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Demanio marittimo · TAR Sicilia - Palermo

Provvedimenti demaniali del TAR Sicilia - Palermo

Selezione degli ultimi 5 provvedimenti consolidati del TAR Sicilia - Palermo in materia di demanio marittimo (atti depositati da almeno 30 giorni): sentenze, ordinanze e decreti su concessioni, canoni, proroghe, decadenze ed evidenza pubblica, ciascuno con sunto, esito e materia.

Dati aggiornati Atti demaniali del TAR Sicilia - Palermo 566

Ultimi provvedimenti demaniali

5 di 566 atti · ordinati per data di deposito

TAR Sicilia - Palermo

TAR Sicilia - Palermo: respinto il ricorso sul mantenimento annuale del chiosco a Marsala

Il TAR Sicilia – Palermo, Sezione Quarta, ha pronunciato la sentenza n. 2530/2026 sul ricorso R.G. n. 2600/2025, pubblicata il 24 agosto 2026, decidendo definitivamente sulla domanda proposta da Marakaibbo s.a.s. di Antonino Barraco & C. La società, titolare della concessione demaniale marittima n. 593 del 17 luglio 2006 per uno stabilimento balneare con chiosco in località contrada Berbaro-Rina, nel Comune di Marsala, ha impugnato il diniego della Soprintendenza di Trapani n. 89599 del 7 novembre 2025 e la determinazione del Comune di Marsala n. 48 del 23 dicembre 2025. Gli atti vietavano il mantenimento annuale del chiosco, imponendone lo smontaggio immediato, la rimozione e il ripristino dei luoghi. Con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato anche la relazione istruttoria della Soprintendenza n. XI 1909, acquisita il 6 maggio 2026. Il TAR ha ritenuto che gli artt. 42, commi 4, 5 e 6, della legge regionale siciliana n. 3/2016 e l’art. 2 della legge regionale n. 15/2005 non attribuiscano un diritto incondizionato alla destagionalizzazione. Anche in presenza di una disciplina favorevole alla permanenza delle strutture, l’autorità paesaggistica conserva un’ampia valutazione concreta della compatibilità annuale dell’opera con la tutela del paesaggio, dell’ambiente e dell’ecosistema costiero. Nel caso concreto, la motivazione della Soprintendenza è stata giudicata ampia, circostanziata e non manifestamente illogica, con riferimento alla fragilità dell’area, alla duna, alla vegetazione spontanea, alla panoramicità e alla necessità di favorire la rinaturalizzazione invernale. Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, è stato respinto. Gli atti impugnati sono stati salvaguardati; le spese sono state compensate nei confronti dell’Assessorato dei beni culturali e nulla è stato disposto nei confronti del Comune di Marsala, non costituito.

  • Sentenza n. 202602530
  • Rilevanza Alta
  • Respinto
  • Autorizzazioni stagionali e titoli edilizi
  • Marsala (Trapani)
TAR Sicilia - Palermo

TAR Sicilia - Palermo: respinto il ricorso contro la demolizione di opere sul demanio marittimo

Il TAR Sicilia - Palermo, Sezione Terza, ha pronunciato la sentenza n. 2418/2026 sul ricorso R.G. n. 902/2025, pubblicata il 10 agosto 2026, all’esito dell’udienza pubblica del 7 luglio 2026. La controversia riguarda ordinanze comunali di demolizione di opere abusive realizzate, in tutto o in parte, su area demaniale marittima o entro la fascia di rispetto di trenta metri dal confine demaniale. Le ricorrenti, i cui dati sono omessi, hanno impugnato le ordinanze dirigenziali n. 5 e n. 6 del 31 marzo 2025, entrambe notificate il 2 aprile 2025, emesse dal Comune di -OMISSIS-, nonché, ove necessario, le note dell’Ufficio Circondariale Marittimo di -OMISSIS- prot. n. 4151 e n. 4152 del marzo 2025. Le ordinanze ingiungevano la demolizione, entro novanta giorni e a spese delle interessate, di una piattaforma di circa 10 metri quadrati, di muri in cemento armato e di una rampa di dodici gradini. Il Collegio ha respinto le censure relative alla mancata identificazione delle responsabili, rilevando che le note dell’autorità marittima e gli atti di polizia giudiziaria contenenti gli esiti dei sequestri preventivi fornivano elementi istruttori sufficienti. Ha inoltre ritenuto applicabili i poteri repressivi dell’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001 anche a opere collocate su proprietà privata ma a meno di trenta metri dal demanio, in assenza del nulla osta previsto dall’art. 55 del Codice della navigazione. Il giudice ha ritenuto legittima anche la previsione della sanzione pecuniaria in caso di mancata ottemperanza e ha escluso la necessità della previa comunicazione di avvio del procedimento e della diffida, trattandosi di attività vincolata. Il ricorso è stato definitivamente respinto; le ricorrenti sono state condannate al pagamento di euro 2.000, oltre IVA, CPA e accessori, in favore del Comune.

  • Sentenza n. 202602418
  • Rilevanza Alta
  • Respinto
  • Sanzioni e ordinanze
  • Autorizzazioni stagionali e titoli edilizi
  • -OMISSIS-
TAR Sicilia - Palermo

TAR Sicilia - Palermo: respinto il ricorso sulla decadenza della concessione demaniale a San Leone

Il TAR Sicilia, Sezione Prima, ha pronunciato la sentenza n. 2253/2026 sul ricorso R.G. n. 1754/2024, pubblicata il 29 luglio 2026, decidendo in sede di merito dopo l’udienza pubblica del 28 aprile 2026. La controversia riguarda la decadenza di una concessione demaniale marittima intestata a -OMISSIS- S.r.l.S., relativa alla realizzazione di una struttura amovibile in legno destinata a punto di ristoro, su un’area demaniale in ambito portuale di 293,86 mq, nella località San Leone del Comune di Agrigento.

  • Sentenza n. 202602253
  • Rilevanza Alta
  • Respinto
  • Decadenza e revoca della concessione
  • Agrigento
TAR Sicilia - Palermo

TAR Sicilia - Palermo: accolto il ricorso sul silenzio per la voltura del deposito costiero di Mazara del Vallo

Il TAR Sicilia - Palermo, Sezione Seconda, ha pronunciato la sentenza n. 2069/2026 sul ricorso R.G. n. 2035/2025, deciso nella camera di consiglio del 3 luglio 2026 e pubblicato il 14 luglio 2026. Il giudizio, proposto ai sensi dell’art. 117, comma 2, c.p.a., riguardava il silenzio serbato dall’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento regionale dell’energia, sull’istanza presentata il 13 settembre 2024 dalla curatela del fallimento Pinta Zottolo S.p.A. L’istanza era diretta a ottenere la modifica e/o voltura del D.R.S. n. 1005 del 20 giugno 2007, relativo alla gestione del deposito costiero per il commercio all’ingrosso di carburanti e lubrificanti sito in Mazara del Vallo, Via Bessarione n. 19, in favore della Levantoil S.r.l., affittuaria del ramo d’azienda. La curatela aveva inoltre chiesto, in subordine, un’autorizzazione provvisoria alla gestione. Il Tribunale ha ritenuto illegittimo il silenzio, poiché la presentazione dell’istanza aveva fatto sorgere l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Le richieste di integrazione documentale, le verifiche antimafia e le comunicazioni sull’imminente definizione della pratica confermavano l’avvio e la prosecuzione dell’istruttoria. Il giudice non ha invece accertato la fondatezza della pretesa sostanziale, ritenendo necessarie valutazioni tecnico-discrezionali sui requisiti del soggetto subentrante, sulla sicurezza dell’impianto e sulle verifiche antimafia. Il ricorso è stato quindi accolto limitatamente all’obbligo di provvedere, con termine di quindici giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza e nomina, in caso di ulteriore inerzia, del Segretario Generale della Regione Siciliana quale Commissario ad acta.

  • Sentenza n. 202602069
  • Rilevanza Media
  • Accolto
  • Subingresso e voltura
  • Questioni processuali
  • Mazara del Vallo (TP)
TAR Sicilia - Palermo

TAR Sicilia - Palermo: disposta istruttoria sul piano di riqualificazione della costa sud

Il TAR Sicilia, Sezione Terza, ha pronunciato l’ordinanza n. 2092/2026 nel giudizio iscritto al registro generale n. 1087/2025, discusso all’udienza pubblica del 7 luglio 2026 e pubblicato il 14 luglio 2026. Il provvedimento ha natura istruttoria e non definisce il merito della controversia. Il ricorso, proposto collettivamente da numerose persone fisiche e dal Comitato Bandita/Costa Sud, è rivolto contro la Regione Siciliana, l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e il Comune di Palermo. Sono state impugnate, con il ricorso introduttivo, la deliberazione del Consiglio comunale di Palermo n. 20 del 26 marzo 2025, pubblicata il 5 aprile 2025, e la deliberazione n. 236 del 26 settembre 2024. Con motivi aggiunti sono stati contestati il D.D.G. dell’A.R.T.A., D.R.U. n. 145 del 30 giugno 2025, il parere n. 145 del 18 giugno 2025 del Comitato Tecnico Scientifico dell’Urbanistica e la proposta di parere n. 12/S2 del 16 giugno 2025. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato seri dubbi sull’ammissibilità del gravame: riguardo alla rappresentatività e alla stabilità organizzativa del Comitato; riguardo alla legittimazione e all’interesse dei proprietari dei cespiti interessati dalle demolizioni; riguardo all’interesse personale, specifico e concreto degli altri ricorrenti; nonché riguardo alla possibile sopravvenuta carenza di interesse sui motivi aggiunti, ove il P.U.D.M. di Palermo fosse stato anche approvato dalla Regione. Il TAR ha disposto l’acquisizione della relazione dei progettisti del piano di riqualificazione urbanistica, successiva alle osservazioni del Comitato, e del primo testo delle controdeduzioni comunali. La discussione è stata rinviata al 17 novembre 2026.

  • Ordinanza istruttoria n. 202602092
  • Rilevanza Media
  • Istruttoria disposta
  • Piani costieri e pianificazione comunale
  • Questioni processuali
  • Palermo

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Materie ricorrenti negli atti mostrati

  • Autorizzazioni stagionali e titoli edilizi 2
  • Questioni processuali 2
  • Sanzioni e ordinanze 1
  • Decadenza e revoca della concessione 1
  • Subingresso e voltura 1
  • Piani costieri e pianificazione comunale 1
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