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Demanio marittimo · TAR Puglia - Lecce

Provvedimenti demaniali del TAR Puglia - Lecce

Selezione degli ultimi 5 provvedimenti consolidati del TAR Puglia - Lecce in materia di demanio marittimo (atti depositati da almeno 30 giorni): sentenze, ordinanze e decreti su concessioni, canoni, proroghe, decadenze ed evidenza pubblica, ciascuno con sunto, esito e materia.

Dati aggiornati Atti demaniali del TAR Puglia - Lecce 1.300

Ultimi provvedimenti demaniali

5 di 1.300 atti · ordinati per data di deposito

TAR Puglia - Lecce — Sez. I

TAR Puglia - Lecce: respinto il ricorso contro l’ordinanza di demolizione a Lizzano

Il TAR Puglia - Lecce, Sezione Prima, ha pronunciato una sentenza breve ai sensi dell’art. 60 c.p.a., pubblicata il 10 agosto 2026, sul ricorso R.G. n. 493/2026 proposto da Roberto Perricci contro il Comune di Lizzano. La controversia riguardava principalmente l’ordinanza di demolizione n. 150/2025, riferita a opere abusive realizzate su un immobile sito in Marina di Lizzano, contrada Bagnara, censito al foglio 53, particella 202, subalterno 11, ubicato entro la fascia di 30 metri dalla dividente del demanio marittimo e soggetto a vincoli paesaggistico e idrogeologico. Il ricorrente contestava anche il diniego della SCIA in sanatoria e gli atti istruttori presupposti, deducendo violazioni delle garanzie partecipative, difetto di istruttoria e motivazione, errata qualificazione delle opere, mancata applicazione della disciplina Salva Casa, omessa valutazione delle tolleranze costruttive e della fiscalizzazione, nonché sproporzione dell’ordine demolitorio. Il Comune di Lizzano si è costituito il 2 luglio 2026. Alla camera di consiglio del 29 luglio 2026, previo avviso alle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione. Il TAR ha ritenuto manifestamente infondato il gravame, prescindendo dall’eccezione di irricevibilità sollevata dal Comune. Ha qualificato l’ordine di demolizione come atto vincolato, escludendo la rilevanza delle doglianze partecipative quando il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso. Ha inoltre ritenuto adeguati gli accertamenti comunali e la motivazione per relationem dell’ordinanza, escludendo l’applicabilità delle tolleranze e rilevando che la valutazione delle opere doveva essere unitaria. Il ricorso è stato definitivamente respinto, con compensazione delle spese.

  • Sentenza in forma semplificata n. 202601165
  • Rilevanza Media
  • Respinto
  • Autorizzazioni stagionali e titoli edilizi
  • Sanzioni e ordinanze
  • Lizzano (Taranto)
TAR Puglia - Lecce — Sez. I

TAR Puglia - Lecce: inammissibile il ricorso sul piano del parco di Ugento

Il TAR Puglia - Lecce, Sezione Prima, ha deciso con sentenza il ricorso iscritto al R.G. n. 1497/2021, trattenuto in decisione nella camera di consiglio del 25 giugno 2026 e pubblicato il 4 agosto 2026. Il provvedimento riguarda l’impugnazione, proposta da -OMISSIS- S.r.l., delle delibere del Consiglio Comunale di Ugento con cui sono stati rispettivamente adottati e successivamente approvati gli elaborati e le controdeduzioni del Piano Territoriale del Parco Naturale Regionale “Litorale di Ugento”. La società ricorrente, proprietaria di un compendio immobiliare comprendente una struttura ricettiva e titolare della disponibilità di un’area demaniale destinata a parco giochi, sosteneva che gli atti comunali fossero viziati per violazione della disciplina regionale sui piani dei parchi, della normativa ambientale e urbanistica, del PPTR, della legge sul procedimento amministrativo e di ulteriori disposizioni richiamate nei motivi di ricorso. Il Tribunale ha esaminato preliminarmente l’interesse a ricorrere, alla luce dell’iter previsto dalla D.G.R. Puglia n. 770/2014 e dall’art. 20 della L.R. n. 19/1997. Ha rilevato che le delibere comunali non avevano concluso il procedimento, poiché il Piano doveva ancora essere trasmesso alla Giunta regionale, sottoposto alla Commissione consiliare e quindi al Consiglio regionale per l’approvazione definitiva. Per tale ragione gli atti impugnati non erano idonei a incidere immediatamente e direttamente sugli interessi della ricorrente. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, con nulla sulle spese.

  • Sentenza n. 202601151
  • Rilevanza Media
  • Inammissibile
  • Piani costieri e pianificazione comunale
  • Questioni processuali
  • Ugento
TAR Puglia - Lecce — Sez. I

TAR Puglia - Lecce: negata la sospensione della concessione provvisoria a Bluserena a Ginosa

Il TAR Puglia - Lecce, Sezione Prima, ha pronunciato un’ordinanza cautelare pubblicata il 31 luglio 2026 nel ricorso R.G. n. 713/2026, trattenuto in decisione all’esito della camera di consiglio del 29 luglio 2026. Il giudizio riguarda una concessione demaniale marittima provvisoria rilasciata dal Comune di Ginosa in favore di Bluserena S.p.a. per l’utilizzazione di un tratto di spiaggia, formalmente destinato ad “altri usi” ai sensi dell’art. 36 cod. nav., ma destinato in concreto alla realizzazione di uno stabilimento balneare con ombrelloni, bagni, docce e passerelle. Pietro Cioccoloni ha impugnato la concessione, la nota comunale del 22 maggio 2026, prot. n. 22014, di riscontro alle osservazioni, l’avviso ad opponendum e gli ulteriori atti connessi, chiedendo la sospensione cautelare. Il Comune di Ginosa e Bluserena S.p.a. hanno eccepito il difetto di legittimazione e interesse e hanno sostenuto l’infondatezza del ricorso. Il Collegio ha escluso il periculum in mora, rilevando che la sospensione non avrebbe attribuito l’area alla ricorrente e che la controinteressata avrebbe subito un pregiudizio immediato per l’interruzione delle attività stagionali. Ha tuttavia ravvisato, nella sommaria cognizione cautelare, profili di marcata illegittimità, con particolare riguardo all’assenza di gara pubblica, all’esclusione previamente disposta dell’area dal bando per finalità turistico-ricreative e al precedente annullamento, con sentenza n. 1656/2025, della proroga della precedente concessione nella medesima area. Ha inoltre considerato rilevante l’utilizzo di un ponticello ritenuto abusivo dal Comune e oggetto di ordine di demolizione. Il TAR non ha sospeso espressamente la concessione, ma ha fissato l’udienza pubblica del 10 febbraio 2027 ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., compensando le spese cautelari.

  • Ordinanza cautelare n. 202600442
  • Rilevanza Alta
  • Rinvio ad altra udienza
  • Evidenza pubblica e direttiva servizi
  • Rilascio di nuova concessione
  • Ginosa
TAR Puglia - Lecce — Sez. I

TAR Puglia - Lecce: sospesa la sospensione della SCIA per lo stabilimento balneare La Spiaggetta

Il TAR Puglia - Lecce, Sezione Prima, si è pronunciato con ordinanza cautelare pubblicata il 31 luglio 2026, nel giudizio iscritto al registro generale n. 618/2026, promosso da Mantour S.r.l. contro il Comune di Porto Cesareo e nei confronti delle controinteressate Immobiliare Co.Ge.Va Costruzioni e Gestione Vacanze S.r.l. e F.G.C.I. S.r.l. Il Comune non si è costituito, mentre le controinteressate si sono costituite per resistere al ricorso. La controversia riguarda la sospensione degli effetti della SCIA presentata il 1 giugno 2026 dalla ricorrente per il rimontaggio delle strutture dello stabilimento balneare “La Spiaggetta”, esercitato su area detenuta in concessione demaniale marittima. Sono stati impugnati la nota comunale prot. 18920 del 1 giugno 2026, la deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 13 giugno 2008, la nota prot. 30063 dell’8 ottobre 2024 e, con motivi aggiunti, il verbale della conferenza di servizi del 10 giugno 2026. Il giudice ha ritenuto sussistente il periculum in mora, poiché la sospensione avrebbe potuto impedire definitivamente lo svolgimento dell’attività balneare nella stagione estiva in corso. Ha invece rilevato che le censure richiedono un approfondimento nel merito, in particolare sulla persistente validità dei titoli della ricorrente e sulla coerenza dell’azione amministrativa con l’art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990. Il TAR ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo nei limiti dell’interesse della ricorrente gli effetti degli atti impugnati, inclusa la parte del verbale del 10 giugno 2026 che conferma la sospensione della SCIA. Ha fissato l’udienza pubblica di merito al 10 marzo 2027 e ha compensato le spese della fase cautelare.

  • Ordinanza cautelare n. 202600447
  • Rilevanza Alta
  • Sospensiva concessa
  • Autorizzazioni stagionali e titoli edilizi
  • Questioni processuali
  • Porto Cesareo
TAR Puglia - Lecce — Sez. I

TAR Puglia - Lecce: sospesi gli atti comunali contro le opere e l'attività dello stabilimento Flota

Il TAR Puglia - Lecce, Sezione Prima, ha pronunciato un’ordinanza cautelare pubblicata il 31 luglio 2026, all’esito della camera di consiglio del 29 luglio 2026, nel ricorso R.G. n. 578/2026 promosso da Flota S.r.l. contro il Comune di Salve. La controversia riguarda la concessione demaniale marittima n. 1/2026 e l’attività turistico-ricreativa denominata “Flota”, ubicata alla marina di Pescoluse, nel Comune di Salve. La società ha impugnato l’ordine comunale di non effettuare gli interventi indicati nella SCIA del 20 maggio 2026, consistenti nel posizionamento di una pedana in legno, di una torretta del bagnino e nella realizzazione di un’area di pronto soccorso, nonché la successiva diffida a sospendere o non intraprendere le attività di stabilimento balneare, somministrazione di alimenti e bevande e autorimessa. È stato inoltre impugnato il provvedimento comunale del 18 giugno 2026, che aveva integrato la motivazione dell’ordine di non effettuare l’intervento. Il Collegio ha confermato le ragioni già poste a fondamento dell’ordinanza cautelare del 9 luglio 2026, richiamando la sentenza TAR Puglia - Lecce n. 930/2026 sul silenzio assenso relativo al mantenimento annuale del chiosco-bar e ritenendo le opere serventi, accessorie e di limitato impatto territoriale. Quanto alla pericolosità idraulica, ha valorizzato, nella sommaria delibazione cautelare, la relazione tecnica secondo cui l’intervento sul vano destinato a pronto soccorso non comporta opere edilizie, ma soltanto la revisione dell’impianto elettrico. Il TAR ha accolto la domanda cautelare, sospeso gli atti impugnati, disposto la prosecuzione dell’attività sino alla decisione di merito, fissato la camera di consiglio del 16 settembre 2026 per l’istanza comunale di revoca e confermato l’udienza pubblica del 27 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

  • Ordinanza cautelare n. 202600444
  • Rilevanza Alta
  • Sospensiva concessa
  • Autorizzazioni stagionali e titoli edilizi
  • Questioni processuali
  • Salve (Lecce)

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Materie ricorrenti negli atti mostrati

  • Questioni processuali 4
  • Autorizzazioni stagionali e titoli edilizi 3
  • Sanzioni e ordinanze 1
  • Piani costieri e pianificazione comunale 1
  • Evidenza pubblica e direttiva servizi 1
  • Rilascio di nuova concessione 1
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