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Demanio marittimo · TAR Calabria - Reggio Calabria

Provvedimenti demaniali di TAR Calabria - Reggio Calabria

Selezione degli ultimi 5 provvedimenti consolidati di TAR Calabria - Reggio Calabria in materia di demanio marittimo (atti depositati da almeno 30 giorni): sentenze, ordinanze e decreti su concessioni, canoni, proroghe, decadenze ed evidenza pubblica, ciascuno con sunto, esito e materia.

Dati aggiornati Atti demaniali di TAR Calabria - Reggio Calabria 367

Ultimi provvedimenti demaniali

5 di 367 atti · ordinati per data di deposito

TAR Calabria - Reggio Calabria

TAR Calabria - Reggio Calabria: inammissibile il ricorso sul silenzio per gare e concessione provvisoria

Il TAR Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, ha deciso con sentenza n. 551/2026, pubblicata il 29 luglio 2026, il ricorso R.G. n. 213/2026, esaminato nella camera di consiglio del 17 luglio 2026. La controversia riguardava l’inerzia del Comune di Condofuri rispetto a due diffide: la prima diretta a ottenere l’indizione di procedure a evidenza pubblica per nuove concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa, in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 13 giugno 2025; la seconda volta alla conclusione del procedimento per il rilascio di una concessione demaniale marittima provvisoria per la stagione balneare 2025.

  • Sentenza n. 202600551
  • Rilevanza Alta
  • Inammissibile
  • Evidenza pubblica e direttiva servizi
  • Rilascio di nuova concessione
  • Condofuri
TAR Calabria - Reggio Calabria

TAR Calabria - Reggio Calabria: sospesa l'esclusione dalla gara per il lotto A demaniale

Il TAR Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, ha pronunciato l’ordinanza cautelare n. 152/2026 nel ricorso R.G. n. 331/2026, depositata il 18 luglio 2026, all’esito della camera di consiglio del 17 luglio 2026. La controversia riguarda la procedura ad evidenza pubblica indetta dal Comune di Villa San Giovanni per l’affidamento in concessione, con finalità turistico-ricreative, di due aree demaniali marittime situate presso il Molo di sottoflutto, località Croce Rossa, con riferimento al Lotto A. Reggio Charter S.r.l. aveva inizialmente impugnato il silenzio del Comune sulla conclusione della procedura e aveva chiesto l’accertamento dell’obbligo di provvedere, oltre al risarcimento del danno da ritardo. Dopo l’adozione di atti espressi, la società ha proposto motivi aggiunti contro la nota di esclusione prot. n. 22412 del 3 luglio 2026, la determinazione n. 511 del 7 luglio 2026, la successiva comunicazione prot. n. 22883 del 7 luglio 2026 e l’Avviso pubblico, chiedendo anche l’aggiudicazione e l’affidamento della concessione. Il giudice ha ritenuto ammissibili i motivi aggiunti mediante la procura originariamente rilasciata per il ricorso sul silenzio, richiamando gli artt. 24, 43 e 117, comma 5, c.p.a. Nel merito cautelare ha ravvisato il fumus boni iuris, considerando auto-vincolante la previsione del bando secondo cui le dichiarazioni sui requisiti dovevano essere rese da tutti gli amministratori e non dal socio di minoranza. Ha quindi sospeso l’esclusione e disposto la riammissione alla procedura, fissando l’udienza pubblica del 16 dicembre 2026. Il Comune e Pro Building S.r.l. sono stati condannati al pagamento di 1.000 euro ciascuno per le spese della fase cautelare, oltre accessori di legge.

  • Ordinanza cautelare n. 202600152
  • Rilevanza Alta
  • Sospensiva concessa
  • Evidenza pubblica e direttiva servizi
  • Rilascio di nuova concessione
  • Villa San Giovanni
TAR Calabria - Reggio Calabria

TAR Calabria - Reggio Calabria: negata la sospensiva sull’esclusione da gara per aree demaniali

Il TAR Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, ha pronunciato l’ordinanza cautelare n. 160/2026 nel ricorso R.G. n. 347/2026, depositata il 18 luglio 2026, a seguito della camera di consiglio del 17 luglio 2026. Il collegio era composto dalla presidente Caterina Criscenti, dalla consigliera Roberta Mazzulla e dal primo referendario Domenico Gaglioti, estensore. La ricorrente, società indicata in forma anonimizzata, ha impugnato gli atti con cui il Comune di Villa San Giovanni l’ha esclusa dal lotto A della procedura a evidenza pubblica per l’affidamento in concessione, con finalità turistico-ricreative, di due aree demaniali marittime presso il Molo di sottoflutto, per la stagione balneare 2026. Sono stati contestati anche il diniego di modifica soggettiva del costituendo RTI, il parere dell’Avvocatura civica, la determinazione che ha dichiarato infruttuosa la gara per il lotto A e attivato l’assegnazione in favore dell’aggiudicatario del lotto B, nonché l’avviso pubblico. Il TAR ha ritenuto prima facie carente il fumus boni iuris. Ha considerato rilevante che la condanna dell’amministratore della mandante per il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale, previsto dall’art. 1161 del Codice della navigazione, fosse irrevocabile prima dell’offerta, non fosse stata dichiarata in gara e fosse emersa solo tramite verifiche d’ufficio. Il collegio ha inoltre escluso, nella fase cautelare, la buona fede della mandataria e ha ritenuto sostanzialmente irrilevante la questione di compatibilità comunitaria prospettata. Il giudice ha quindi rigettato l’istanza cautelare, senza pronunciarsi definitivamente sulle domande di annullamento e di risarcimento in forma specifica. Le spese di lite sono state compensate. L’ordinanza deve essere eseguita dall’amministrazione ed è comunicata alle parti.

  • Ordinanza cautelare n. 202600160
  • Rilevanza Alta
  • Sospensiva negata
  • Evidenza pubblica e direttiva servizi
  • Rilascio di nuova concessione
  • Villa San Giovanni
TAR Calabria - Reggio Calabria

TAR Calabria - Reggio Calabria: respinto il ricorso sullo sgombero di uno stabilimento balneare a Condofuri

Il TAR Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, ha deciso con sentenza n. 510/2026, pubblicata il 7 luglio 2026, il ricorso R.G. n. 448/2025 promosso da una ricorrente i cui dati sono stati oscurati contro il Comune di Condofuri. La controversia riguardava l’ordinanza comunale notificata il 22 agosto 2025, con cui era stata ingiunta la cessazione immediata dell’attività commerciale e balneare esercitata presso uno stabilimento sito sull’arenile, nonché la rimozione delle strutture e il ripristino dello stato dei luoghi. La ricorrente sosteneva di essere stata titolare di una concessione demaniale marittima rilasciata dalla Regione Calabria, scaduta dopo le proroghe fino al 31 dicembre 2024, e invocava la delibera della Giunta comunale n. 44 del 13 giugno 2025, la domanda di concessione provvisoria temporanea e il pagamento dei canoni. Il Comune eccepiva anche la tardività del ricorso, richiamando il rigetto della SCIA e l’assenza di un titolo valido. Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato nel merito, senza esaminare puntualmente l’eccezione preliminare. Ha qualificato l’ordinanza come atto vincolato e doveroso, poiché nel 2025 mancavano sia una concessione provvisoria espressa sia un titolo di proroga annuale, mentre l’attività risultava effettivamente esercitata. La delibera n. 44/2025 non costituiva una proroga tacita né determinava un affidamento tutelabile. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento di euro 1.500,00 per spese processuali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.

  • Sentenza n. 202600510
  • Rilevanza Alta
  • Respinto
  • Evidenza pubblica e direttiva servizi
  • Proroga automatica delle concessioni
  • Condofuri (Reggio Calabria)
TAR Calabria - Reggio Calabria — Sez. I

TAR Calabria - Reggio Calabria: annullata l’ordinanza di ripristino su area demaniale a Locri

Il TAR Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, Sezione I, ha deciso con sentenza pubblicata il 29 giugno 2026 il ricorso R.G. n. 283/2025, originato dalla trasposizione in sede giurisdizionale di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n. 17, adottata dal Comune di Locri il 10 dicembre 2024 e notificata il 18 dicembre 2024, relativa alla demolizione di una porzione di fabbricato residenziale di circa 44 mq ricadente sulla particella 43 del foglio 6, indicata come appartenente al demanio dello Stato. La controversia riguardava il rapporto tra l’ordinanza demolitoria e il permesso di costruire in sanatoria n. 964 del 31 ottobre 2014, rilasciato per interventi su un fabbricato sito in contrada Basilea, già Licino. I ricorrenti sostenevano, tra l’altro, l’illegittimità dell’ordinanza per mancato annullamento d’ufficio del titolo edilizio, violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, difetto di istruttoria sulla natura demaniale dell’area e impossibilità tecnica della demolizione. Il Comune sosteneva invece che l’ordinanza fosse doverosa per l’assenza della concessione demaniale richiesta dalla disciplina del condono. Il Collegio ha accolto il ricorso per il profilo assorbente relativo alla mancata previa adozione di un esplicito e autonomo provvedimento di annullamento in autotutela del permesso in sanatoria. L’ordinanza è stata quindi annullata, senza definire nel merito la titolarità della particella, l’usucapione, la sdemanializzazione o la fiscalizzazione dell’abuso.

  • Sentenza n. 202600479
  • Rilevanza Alta
  • Accolto
  • Occupazione abusiva e sgombero
  • Autorizzazioni stagionali e titoli edilizi
  • Locri (Reggio Calabria)

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Materie ricorrenti negli atti mostrati

  • Questioni processuali 5
  • Evidenza pubblica e direttiva servizi 4
  • Rilascio di nuova concessione 4
  • Autorizzazioni stagionali e titoli edilizi 3
  • Occupazione abusiva e sgombero 2
  • Proroga automatica delle concessioni 1
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