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Demanio marittimo · TAR Sicilia - Catania

Provvedimenti demaniali del TAR Sicilia - Catania

Selezione degli ultimi 5 provvedimenti consolidati del TAR Sicilia - Catania in materia di demanio marittimo (atti depositati da almeno 30 giorni): sentenze, ordinanze e decreti su concessioni, canoni, proroghe, decadenze ed evidenza pubblica, ciascuno con sunto, esito e materia.

Dati aggiornati Atti demaniali del TAR Sicilia - Catania 880

Ultimi provvedimenti demaniali

5 di 880 atti · ordinati per data di deposito

TAR Sicilia - Catania

TAR Sicilia Catania: respinto il ricorso contro lo sgombero del pontile di Ognina

Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, Sezione Terza, ha pronunciato la sentenza in forma semplificata n. 2476/2026 sul ricorso R.G. n. 1463/2026, deciso nella camera di consiglio del 9 settembre 2026 e pubblicato il 14 settembre 2026. La controversia riguarda l’occupazione di specchi acquei e aree banchinate nel porticciolo di Ognina, nel Comune di Catania, e l’ordine di sgombero adottato dopo l’annullamento giurisdizionale del titolo concessorio suppletivo. La ricorrente La Tortuga s.r.l., già titolare della C.D.M. n. 75/2018, aveva ottenuto un ampliamento mediante l’atto suppletivo n. 72/2024, relativo a ulteriori 2.187,00 metri quadrati, comprendenti specchio acqueo, superfici banchinate e un’area con gazebo su ruote. Dopo l’annullamento del titolo da parte del CGARS, la S.T.A. di Catania ha ingiunto lo sgombero entro trenta giorni con nota prot. n. 51206 dell’1 luglio 2026. La società ha impugnato tale atto e le note presupposte, deducendo l’illegittimità dello sgombero durante la riattivazione dei procedimenti amministrativi e la mancata comunicazione dell’avvio della verifica dell’interesse culturale. Il Collegio ha ritenuto che l’annullamento del titolo concessorio elimini il presupposto legittimante dell’occupazione e renda l’ingiunzione ex art. 54 del Codice della Navigazione un atto dovuto e vincolato, diretto a ripristinare la disponibilità del bene pubblico. L’eventuale futura adozione di un nuovo titolo non determina la prosecuzione dell’efficacia del titolo annullato né una situazione di tolleranza. Il procedimento di verifica culturale è stato ritenuto distinto da quello di sgombero e la ricorrente, priva di un titolo legittimante, non è stata considerata destinataria necessaria della comunicazione di avvio prevista dall’art. 14 del D.lgs. n. 42/2004. Il ricorso è stato definitivamente respinto. L’intervento di Legambiente è stato ritenuto ammissibile, mentre la costituzione del Circolo Canottieri Jonica è stata riqualificata come intervento ad opponendum. La ricorrente è stata condannata a pagare a Legambiente 1.500 euro, oltre accessori di legge se dovuti; le spese sono state compensate nei rapporti con le amministrazioni resistenti e con il Circolo Canottieri Jonica.

  • Sentenza in forma semplificata n. 202602476
  • Rilevanza Alta
  • Respinto
  • Occupazione abusiva e sgombero
  • Sanzioni e ordinanze
  • Catania
TAR Sicilia - Catania

TAR Sicilia - Catania: accolto il ricorso sull’ampliamento edilizio a confine con area demaniale

Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, Sezione Prima, ha pronunciato la sentenza n. 2362/2026 nel ricorso R.G. n. 1915/2022, deciso nella camera di consiglio del 6 maggio 2026 e pubblicato il 12 agosto 2026. La controversia riguardava la legittimità di opere edilizie realizzate a Capo d’Orlando, in prossimità di particelle di proprietà demaniale, sulla base di una SCIA presentata dal controinteressato. Il ricorrente aveva impugnato la relazione tecnica del 26 ottobre 2022, il provvedimento comunale del 31 ottobre 2022 che aveva concluso per la legittimità dei lavori e, in via subordinata, il regolamento edilizio comunale e le norme tecniche di attuazione approvate nel 2007. Le opere consistevano in un portico di circa 38,25 metri quadrati, con sovrastante terrazza, realizzato in ampliamento di un edificio preesistente. Il Comune di Capo d’Orlando non si è costituito; l’Assessorato regionale territorio e ambiente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, mentre il controinteressato ha chiesto il rigetto. Il Collegio ha ritenuto legittima la presenza in giudizio dell’amministrazione regionale, poiché erano stati impugnati anche atti regolamentari regionalmente approvati. Ha invece dichiarato irricevibile per tardività il motivo aggiunto relativo all’area destinata a parcheggio. Nel merito ha accolto il motivo sulla violazione delle distanze, rilevando che il portico distava da zero a 95 centimetri dalle particelle demaniali, in violazione della distanza minima di cinque metri prevista dall’art. 48 del regolamento edilizio. Ha inoltre escluso che il manufatto potesse beneficiare dell’esclusione dal calcolo volumetrico prevista per i porticati condominiali, poiché tutte le unità servite appartenevano al medesimo proprietario e il lotto aveva già esaurito la capacità edificatoria. Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento del provvedimento comunale e conseguente inefficacia della SCIA del 20 aprile 2021. Il Comune è stato condannato alle spese di lite e alle spese della verificazione.

  • Sentenza n. 202602362
  • Rilevanza Alta
  • Accolto
  • Autorizzazioni stagionali e titoli edilizi
  • Questioni processuali
  • Capo d’Orlando (Messina)
TAR Sicilia - Catania

TAR Sicilia - Catania: respinto il ricorso sull’archiviazione di una domanda concessoria a Lipari

Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, Sezione Terza, ha pronunciato la sentenza n. 2301/2026 sul ricorso R.G. n. 1878/2025, integrato da motivi aggiunti, deciso all’udienza pubblica dell’8 luglio 2026 e pubblicato il 3 agosto 2026. Il giudizio riguardava una domanda di concessione demaniale marittima presentata da Eolie Soc. Coop A.R.L. ai sensi dell’art. 36 del Codice della navigazione. La società aveva impugnato la nota della Struttura Territoriale dell’Ambiente di Messina prot. n. 9667 del 18 febbraio 2025, con cui era stata archiviata l’istanza relativa a un’area di 422 mq destinata alla balneazione e a uno specchio acqueo di 3.000 mq destinato all’installazione di un corridoio di lancio, in località Porticello, nell’Isola di Lipari. Con motivi aggiunti era stata impugnata anche la successiva nota prot. n. 17142 del 12 marzo 2026, che aveva confermato e precisato le carenze documentali. Il TAR ha ritenuto non integralmente prodotta la documentazione richiesta, rilevando in particolare l’assenza del modello D1 con codice di controllo, delle dichiarazioni antimafia autonome di alcuni familiari conviventi, dello studio correntometrico e di un provvedimento conclusivo relativo alla valutazione di incidenza ambientale. Le richieste istruttorie sono state considerate ragionevoli e sufficientemente puntuali. Il Collegio ha inoltre applicato l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, ritenendo irrilevante l’omessa comunicazione dei motivi ostativi prevista dall’art. 10-bis. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati definitivamente respinti. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 3.000 euro di spese di giudizio, oltre accessori di legge se dovuti.

  • Sentenza n. 202602301
  • Rilevanza Alta
  • Respinto
  • Rilascio di nuova concessione
  • Questioni processuali
  • Lipari
TAR Sicilia - Catania

TAR Sicilia - Catania: respinto il ricorso sullo sgombero di opere abusive sul demanio marittimo

Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, Sezione Terza, ha pronunciato la sentenza n. 2299/2026 nel giudizio iscritto al registro generale n. 1870/2025, pubblicata il 3 agosto 2026, all’esito dell’udienza pubblica dell’8 luglio 2026. Il giudizio riguardava un’ordinanza comunale di sgombero e rimozione di opere abusive collocate su un’area del demanio marittimo nel territorio di Capo d’Orlando. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza dirigenziale n. OMISSIS del Comune di Capo d’Orlando e il risarcimento dei danni. L’atto aveva disposto lo sgombero e la rimozione d’ufficio di piante, vasi, una recinzione con paletti metallici, filo metallico e siepi, nonché ghiaia, occupanti circa 80 metri quadrati di suolo demaniale. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto. Nel corso del giudizio l’area è stata anche sottoposta a sequestro penale, convalidato dal G.I.P. del Tribunale di Patti. Il TAR ha esaminato nove motivi, escludendo che l’errore nella data di nascita rendesse incerta l’identità del destinatario, che l’opposizione prevista dall’art. 19 della legge n. 689/1981 fosse pertinente, e che la competenza spettasse al Sindaco. L’ordinanza è stata qualificata come esercizio ordinario e vincolato del potere previsto dall’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001, spettante alla dirigenza comunale ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000. Il giudice ha inoltre ritenuto non provato un titolo concessorio efficace, né un subingresso riconosciuto dall’autorità concedente, e ha escluso effetti sospensivi dalla domanda di sdemanializzazione. Il ricorso è stato respinto in tutte le sue domande. Il ricorrente è stato condannato a pagare al Comune 3.000 euro per spese di giudizio, oltre accessori di legge. È stata ordinata l’esecuzione della sentenza e disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • Sentenza n. 202602299
  • Rilevanza Alta
  • Respinto
  • Occupazione abusiva e sgombero
  • Sanzioni e ordinanze
  • Capo d’Orlando
TAR Sicilia - Catania

TAR Sicilia - Catania: respinto il ricorso sull'appalto di vigilanza nel porto di Augusta

Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, Sezione Terza, ha pronunciato la sentenza n. 2162/2026 sul ricorso R.G. n. 864/2026, deciso all’udienza pubblica del 24 giugno 2026 e pubblicato il 17 luglio 2026. La controversia riguarda una procedura di affidamento di servizi di vigilanza armata e controllo degli accessi nelle aree portuali, relativamente al Lotto n. 1, Porto di Augusta. Securpol S.p.A., seconda classificata, ha impugnato il Decreto presidenziale n. 21 del 12 marzo 2026, l’aggiudicazione e gli ulteriori atti della gara in favore del costituendo RTI Europolice S.r.l. – Sicilia Police S.r.l. La ricorrente ha sostenuto che l’offerta aggiudicataria fosse anomala e insostenibile per la sottostima dei costi della formazione e della manodopera, contestando inoltre la validità del piano formativo, la commistione tra offerta tecnica ed economica e l’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri B1 e B2. Il Collegio ha ritenuto infondate tutte le censure. Ha precisato che le prestazioni formative offerte per ottenere punteggio premiale non possono essere considerate promesse meramente ipotetiche, ma ha comunque escluso che i costi rideterminati dalla ricorrente fossero idonei a erodere l’utile dichiarato dal RTI. Ha inoltre escluso la violazione del divieto di commistione, rilevando che il disciplinare imponeva di allegare i preventivi dei corsi e che i relativi prezzi non consentivano di ricostruire il ribasso economico complessivo. Il ricorso è stato definitivamente respinto, con compensazione integrale delle spese.

  • Sentenza n. 202602162
  • Rilevanza Media
  • Respinto
  • Augusta (Siracusa)

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Materie ricorrenti negli atti mostrati

  • Questioni processuali 4
  • Occupazione abusiva e sgombero 2
  • Sanzioni e ordinanze 2
  • Autorizzazioni stagionali e titoli edilizi 1
  • Rilascio di nuova concessione 1
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