TAR Toscana - Firenze: negata la sospensione della revoca della concessione demaniale a Castiglione della Pescaia
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Terza, ha pronunciato l’ordinanza cautelare n. 589/2026 nel ricorso R.G. n. 1643/2026, depositata il 3 settembre 2026, all’esito della camera di consiglio del 2 settembre 2026. Il giudizio riguarda la domanda di sospensione proposta da Antonio Pillai e Viktoriia Sibirtseva contro il Comune di Castiglione della Pescaia. I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza dirigenziale n. 150/2026 del 27 maggio 2026, avente ad oggetto la diffida al ripristino dello stato dei luoghi per opere eseguite senza titolo su suolo di proprietà pubblica ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 380/2001, nonché il provvedimento del 28 maggio 2026 di revoca della concessione demaniale n. di Repertorio 985 dell’8 settembre 2023. Sono stati contestati anche il verbale di sopralluogo della Polizia Locale del 20 maggio 2026 e la successiva comunicazione relativa alla non sanabilità dell’intervento. Il TAR ha ritenuto insussistente un apprezzabile fumus boni iuris, osservando che il rilascio della concessione demaniale non equivale al titolo edilizio necessario per la ricostruzione del muretto e che anche la consistenza preesistente risultava abusivamente realizzata. Con il dispositivo, il TAR ha respinto la domanda cautelare e ha condannato i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento di 1.000 euro per le spese della fase cautelare, oltre accessori di legge se dovuti. L’ordinanza è dichiarata eseguibile dall’Amministrazione.
- Ordinanza cautelare n. 202600589
- Rilevanza Alta
- Sospensiva negata
- Decadenza e revoca della concessione
- Autorizzazioni stagionali e titoli edilizi
- Castiglione della Pescaia