TAR Basilicata - Potenza: negata la sospensione della decadenza dalla concessione marittima
Il TAR Basilicata, Sezione Prima, ha pronunciato l’ordinanza cautelare n. 106/2026 nel giudizio R.G. n. 228/2026, deciso nella camera di consiglio del 29 luglio 2026 e pubblicato il 30 luglio 2026. Il provvedimento riguarda la domanda incidentale di sospensione proposta da Filomena Iannini contro la Regione Basilicata. La ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n. 45055 del 3 marzo 2026, emesso dalla Direzione Generale per la Mobilità – Ufficio Demanio Marittimo della Regione Basilicata, con cui le era stata comunicata la decadenza dalla concessione demaniale marittima attestata in favore della ditta “Iannini Filomena” in forza della Determina Dirigenziale n. 150E.2014/D.00476 del 9 giugno 2014, chiedendo l’annullamento dell’atto previa sospensione della sua efficacia. In sede cautelare, il Collegio ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris. Ha rilevato la persuasiva evidenza dell’inadempimento relativo al pagamento dei canoni concessori per numerose annualità, ritenendo tale condotta riconducibile alla causa di decadenza prevista dall’art. 47, lett. b), del Codice della navigazione. Il TAR ha inoltre affermato che l’eventuale prescrizione di alcuni crediti costituisce questione civilistica e non elimina la rilevanza obiettiva della violazione dell’obbligo concessorio. Ha considerato validamente indirizzate le comunicazioni alla PEC riconducibile alla ricorrente e comunque idonee a raggiungere lo scopo, escludendo anche un pericolo grave e irreparabile. Il dispositivo respinge la domanda cautelare. L’ordinanza non definisce il giudizio di merito sulla legittimità definitiva della decadenza, dispone che nulla sia liquidato per le spese della fase cautelare e stabilisce che il provvedimento sia eseguito dall’Amministrazione e comunicato alle parti dalla segreteria.
- Ordinanza cautelare n. 202600106
- Rilevanza Alta
- Sospensiva negata
- Decadenza e revoca della concessione
- Canoni demaniali e pertinenze