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Demanio marittimo · TAR Lazio - Roma

Provvedimenti demaniali di TAR Lazio - Roma

Selezione degli ultimi 5 provvedimenti consolidati di TAR Lazio - Roma in materia di demanio marittimo (atti depositati da almeno 30 giorni): sentenze, ordinanze e decreti su concessioni, canoni, proroghe, decadenze ed evidenza pubblica, ciascuno con sunto, esito e materia.

Dati aggiornati Atti demaniali di TAR Lazio - Roma 1.650

Ultimi provvedimenti demaniali

5 di 1.650 atti · ordinati per data di deposito

TAR Lazio - Roma — Sez. I

TAR Lazio - Roma: respinti i ricorsi sulle concessioni balneari del litorale romano

Il TAR Lazio - Roma ha deciso, in sede di merito, una controversia concernente la procedura indetta da Roma Capitale per l’affidamento di 31 concessioni di beni demaniali marittimi del litorale romano per finalità turistiche e ricreative. Il provvedimento è pubblicato il 30 luglio 2026 e reca, nel dispositivo, l’indicazione della Sezione Quinta Ter, mentre nell’intestazione fornita è indicata la Sezione I. I ricorsi riuniti riguardano il procedimento r.g. 2807/2025, i procedimenti r.g. 8045/2025 e un ulteriore procedimento il cui numero è oscurato. La società ricorrente ha impugnato l’avviso pubblico del 14 febbraio 2025, le deliberazioni della Giunta capitolina del 26 aprile 2024 e dell’11 febbraio 2025, la graduatoria, le aggiudicazioni dei lotti A11 e A19, la propria esclusione e gli atti successivi di consegna, sgombero e accesso forzoso relativi a strutture balneari con dati oscurati. Il Collegio ha ritenuto ammissibili soltanto le censure immediatamente riferite agli elementi essenziali della concessione, ossia durata e royalty, dichiarando inammissibili le restanti doglianze rivolte al bando. Nel merito, il TAR ha ritenuto legittima, nel peculiare contesto del litorale romano caratterizzato dall’assenza di concessioni in essere, l’indizione di una gara-ponte, pur in presenza della disciplina statale introdotta dall’art. 4 della legge n. 118/2022. Ha inoltre ritenuto legittima la royalty parametrata al fatturato, quale strumento di valorizzazione economica del bene demaniale. Sono stati respinti anche i ricorsi contro graduatoria, aggiudicazioni ed esclusioni, ritenendo provata l’esistenza di rilevanti indizi di un unico centro decisionale tra società collegate da rapporti familiari e ulteriori elementi documentali. Sono stati infine respinti i motivi aggiunti contro gli inviti allo sgombero e il provvedimento di accesso forzoso, poiché i titoli erano scaduti e la permanenza era stata solo temporaneamente consentita. Le spese sono state integralmente compensate.

  • Sentenza n. 202613894
  • Rilevanza Alta
  • Respinto
  • Evidenza pubblica e direttiva servizi
  • Indennizzo e devoluzione delle opere
  • Roma (Roma)
TAR Lazio - Roma — Sez. I

TAR Lazio - Roma: annullata l’aggiudicazione del lotto a23 per il Corsaro

Il TAR Lazio - Roma, Sezione Quinta Ter, ha definito con sentenza il ricorso R.G. n. 2800/2025 proposto da Il Corsaro s.r.l. contro Roma Capitale, Agenzia del demanio e INPS, con riferimento alla procedura per l’affidamento di 31 concessioni demaniali marittime del litorale romano per finalità turistiche e ricreative. Il provvedimento è stato deciso nella camera di consiglio del 14 luglio 2026 e pubblicato il 30 luglio 2026; il numero della sentenza non è riportato. Il ricorso introduttivo contestava l’avviso pubblico del 14 febbraio 2025, la determinazione di indizione, gli indirizzi della Giunta capitolina, le graduatorie, gli atti della commissione e i successivi provvedimenti relativi alla stipula delle concessioni. Il Corsaro sosteneva, tra l’altro, che Roma Capitale non potesse utilizzare una gara-ponte, che la durata annuale o stagionale fosse illegittima, che la royalty sul fatturato fosse priva di base normativa e che non fossero adeguatamente disciplinati gli indennizzi al gestore uscente. Il TAR ha ritenuto ammissibile l’impugnazione immediata delle clausole concernenti durata e corrispettivo, ma ha giudicato infondate tali censure, riconoscendo la peculiarità del litorale romano, privo di concessioni in essere, e la possibilità di una procedura transitoria. Sono stati invece accolti i motivi aggiunti relativi all’attribuzione a Benic s.r.l. di 10 punti per l’impresa a prevalente carattere giovanile e di 2 punti per la parità di genere. Il punteggio di Benic è stato quindi ridotto di 12 punti, con annullamento della graduatoria in parte qua e dell’aggiudicazione. È stata inoltre annullata in parte l’ingiunzione di sgombero, mentre è rimasto fermo l’ordine di ripristino relativo alle innovazioni non autorizzate. Il ricorso incidentale di Benic è stato respinto, l’istanza di accesso contro INPS è stata dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere e le spese sono state integralmente compensate.

  • Sentenza n. 202613892
  • Rilevanza Alta
  • Accolto in parte
  • Evidenza pubblica e direttiva servizi
  • Rilascio di nuova concessione
  • Roma
TAR Lazio - Roma — Sez. I

TAR Lazio - Roma: in parte inammissibile e in parte respinto il ricorso sulla gara per 31 concessioni

Il TAR Lazio - Roma ha deciso con sentenza, pubblicata il 27 luglio 2026, il ricorso R.G. 2781/2025 proposto da La Capannina a Mare s.r.l. contro Roma Capitale e l’Agenzia del demanio, con intervento ad adiuvandum di Confcommercio Roma e costituzione della controinteressata Viva s.r.l.s. Il provvedimento reca nell’intestazione la Sezione I, mentre il dispositivo e la motivazione indicano il Tribunale come Sezione Quinta Ter; tale difformità è riportata nelle note di chiarezza. La controversia riguardava l’avviso pubblico del 14 febbraio 2025 per l’affidamento di 31 concessioni di beni demaniali marittimi del litorale di Roma Capitale per finalità turistiche e ricreative, la determinazione dirigenziale QC/462/2025, nonché le deliberazioni della Giunta capitolina n. 136/2024 e n. 44/2025. La ricorrente contestava, tra l’altro, la durata annuale, l’eventuale proroga biennale, la royalty sul fatturato, la disciplina dell’indennizzo, i vincoli di partecipazione e aggiudicazione, i criteri di valutazione e la mancata previsione di specifiche garanzie in caso di revoca. Il Tribunale ha ritenuto ammissibili le censure sulla durata e sulla royalty, perché riferite agli elementi essenziali del rapporto concessorio e capaci di produrre una lesione attuale anche prima dell’aggiudicazione. Nel merito ha però ritenuto legittima, nel peculiare contesto del litorale romano privo di concessioni in essere, la gara-ponte, nonché non irragionevole la royalty parametrata al fatturato. Le ulteriori censure sono state dichiarate inammissibili o comunque ritenute infondate. Il ricorso è stato quindi in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto, con compensazione integrale delle spese.

  • Sentenza n. 202613663
  • Rilevanza Alta
  • Inammissibile
  • Evidenza pubblica e direttiva servizi
  • Rilascio di nuova concessione
  • Roma (Roma)
TAR Lazio - Roma — Sez. I

TAR Lazio - Roma: accesso agli atti sul progetto di bau beach ad Anguillara Sabazia

Il TAR Lazio - Roma ha deciso con sentenza pubblicata il 27 luglio 2026 il ricorso R.G. n. 6100/2026 proposto da Eva Pierotti contro il Comune di Anguillara Sabazia, avente a oggetto il diniego parziale di accesso agli atti relativi agli interventi previsti sul tratto di spiaggia lacustre prospiciente Viale Reginaldo Belloni, compreso il progetto di una bau beach, il bando per l’assegnazione in concessione di aree demaniali lacuali e i relativi atti amministrativi e autorizzativi. Il giudice ha ritenuto sussistente il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica della ricorrente, titolare di un bar-ristorante sito nelle immediate vicinanze dell’area interessata. Ha precisato che l’accesso difensivo non richiede una valutazione anticipata sull’ammissibilità o decisività dei documenti in un eventuale giudizio, salvo l’assoluta mancanza di collegamento con le esigenze difensive. La mancata partecipazione al bando e la mancata impugnazione preliminare del PUA non escludono l’interesse all’accesso. Poiché il Comune aveva depositato in giudizio il PUA preliminare, il bando pubblico 2025 e la determina di approvazione dei verbali e di assegnazione, per tali documenti è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere. Il ricorso è stato invece accolto per la documentazione residua, con ordine al Comune di consentire l’accesso entro trenta giorni. Le spese sono state compensate.

  • Sentenza n. 202613664
  • Rilevanza Alta
  • Accolto in parte
  • Accesso agli atti e trasparenza
  • Evidenza pubblica e direttiva servizi
  • Anguillara Sabazia (Roma)
TAR Lazio - Roma

TAR Lazio - Roma: annullato il concorso per ormeggiatori del Porto di Napoli

Il TAR Lazio, Sezione Terza, con sentenza n. 13676/2026, pronunciata sul ricorso R.G. n. 7784/2025 e pubblicata il 27 luglio 2026, ha esaminato la controversia relativa al concorso indetto dalla Capitaneria di Porto di Napoli per il reclutamento di due ormeggiatori presso il Porto di Napoli. Il ricorso è stato proposto da Sergio Spinelli, già ormeggiatore presso il Porto di Salerno, contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Capitaneria di Porto di Napoli, con la partecipazione dei controinteressati Carlo Gargiulo, Vincenzo Pugliese e del Gruppo Ormeggiatori e Barcaioli del Porto di Napoli S.C.Ar.L. Sono stati impugnati la graduatoria approvata con decreto n. 81 del 6 maggio 2024, i verbali della commissione, gli atti di nomina della commissione, il bando e gli ulteriori atti della procedura, nonché, con motivi aggiunti, il regolamento n. 93 del 19 aprile 2024. Il giudice ha dichiarato irricevibile per tardività la censura relativa alla mancata attivazione della mobilità, poiché avrebbe dovuto essere proposta entro sessanta giorni dalla pubblicazione del bando. Ha invece ritenuto fondato il motivo concernente la composizione della commissione, composta anche da soggetti designati dall’ANGOPI, associazione nazionale di categoria. Tale designazione è stata ritenuta incompatibile con l’art. 9, comma 3, del d.P.R. n. 487/1994 e con l’art. 35, comma 3, lettera e), del d.lgs. n. 165/2001, in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento. Il TAR ha quindi annullato gli atti impugnati con il ricorso introduttivo, incluso il bando, ha assorbito le ulteriori censure e ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti per carenza di interesse. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 2.000,00 oltre accessori, mentre le spese tra le altre parti sono state compensate.

  • Sentenza n. 202613676
  • Rilevanza Alta
  • Accolto in parte
  • Questioni processuali
  • Napoli

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Materie ricorrenti negli atti mostrati

  • Evidenza pubblica e direttiva servizi 4
  • Questioni processuali 4
  • Indennizzo e devoluzione delle opere 3
  • Rilascio di nuova concessione 3
  • Occupazione abusiva e sgombero 2
  • Sanzioni e ordinanze 1
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