TAR Sicilia Catania: respinto il ricorso contro lo sgombero del pontile di Ognina
Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, Sezione Terza, ha pronunciato la sentenza in forma semplificata n. 2476/2026 sul ricorso R.G. n. 1463/2026, deciso nella camera di consiglio del 9 settembre 2026 e pubblicato il 14 settembre 2026. La controversia riguarda l’occupazione di specchi acquei e aree banchinate nel porticciolo di Ognina, nel Comune di Catania, e l’ordine di sgombero adottato dopo l’annullamento giurisdizionale del titolo concessorio suppletivo. La ricorrente La Tortuga s.r.l., già titolare della C.D.M. n. 75/2018, aveva ottenuto un ampliamento mediante l’atto suppletivo n. 72/2024, relativo a ulteriori 2.187,00 metri quadrati, comprendenti specchio acqueo, superfici banchinate e un’area con gazebo su ruote. Dopo l’annullamento del titolo da parte del CGARS, la S.T.A. di Catania ha ingiunto lo sgombero entro trenta giorni con nota prot. n. 51206 dell’1 luglio 2026. La società ha impugnato tale atto e le note presupposte, deducendo l’illegittimità dello sgombero durante la riattivazione dei procedimenti amministrativi e la mancata comunicazione dell’avvio della verifica dell’interesse culturale. Il Collegio ha ritenuto che l’annullamento del titolo concessorio elimini il presupposto legittimante dell’occupazione e renda l’ingiunzione ex art. 54 del Codice della Navigazione un atto dovuto e vincolato, diretto a ripristinare la disponibilità del bene pubblico. L’eventuale futura adozione di un nuovo titolo non determina la prosecuzione dell’efficacia del titolo annullato né una situazione di tolleranza. Il procedimento di verifica culturale è stato ritenuto distinto da quello di sgombero e la ricorrente, priva di un titolo legittimante, non è stata considerata destinataria necessaria della comunicazione di avvio prevista dall’art. 14 del D.lgs. n. 42/2004. Il ricorso è stato definitivamente respinto. L’intervento di Legambiente è stato ritenuto ammissibile, mentre la costituzione del Circolo Canottieri Jonica è stata riqualificata come intervento ad opponendum. La ricorrente è stata condannata a pagare a Legambiente 1.500 euro, oltre accessori di legge se dovuti; le spese sono state compensate nei rapporti con le amministrazioni resistenti e con il Circolo Canottieri Jonica.
- Sentenza in forma semplificata n. 202602476
- Rilevanza Alta
- Respinto
- Occupazione abusiva e sgombero
- Sanzioni e ordinanze
- Catania