 202605060
  • Rilevanza Alta
  • Improcedibile
  • Questioni processuali
  • Napoli (Napoli)
TAR Campania - Napoli — Sez. I

TAR Campania - Napoli: respinto il ricorso sul divieto di prosecuzione di uno stabilimento balneare

Il TAR Campania - Napoli ha definito con sentenza il ricorso R.G. 4205/2025, proposto da due società contro il Comune di -OMISSIS-, avente ad oggetto la revoca in autotutela della comunicazione di subingresso e il divieto di prosecuzione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e di stabilimento balneare. Il testo reca nell’intestazione l’indicazione della Sezione I, mentre il dispositivo attribuisce la decisione alla Sezione Terza; la sentenza è stata pubblicata il 28 agosto 2026, dopo l’udienza pubblica del 1° aprile 2026. Le ricorrenti hanno impugnato il provvedimento comunale del 6 agosto 2025, il precedente divieto di prosecuzione del 25 settembre 2014 e gli atti della Polizia Municipale relativi a un sequestro preventivo del 27 agosto 2020 e a opere edilizie abusive, tra cui un ampliamento di circa 250 mq. Il Comune ha fondato il divieto su due autonome ragioni: la trasformazione abusiva dell’area e la mancata attivazione dell’esercizio entro sei mesi dalla comunicazione di subingresso del 5 luglio 2018. Il Collegio ha riqualificato il provvedimento come divieto di prosecuzione dell’attività, ritenendo applicabili l’articolo 90, comma 3, e l’articolo 149, comma 9, lettera a), della legge regionale n. 7/2020, nonché l’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 59/2010. Ha ritenuto che gli abusi incidessero sull’attività nel suo complesso e che gli elementi prodotti per dimostrare l’avvio dell’esercizio non fossero sufficienti, mancando l’iscrizione nel Registro delle imprese. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili limitatamente all’impugnazione dell’atto del 25 settembre 2014 e degli atti della Polizia Municipale, mentre sono stati respinti nel resto. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento di euro 2.500,00 oltre accessori in favore del Comune.

  • Sentenza n. 202605035
  • Rilevanza Media
  • Accolto in parte
  • Autorizzazioni stagionali e titoli edilizi
  • Sanzioni e ordinanze
  • -OMISSIS-
TAR Campania - Napoli — Sez. I

TAR Campania - Napoli: respinto il ricorso sulla sospensione dell’attività di somministrazione a Pozzuoli

Il TAR Campania - Napoli ha deciso con sentenza, in camera di consiglio del 18 marzo 2026 e pubblicata il 14 agosto 2026, il ricorso R.G. n. 4334/2025 proposto dalla società -OMISSIS- S.r.l. contro il Comune di Pozzuoli. Il dispositivo indica la Sezione Terza, mentre l’intestazione del testo riporta la Sezione I. La società ha impugnato l’ordinanza dirigenziale comunale del 14 agosto 2025, la nota del 5 agosto 2025 di riscontro alle controdeduzioni, la nota del 1° settembre 2025 di rigetto dell’istanza di posticipazione della sospensione e gli atti connessi. L’ordinanza aveva disposto per quindici giorni la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata presso uno stabilimento situato in Pozzuoli, in area adiacente all’arenile. La ricorrente, che svolgeva anche organizzazione di eventi e noleggio di attrezzature per sport acquatici, era titolare dal 2023 al 2025 di una concessione demaniale marittima relativa alla spiaggia antistante. Il TAR ha ritenuto legittima l’applicazione dell’art. 10 TULPS, ravvisando un uso strumentale e reiterato del subingresso societario, effettuato in occasione dell’avvio di procedimenti sanzionatori per impedire l’adozione della sospensione. Ha escluso il difetto di motivazione e di istruttoria, riconoscendo la legittimità della motivazione per relationem, e ha distinto l’affidabilità richiesta per la gestione del bene demaniale da quella rilevante per la somministrazione soggetta a SCIA. Ha inoltre ritenuto proporzionata la sospensione di quindici giorni e inammissibili le nuove censure introdotte con memorie non notificate. Il ricorso è stato respinto. La società è stata condannata a pagare al Comune di Pozzuoli 2.000 euro, oltre accessori di legge, ed è stata ordinata l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

  • Sentenza n. 202604981
  • Rilevanza Alta
  • Respinto
  • Sanzioni e ordinanze
  • Questioni processuali
  • Pozzuoli
TAR Campania - Napoli — Sez. I

TAR Campania - Napoli: respinto il ricorso sul subingresso nelle concessioni di Piano di Sorrento

Il TAR Campania - Napoli ha definito con sentenza il ricorso R.G. n. 4313/2024, deciso nella camera di consiglio del 14 maggio 2026 e pubblicato il 7 agosto 2026. Nell’intestazione il provvedimento è riferito alla Sezione I, mentre il dispositivo indica la Sezione Settima. Scarpati Maria, anche quale legale rappresentante pro tempore della Società Eredi Russo Raffaele, Maria Grazia Russo e Maria Teresa Russo hanno impugnato il provvedimento notificato dal Comune di Piano di Sorrento il 3 giugno 2024, con il quale era stata respinta la richiesta del 7 maggio 2024 di avvio e definizione del procedimento di subingresso ex art. 46 del Codice della navigazione nelle concessioni demaniali n. 173/2009 e n. 49/2011. Le ricorrenti sostenevano che la precedente sentenza TAR Campania n. 4911/2023 avesse annullato soltanto le concessioni n. 2/2022 e n. 3/2022, senza eliminare i titoli originari né definire il procedimento di subingresso. Il Tribunale ha ritenuto corretto il presupposto dell’amministrazione secondo cui le concessioni erano definitivamente scadute il 31 dicembre 2023. Richiamando l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, l’art. 49 TFUE e la giurisprudenza citata, ha affermato l’obbligo di disapplicare le proroghe automatiche o generalizzate incompatibili con il diritto dell’Unione. Non essendo stata provata una proroga tecnica strettamente funzionale a una gara già indetta o da avviare in tempi brevissimi, non poteva configurarsi un subingresso in concessioni ormai spirate. Il ricorso è stato respinto. Le spese di lite sono state compensate tra le parti ed è stata ordinata l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

  • Sentenza n. 202604921
  • Rilevanza Alta
  • Respinto
  • Subingresso e voltura
  • Evidenza pubblica e direttiva servizi
  • Piano di Sorrento

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Materie ricorrenti negli atti mostrati

  • Questioni processuali 4
  • Evidenza pubblica e direttiva servizi 2
  • Sanzioni e ordinanze 2
  • Ormeggi e campi boa 1
  • Autorizzazioni stagionali e titoli edilizi 1
  • Subingresso e voltura 1
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