TAR Lombardia - Milano: respinto il ricorso sulla decadenza della licenza NCC natanti a Oliveto Lario
Il TAR Lombardia, sede di Milano, ha definito con sentenza il ricorso R.G. n. 2853/2025 proposto da Rospo S.r.l. contro il Comune di Oliveto Lario, la Guardia di Finanza Gruppo Como e l’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori. Il provvedimento risulta intestato alla Sezione I, mentre il dispositivo indica la Sezione Quinta; la decisione è stata assunta nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026 e pubblicata il 13 aprile 2026. La società ha impugnato la determinazione comunale n. 66 del 23 luglio 2025, con cui è stata dichiarata la decadenza della licenza comunale NCC natanti n. 1/2011, nonché gli atti connessi. La decadenza è stata motivata dalla perdita della disponibilità di una sede, rimessa o pontile nel territorio comunale, requisito previsto dall’art. 8, comma 3, della legge n. 21/1992 e dall’art. 7, comma 3, del regolamento comunale. Rospo sosteneva di disporre di una concessione demaniale identificata come 425/CNS e di due boe assegnate dal Circolo Nautico Gabbiano Azzurro. Il Collegio ha ritenuto non provata la perdurante validità della concessione 425/CNS, escludendo l’applicabilità della proroga invocata in assenza dei presupposti della proroga tecnica conforme al diritto dell’Unione. Ha inoltre rilevato che, alla data della decadenza, le boe risultavano assegnate a una persona fisica e non formalmente alla società, oltre a essere soggette alla condizione del mancato scopo di lucro. La successiva istanza di concessione e la documentazione prodotta in giudizio non potevano sanare la carenza esistente al momento della decisione amministrativa. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati respinti. Le spese di giudizio sono state compensate e il TAR ha ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
- Sentenza n. 202601636
- Rilevanza Alta
- Respinto
- Decadenza e revoca della concessione
- Proroga automatica delle concessioni
- Oliveto Lario