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Demanio marittimo · TAR Lombardia - Brescia

Provvedimenti demaniali del TAR Lombardia - Brescia

Selezione degli ultimi 5 provvedimenti consolidati del TAR Lombardia - Brescia in materia di demanio marittimo (atti depositati da almeno 30 giorni): sentenze, ordinanze e decreti su concessioni, canoni, proroghe, decadenze ed evidenza pubblica, ciascuno con sunto, esito e materia.

Dati aggiornati Atti demaniali del TAR Lombardia - Brescia 31

Ultimi provvedimenti demaniali

5 di 31 atti · ordinati per data di deposito

TAR Lombardia - Brescia — Sez. I

TAR Lombardia - Brescia: gara per la concessione portuale nell'area Zattera di Desenzano del Garda

Il TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha deciso con sentenza i ricorsi riuniti n. 842/2025 e n. 915/2025, riguardanti la gara indetta dall’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro per la concessione quindicennale di un’area demaniale ad uso porto in località Zattera, nel Comune di Desenzano del Garda, estesa 4.395,78 mq e destinata all’ormeggio di unità di navigazione e al rimessaggio in acqua. La controversia ha riguardato il bando, l’esclusione di Nautica Carlo srl ed Eco Motors CI srl, l’aggiudicazione provvisoria a Nuova General Nautica srl e, in via incidentale, ulteriori ragioni di esclusione dedotte nei confronti di Eco Motors. Il giudice ha ritenuto superate o prive di interesse alcune censure sul bando, anche alla luce della precedente sentenza n. 1216/2025 e della successiva riammissione dei concorrenti. Ha tuttavia ritenuto illegittime le esclusioni fondate sulla collocazione del documento di identità e della cauzione provvisoria in una diversa busta dell’offerta. Il bando prevedeva adempimenti duplicativi o formulati in modo non univoco; tali irregolarità dovevano essere trattate mediante soccorso istruttorio, senza automatica esclusione. Il ricorso principale di Eco Motors CI srl è stato accolto, mentre è stato respinto il ricorso incidentale di Nuova General Nautica srl. Il ricorso introduttivo di Nautica Carlo srl è stato in parte respinto e in parte dichiarato improcedibile, mentre i motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili. Le spese sono state compensate e il contributo unificato è stato posto a carico di Nautica Carlo srl nel giudizio n. 842/2025 e dell’Autorità di Bacino nel giudizio n. 915/2025.

  • Sentenza n. 202601116
  • Rilevanza Alta
  • Accolto in parte
  • Evidenza pubblica e direttiva servizi
  • Rilascio di nuova concessione
  • Desenzano del Garda (Brescia)
TAR Lombardia - Brescia — Sez. I

TAR Lombardia - Brescia: accolta in parte la cautelare sul canone per impianto di telecomunicazioni

Il TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha pronunciato un’ordinanza cautelare nel ricorso R.G. n. 333/2026 proposto da CELLNEX ITALIA SPA contro la Provincia di Mantova e la Regione Lombardia. Il provvedimento, deciso nella camera di consiglio del 17 giugno 2026 e pubblicato il 22 giugno 2026, riguarda il canone richiesto per l’occupazione di un’area demaniale portuale regionale situata nella frazione di Valdaro, destinata all’installazione e alla gestione di un impianto di telecomunicazioni. Sono stati impugnati la deliberazione consiliare provinciale n. 51 del 28 novembre 2019, nella parte relativa alla tariffa di 1.000 euro per ogni metro lineare di altezza dell’impianto, e la nota del 23 gennaio 2026 con cui la Provincia ha richiesto il saldo del canone 2025, pari a 28.379,58 euro, applicando quella tariffa. Il TAR ha ritenuto che la deliberazione abbia natura regolamentare e che la controversia rientri nella giurisdizione amministrativa. Ha inoltre considerato applicabile agli impianti di telecomunicazioni il canone annuo calmierato di 800 euro per impianto previsto dall’art. 1, comma 831-bis, della legge n. 160/2019, anche per il demanio regionale gestito dalla Provincia, in forza dell’art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 259/2003. Il giudice ha rilevato che la Provincia non ha dimostrato l’esistenza di un mercato alternativo dei siti tale da giustificare un canone superiore, né ha raggiunto un accordo con la ricorrente. Ha invece ritenuto ancora da approfondire la questione della superficie superiore a 50 mq. La domanda cautelare è stata quindi accolta parzialmente: fino alla decisione di merito, CELLNEX dovrà versare soltanto il canone calmierato, rivalutato dalla cessazione della concessione del 2016. Il merito è stato fissato al 14 aprile 2027 e le spese cautelari sono state compensate.

  • Ordinanza cautelare n. 202600223
  • Rilevanza Alta
  • Accolto in parte
  • Canoni demaniali e pertinenze
  • Questioni processuali
  • Mantova (Mantova)
TAR Lombardia - Brescia — Sez. I

TAR Lombardia - Brescia: sospesa l’ingiunzione sugli ormeggi nella darsena di Desenzano

Il TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha pronunciato un’ordinanza cautelare nella camera di consiglio del 4 giugno 2026, pubblicata il 10 giugno 2026, sul ricorso R.G. n. 422/2026 proposto da ECO MOTORS CI SRL contro l’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro, con il Comune di Brescia quale controinteressato. Il dispositivo indica la Sezione Seconda, mentre l’intestazione del documento riporta la Sezione I. La ricorrente ha impugnato i provvedimenti del direttore dell’Autorità di Bacino prot. n. 6905 del 30 marzo 2026 e prot. n. 8253 del 27 aprile 2026, con cui le era stato ingiunto di rimuovere entro dieci giorni tutti gli ormeggi collocati su proprietà privata, a pena di decadenza dalla concessione e di incameramento della cauzione definitiva di euro 92.000. La concessione, rilasciata con provvedimento n. 1058 del 19 dicembre 2025 con decorrenza dal 1° gennaio 2026, riguarda un’area demaniale extraportuale di 4.395,78 metri quadrati nel Comune di Desenzano del Garda, località Zattera. Il TAR ha ritenuto necessario chiarire la portata del divieto di ormeggio ai moli posti su proprietà privata. In via interinale ha considerato possibile lo stazionamento delle imbarcazioni davanti alle proprietà private, purché non vi siano interrelazioni con i terreni antistanti, quali imbarco, sbarco, carico o scarico. Ha inoltre rilevato l’incertezza sulla natura dei pali e delle banchine, distinguendo quelli infissi direttamente nel fondo lacuale da quelli collocati sulle banchine. Il giudice ha accolto provvisoriamente la domanda cautelare, disposto un’istruttoria e rinviato l’ulteriore trattazione alla camera di consiglio del 16 dicembre 2026.

  • Ordinanza cautelare n. 202600205
  • Rilevanza Alta
  • Sospensiva concessa
  • Sanzioni e ordinanze
  • Questioni processuali
  • Desenzano del Garda (Brescia)
TAR Lombardia - Brescia — Sez. I

TAR Lombardia - Brescia: sospesa la decadenza dagli aiuti PAC collegati a pascoli demaniali

Il TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha pronunciato un’ordinanza cautelare pubblicata il 28 aprile 2026 sul ricorso R.G. n. 361/2026, relativo alla decadenza della Domanda Unica 2020 e alla richiesta di restituzione di euro 80.847,21 in relazione a superfici demaniali destinate al pascolo. L’intestazione indica la Sezione I, mentre il dispositivo reca la Sezione Seconda. La società agricola ricorrente, esercente il pascolamento di ovini e caprini, ha impugnato il provvedimento dell’Organismo Pagatore Regionale della Regione Lombardia che aveva disposto la decadenza dagli aiuti PAC, la comunicazione di avvio del procedimento, il diniego del riconoscimento della forza maggiore o delle circostanze eccezionali e l’iscrizione della posizione debitoria nel Registro nazionale dei debiti. Le superfici erano state utilizzate sulla base di una concessione di terreni demaniali rilasciata a un’associazione temporanea di imprese, alla quale la ricorrente partecipava come mandante. Il giudice ha esaminato sia l’eccezione di incompetenza territoriale sia la questione centrale della revoca degli aiuti dopo la risoluzione della concessione conseguente a un’interdittiva antimafia riguardante la mandataria. In sede cautelare ha ritenuto rilevante la necessità di valutare la posizione soggettiva e il comportamento concreto dell’agricoltore, escludendo, in termini di fumus, l’automatica estensione della responsabilità derivante dall’interdittiva alla mandante. Ha inoltre ravvisato un pericolo per la liquidità e la continuità aziendale. Il TAR ha accolto la domanda cautelare, sospendendo i provvedimenti impugnati come precisato in motivazione, ha fissato l’udienza pubblica di merito al 3 marzo 2027 e ha compensato le spese della fase cautelare.

  • Ordinanza cautelare n. 202600147
  • Rilevanza Media
  • Sospensiva concessa
  • Questioni processuali
  • -OMISSIS-
TAR Lombardia - Brescia — Sez. I

TAR Lombardia - Brescia: sospesa la decadenza dagli aiuti PAC connessi a pascoli demaniali

Il TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha pronunciato un’ordinanza cautelare pubblicata il 28 aprile 2026 sul ricorso R.G. 362/2026, relativo alla decadenza da una Domanda Unica PAC 2020 e alla richiesta di restituzione di euro 31.691,99. Il provvedimento è stato deciso nella camera di consiglio del 22 aprile 2026. Nel dispositivo la sezione è indicata come Sezione Seconda, mentre nell’intestazione è riportata la Sezione I. La società agricola ricorrente, con sede in un Comune omissato, esercita il pascolamento di ovini e caprini. Aveva utilizzato, per la stagione pascoliva 2020-2021, superfici reperite mediante una concessione di terreni demaniali destinati a pascolo, rilasciata il 9 luglio 2020 e valida dal 15 maggio 2020 al 14 maggio 2021 a un’associazione temporanea di imprese cui partecipava come mandante. L’Organismo Pagatore Regionale della Regione Lombardia aveva disposto la decadenza della Domanda Unica dopo la risoluzione della concessione da parte del Comune, conseguente a un’interdittiva antimafia nei confronti dell’impresa mandataria. Il TAR ha ritenuto rilevanti, in sede cautelare, il principio della forza maggiore o delle circostanze eccezionali, la necessità di valutare concretamente la condotta dell’agricoltore e l’incompatibilità di una responsabilità oggettiva automatica della mandante. Ha inoltre considerato il pregiudizio finanziario derivante dal recupero mediante compensazione. La domanda cautelare è stata accolta, con sospensione dei provvedimenti impugnati come precisato in motivazione. Il merito è stato fissato al 3 marzo 2027 e le spese della fase cautelare sono state compensate.

  • Ordinanza cautelare n. 202600144
  • Rilevanza Media
  • Sospensiva concessa
  • Questioni processuali
  • Decadenza e revoca della concessione

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Materie ricorrenti negli atti mostrati

  • Questioni processuali 5
  • Evidenza pubblica e direttiva servizi 1
  • Rilascio di nuova concessione 1
  • Canoni demaniali e pertinenze 1
  • Sanzioni e ordinanze 1
  • Decadenza e revoca della concessione 1
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