TAR Puglia - Lecce: inammissibile la domanda risarcitoria per mancata riproposizione in appello
Il TAR Puglia - Lecce, Sezione Prima, ha pronunciato una sentenza, pubblicata il 14 settembre 2026, sul ricorso R.G. n. 1580/2021, discusso nella camera di consiglio del 25 giugno 2026. Il numero della sentenza non è indicato nel testo. Giordano Cosi ha chiesto il risarcimento dei danni asseritamente derivanti da atti del Comune di Salve già esaminati nel precedente giudizio R.G. n. 693/2020, concluso con la sentenza TAR Puglia - Lecce, Sezione Prima, n. 547/2021 del 16 aprile 2021. In quel giudizio erano stati impugnati la sospensione e la proroga della sospensione del permesso di costruire n. 83/2018, nonché la determinazione n. 63 del 13 luglio 2020, con cui il Comune aveva annullato in autotutela il permesso di costruire relativo alla concessione demaniale n. 29/2018. La precedente sentenza aveva annullato l’atto di autotutela per violazione del termine di diciotto mesi previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, ma non aveva deciso sulla domanda risarcitoria. Il TAR ha ritenuto assorbente l’eccezione del Comune fondata sull’art. 101, comma 2, c.p.a. Poiché il ricorrente aveva già formulato la domanda risarcitoria insieme alla domanda di annullamento, l’omessa pronuncia costituiva un vizio della sentenza di primo grado da far valere mediante appello, con espressa riproposizione della domanda. La mancata impugnazione ha comportato la rinuncia alla domanda risarcitoria. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con compensazione integrale delle spese.
- Sentenza n. 202601182
- Rilevanza Media
- Inammissibile
- Questioni processuali
- Autorizzazioni stagionali e titoli edilizi
- Salve (Lecce)