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Demanio marittimo · TAR Lazio - Latina

Provvedimenti demaniali di TAR Lazio - Latina

Selezione degli ultimi 5 provvedimenti consolidati di TAR Lazio - Latina in materia di demanio marittimo (atti depositati da almeno 30 giorni): sentenze, ordinanze e decreti su concessioni, canoni, proroghe, decadenze ed evidenza pubblica, ciascuno con sunto, esito e materia.

Dati aggiornati Atti demaniali di TAR Lazio - Latina 507

Ultimi provvedimenti demaniali

5 di 507 atti · ordinati per data di deposito

TAR Lazio - Latina — Sez. I

TAR Lazio - Latina: inammissibile il ricorso sulla domanda concorrente per il cantiere di Gaeta

Il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, ha deciso in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. il ricorso R.G. n. 638/2026, trattenuto in decisione nella camera di consiglio del 14 luglio 2026 e pubblicato il 22 luglio 2026. Il ricorrente Angelo Di Bernardo, titolare di una concessione demaniale marittima per cantiere navale nel Porto di Gaeta, ha impugnato la comunicazione del 26 gennaio 2026 con cui l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale aveva avviato il procedimento nei confronti della Consulting DM S.r.l. e disposto il soccorso istruttorio sulla domanda concorrente presentata il 14 novembre 2025.

  • Sentenza in forma semplificata n. 202600903
  • Rilevanza Alta
  • Inammissibile
  • Rilascio di nuova concessione
  • Questioni processuali
  • Gaeta
TAR Lazio - Latina — Sez. I

TAR Lazio - Latina: respinto il ricorso sulla decadenza della concessione per sostituzione abusiva

Il TAR Lazio, sede staccata di Latina, ha definito con sentenza in forma semplificata il ricorso R.G. n. 609/2026, deciso nella camera di consiglio del 14 luglio 2026 e pubblicato il 21 luglio 2026. Il provvedimento reca nell’intestazione l’indicazione della Sezione I, mentre il dispositivo indica la Sezione Seconda. Il ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima relativa a un’area di 1.112 metri quadrati destinata a stabilimento balneare, ha impugnato la nota del Comune di -OMISSIS- che ne aveva dichiarato la decadenza ai sensi dell’art. 47, comma 1, lett. e), del Codice della navigazione, nonché gli atti connessi e una nota endoprocedimentale. La concessione risultava in proroga tecnica sino al 31 dicembre 2026, nelle more dell’affidamento mediante gara delle nuove concessioni. Il Collegio ha ritenuto provata l’abusiva sostituzione nel godimento della concessione, in quanto il ricorrente aveva stipulato con una terza persona un contratto di affitto d’azienda senza la prescritta autorizzazione comunale. Secondo il giudice, la fattispecie prevista dall’art. 47, comma 1, lett. e), è una clausola risolutiva espressa e opera di diritto, senza necessità di valutare la gravità dell’inadempimento, applicare proporzionalità e gradualità o intimare una previa diffida. La durata limitata del contratto, il pagamento dei canoni e la presentazione delle SCIA a nome del concessionario non escludono la sostituzione nel godimento. Il ricorso è stato definitivamente respinto. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti ed è stata ordinata l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

  • Sentenza in forma semplificata n. 202600881
  • Rilevanza Alta
  • Respinto
  • Decadenza e revoca della concessione
  • -OMISSIS-
TAR Lazio - Latina — Sez. I

TAR Lazio - Latina: annullate le ordinanze di demolizione per mancata prova della demanialità

Il TAR Lazio, sede staccata di Latina, ha deciso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. il ricorso R.G. n. 595/2026, discusso nella camera di consiglio del 14 luglio 2026 e pubblicato il 21 luglio 2026. Il provvedimento è intestato alla Sezione I, mentre il dispositivo indica la Sezione Seconda. La ricorrente ha impugnato due ordinanze di demolizione del Comune di -OMISSIS-, aventi ad oggetto opere realizzate su un terreno confinante con area demaniale marittima. Gli abusi erano stati ritenuti privi di titolo anche a seguito del rigetto delle istanze di condono presentate ai sensi delle leggi n. 47/1985 e n. 326/2003. Il Comune non si è costituito; l’Agenzia del Demanio si è costituita con atto definito di puro stile. Il TAR ha ritenuto fondato il motivo relativo alla carenza di prova e motivazione circa la natura demaniale dell’area, presupposto per l’applicazione dell’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001. Il Comune non aveva indicato gli elementi posti a fondamento della demanialità, né aveva contrastato l’ordinanza del Tribunale di Latina, Sezione distaccata di Terracina, prodotta dalla ricorrente, concernente l’affrancazione del terreno. Il Collegio ha inoltre richiamato la necessità del procedimento di delimitazione previsto dall’art. 32 cod. nav. e dall’art. 58 del regolamento marittimo. Il ricorso è stato accolto e le due ordinanze comunali sono state annullate. Le restanti censure sono state assorbite. Il Comune è stato condannato al pagamento di euro 1.500,00 per spese legali, oltre oneri di legge, e alla restituzione del contributo unificato; le spese nei confronti dell’Agenzia del Demanio sono state compensate.

  • Sentenza in forma semplificata n. 202600885
  • Rilevanza Alta
  • Accolto
  • Sanzioni e ordinanze
  • -OMISSIS- (Latina)
TAR Lazio - Latina — Sez. I

TAR Lazio - Latina: annullata l’ordinanza di demolizione per mancata prova della demanialità

Il TAR Lazio, Sezione Staccata di Latina, ha deciso con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., il ricorso R.G. 599/2026, discusso nella camera di consiglio del 14 luglio 2026 e pubblicato il 21 luglio 2026. Nel dispositivo il collegio è indicato come Sezione Seconda, mentre l’intestazione del provvedimento riporta la Sezione I. Le ricorrenti, comproprietarie e detentrici di un terreno con fabbricato sito in località omissis e confinante con un’area demaniale marittima, hanno impugnato l’ordinanza del Comune di omissis n. omissis, con cui era stata ordinata la demolizione di opere ritenute abusive e realizzate su demanio pubblico. Il Comune non si è costituito; l’Agenzia del Demanio si è costituita con atto definito di puro stile. Il giudice ha ritenuto fondata la censura relativa alla carenza di prova e motivazione sulla natura demaniale dell’area. Le ricorrenti avevano prodotto un’ordinanza del Tribunale di Latina, Sezione distaccata di Terracina, relativa all’affrancazione del terreno, indicativa della proprietà privata. Né il Comune né l’Agenzia avevano contrastato tale risultanza. Inoltre, l’ordinanza comunale si limitava ad affermare genericamente la demanialità, senza indicare gli elementi istruttori posti a fondamento dell’applicazione dell’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001. Il TAR ha richiamato l’obbligo dell’amministrazione di fornire una prova certa della proprietà pubblica e la necessità del procedimento di delimitazione previsto dall’art. 32 cod. nav. Il ricorso è stato accolto per il primo motivo, con assorbimento delle altre censure secondo il principio della ragione più liquida, e l’ordinanza è stata annullata. Il Comune è stato condannato a pagare 1.500 euro di spese, oltre oneri di legge, e a restituire il contributo unificato; le spese con l’Agenzia del Demanio sono state compensate.

  • Sentenza in forma semplificata n. 202600883
  • Rilevanza Alta
  • Accolto
  • Sanzioni e ordinanze
  • Occupazione abusiva e sgombero
TAR Lazio - Latina — Sez. I

TAR Lazio - Latina: annullata la demolizione di manufatti amovibili su area demaniale

Il TAR Lazio, sede staccata di Latina, ha definito con sentenza il ricorso R.G. n. 56/2024, pubblicata il 16 luglio 2026, relativo a un’ordinanza comunale di demolizione di manufatti amovibili installati su un tratto di litorale oggetto di concessione demaniale marittima a uso turistico-ricreativo. Il provvedimento è intestato alla Sezione I, mentre il dispositivo indica la Sezione Seconda. La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Comune di -OMISSIS-, sostenendo che le strutture erano state realizzate sulla base di titoli edilizi e paesaggistici e che la loro permanenza era consentita dall’art. 1, comma 246, della legge n. 145/2018, come prorogato dall’art. 103, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e dall’art. 10-ter del decreto-legge n. 198/2022, fino al 31 dicembre 2023. Il Comune aveva invece contestato l’assenza di autorizzazione sismica e di autorizzazione alla destagionalizzazione. Il Collegio ha ritenuto procedibile il ricorso nonostante la demolizione spontanea delle opere, poiché una recente procedura comunale per l’affidamento di concessioni demaniali prevedeva l’esclusione dei partecipanti raggiunti da una precedente ordinanza di demolizione definitiva. Nel merito, ha accolto il primo motivo, ritenendo che il mantenimento temporaneo dei manufatti non richiedesse comunicazioni, autorizzazioni comunali, autorizzazione alla destagionalizzazione o autorizzazione sismica. L’ordinanza è stata quindi annullata, con condanna del Comune alle spese.

  • Sentenza n. 202600859
  • Rilevanza Alta
  • Accolto
  • Proroga automatica delle concessioni
  • Autorizzazioni stagionali e titoli edilizi
  • -OMISSIS-

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Materie ricorrenti negli atti mostrati

  • Questioni processuali 2
  • Sanzioni e ordinanze 2
  • Rilascio di nuova concessione 1
  • Decadenza e revoca della concessione 1
  • Occupazione abusiva e sgombero 1
  • Proroga automatica delle concessioni 1
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