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Demanio marittimo · TAR Puglia - Lecce

Provvedimenti demaniali di TAR Puglia - Lecce

Selezione degli ultimi 5 provvedimenti consolidati di TAR Puglia - Lecce in materia di demanio marittimo (atti depositati da almeno 30 giorni): sentenze, ordinanze e decreti su concessioni, canoni, proroghe, decadenze ed evidenza pubblica, ciascuno con sunto, esito e materia.

Dati aggiornati Atti demaniali di TAR Puglia - Lecce 1.290

Ultimi provvedimenti demaniali

5 di 1.290 atti · ordinati per data di deposito

TAR Puglia - Lecce — Sez. I

TAR Puglia - Lecce: improcedibile il ricorso sulla vendita del lido Valentino

Il TAR Puglia - Lecce, Sezione Prima, ha definito con sentenza il ricorso R.G. n. 1723/2021 proposto da “La Concordia” Società Cooperativa contro il Comune di Castellaneta. La controversia riguardava il Bando di gara mediante asta pubblica per l’alienazione di immobili comunali, pubblicato il 22 ottobre 2021, limitatamente al Lotto 1, relativo allo stabilimento balneare denominato “Valentino”, posto a base d’asta per euro 1.300.000,00. La ricorrente aveva contestato, tra gli altri atti, il bando, la relazione di stima, la deliberazione consiliare n. 17 del 12 aprile 2016, la determinazione del Responsabile della VII Area Servizio Patrimonio n. 1534 del 22 ottobre 2021 e il regolamento comunale sulle alienazioni. Secondo la ricorrente, gli atti non avevano considerato la Concessione demaniale marittima n. 01/2009, con scadenza al 31 dicembre 2033, la Concessione amministrativa D.G.M. n. 77/2000, con scadenza al 1° novembre 2023, né gli investimenti di manutenzione straordinaria e ristrutturazione e l’avviamento commerciale maturato. Il giudice non ha esaminato tali questioni sostanziali. Ha rilevato che la ricorrente, con dichiarazione depositata il 22 maggio 2026, aveva manifestato di non avere più interesse a coltivare il giudizio. Richiamando il principio dispositivo e i precedenti del Consiglio di Stato, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, compensando integralmente le spese.

  • Sentenza n. 202601127
  • Rilevanza Alta
  • Improcedibile
  • Questioni processuali
  • Castellaneta
TAR Puglia - Lecce — Sez. I

TAR Puglia - Lecce: rigettato il ricorso sulla riperimetrazione dei cordoni dunari a Salve

Il TAR Puglia - Lecce, Sezione Prima, ha pronunciato una sentenza definitiva sul ricorso R.G. n. 966/2025, deciso all’udienza pubblica dell’8 luglio 2026 e pubblicato il 22 luglio 2026. Le ricorrenti Lemaldive Uno S.r.l. e Lemaldive Due S.r.l. hanno impugnato il rigetto regionale dell’istanza di rettifica degli elaborati del PPTR, presentata ai sensi dell’art. 104 delle NTA, con riferimento alla perimetrazione dell’Ulteriore Contesto Paesaggistico “Cordoni dunari” nel territorio di Salve. La Regione Puglia aveva negato la rettifica con nota prot. n. 312973 dell’11 giugno 2025, preceduta dal preavviso di rigetto prot. n. 228384 del 2 maggio 2025. Le società sostenevano che due porzioni, denominate area A e area B, non possedessero le caratteristiche morfologiche dei cordoni dunari o costituissero un varco stabilizzato. Il TAR ha respinto l’eccezione regionale di tardività, ritenendo che l’art. 104 NTA consenta di chiedere la rettifica anche dopo l’approvazione definitiva del PPTR. Nel merito, il Collegio ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Richiamando la giurisprudenza citata, ha affermato che la perimetrazione dei cordoni dunari implica valutazioni tecniche sindacabili solo in presenza di errori manifesti, illogicità o irragionevolezza. La nozione normativa comprende anche accumuli antichi, cordoni degradati o parzialmente occupati da strutture antropiche. Poiché la Regione aveva fornito una motivazione articolata e non risultavano vizi macroscopici, il ricorso è stato rigettato. Le spese sono state compensate e la sentenza è stata dichiarata eseguibile dall’autorità amministrativa.

  • Sentenza n. 202601099
  • Rilevanza Alta
  • Respinto
  • Piani costieri e pianificazione comunale
  • Questioni processuali
  • Salve (Lecce)
TAR Puglia - Lecce — Sez. I

TAR Puglia - Lecce: accolto il ricorso sul silenzio per l’accorpamento di concessioni a Gallipoli

Il TAR Puglia - Lecce, Sezione Prima, ha pronunciato una sentenza sul ricorso R.G. n. 1273/2025, deciso nella camera di consiglio dell’8 luglio 2026 e pubblicato il 14 luglio 2026. La controversia riguarda il silenzio serbato dal Comune di Gallipoli sull’istanza presentata l’11 settembre 2025 dall’A.s.d. Club Motonautico “Il Lanternino”, titolare di due concessioni demaniali marittime adiacenti utilizzate per l’ormeggio di natanti da diporto dei propri soci. La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, l’ordine al Comune di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Comune ha sostenuto che l’istanza fosse stata riscontrata con nota del 4 dicembre 2025, con cui aveva rappresentato la necessità di acquisire chiarimenti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in ragione dei possibili riflessi sulla rideterminazione dei canoni demaniali. Il Collegio ha ritenuto che la nota comunale non fosse un atto conclusivo, ma un atto soprassessorio, avendo rinviato sine die la decisione in attesa del parere ministeriale. Tale nota non ha quindi fatto venir meno l’obbligo dell’amministrazione di provvedere, né il silenzio-inadempimento, anche alla luce dell’art. 16, comma 2, della legge n. 241/1990. Il ricorso è stato accolto. Il Comune è stato ordinato di adottare un provvedimento espresso entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. La nomina del commissario ad acta è stata riservata a un’eventuale successiva istanza della ricorrente. Le spese di lite sono state compensate.

  • Sentenza n. 202601042
  • Rilevanza Alta
  • Accolto
  • Concessione suppletiva o variazione
  • Questioni processuali
  • Gallipoli
TAR Puglia - Lecce — Sez. I

TAR Puglia - Lecce: accolto il ricorso sul silenzio per l'accorpamento di concessioni a Gallipoli

Il TAR Puglia - Lecce, Sezione Prima, ha pronunciato una sentenza sul ricorso R.G. n. 1275/2025, pubblicata il 14 luglio 2026, avente a oggetto il silenzio serbato sull’istanza presentata il 9 settembre 2025 dall’A.s.d. Club Nautico S. Giorgio per l’accorpamento di due concessioni demaniali marittime adiacenti, utilizzate per l’attività di ancoraggio e ormeggio. La ricorrente ha agito contro il Comune di Gallipoli e, in subordine, contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, l’ordine di provvedere e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Comune ha sostenuto che la nota del 16 settembre 2025 avesse riscontrato l’istanza, rappresentando l’impossibilità di decidere in assenza del parere ministeriale, necessario secondo l’amministrazione per i profili relativi alla rideterminazione del canone demaniale. Il Collegio ha ritenuto che la nota comunale non fosse un atto conclusivo, ma un atto soprassessorio, poiché si limitava a sospendere a tempo indeterminato il procedimento in attesa del parere del MIT. Tale nota non ha fatto venir meno l’obbligo del Comune di concludere il procedimento, né l’obbligo poteva considerarsi sospeso per la mancata acquisizione del parere. Il ricorso è stato accolto. Il Comune di Gallipoli è stato ordinato di adottare un provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. La nomina del commissario ad acta è stata riservata a una successiva istanza della ricorrente. Le spese di lite sono state compensate.

  • Sentenza n. 202601040
  • Rilevanza Alta
  • Accolto
  • Concessione suppletiva o variazione
  • Questioni processuali
  • Gallipoli
TAR Puglia - Lecce — Sez. I

TAR Puglia - Lecce: accolto il ricorso sul silenzio per l'accorpamento di concessioni a Gallipoli

Il TAR Puglia - Lecce, Sezione Prima, con sentenza pubblicata il 14 luglio 2026 e adottata nella camera di consiglio dell’8 luglio 2026, ha deciso il ricorso R.G. n. 1274/2025 proposto da Baia Azzura S.r.l. contro il Comune di Gallipoli e, in subordine, contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il giudizio riguardava il silenzio serbato sull’istanza del 19 luglio 2025 con cui la società, titolare di due concessioni demaniali marittime adiacenti per attività balneare, aveva chiesto il loro accorpamento. Il Comune aveva comunicato di avere sottoposto al MIT un quesito concernente la possibilità di unificare i titoli concessori senza modificarne consistenza e oggetto, evidenziando i possibili riflessi sull’ammontare dei canoni demaniali. Secondo il Comune, tale comunicazione escludeva l’inerzia, mentre la ricorrente la qualificava come atto soprassessorio. Il TAR ha ritenuto che la nota non costituisse un provvedimento conclusivo né una valida sospensione dell’obbligo di provvedere, poiché rinviava sine die la decisione in attesa del parere ministeriale. Il Collegio ha richiamato l’art. 2 e l’art. 16, comma 2, della legge n. 241/1990, nonché precedenti del Consiglio di Stato e del CGARS. Ha quindi dichiarato illegittimo il silenzio del Comune e ordinato l’adozione di un provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. La nomina del commissario ad acta è stata riservata a una fase successiva, previa istanza della ricorrente. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

  • Sentenza n. 202601045
  • Rilevanza Alta
  • Accolto
  • Concessione suppletiva o variazione
  • Questioni processuali
  • Gallipoli

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Materie ricorrenti negli atti mostrati

  • Questioni processuali 5
  • Concessione suppletiva o variazione 3
  • Piani costieri e pianificazione comunale 1
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