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Demanio marittimo · TAR Piemonte - Torino

Provvedimenti demaniali di TAR Piemonte - Torino

Selezione degli ultimi 5 provvedimenti consolidati di TAR Piemonte - Torino in materia di demanio marittimo (atti depositati da almeno 30 giorni): sentenze, ordinanze e decreti su concessioni, canoni, proroghe, decadenze ed evidenza pubblica, ciascuno con sunto, esito e materia.

Dati aggiornati Atti demaniali di TAR Piemonte - Torino 26

Ultimi provvedimenti demaniali

5 di 26 atti · ordinati per data di deposito

TAR Piemonte - Torino — Sez. I

TAR Piemonte - Torino: dichiarato il difetto di giurisdizione sulla concessione del lago Ravasanella

Il TAR Piemonte, Sezione Prima, ha pronunciato una sentenza breve, definitivamente decidendo il ricorso R.G. n. 754/2026 proposto dal Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese. La decisione è stata assunta nella camera di consiglio del 20 maggio 2026 e pubblicata il 21 maggio 2026. Il provvedimento riguarda una concessione demaniale rilasciata per l’occupazione di sei ettari dello specchio d’acqua artificiale Ravasanella, situato nei Comuni di Roasio, Sostegno e Villa del Bosco, destinata alla realizzazione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico flottante. Il Consorzio ha impugnato la determinazione regionale n. 339 del 27 febbraio 2026, la successiva determina regionale n. 660 del 13 aprile 2026, nonché gli atti connessi, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento dell’8 gennaio 2026 e la nota regionale del 2 febbraio 2026. Sono stati evocati in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Piemonte, nonché Infralab s.r.l. e alcuni Comuni interessati. Il TAR ha ritenuto che la controversia non riguardasse direttamente il successivo titolo autorizzatorio per l’impianto fotovoltaico, ma la concessione dello specchio d’acqua artificiale derivante da una diga. Poiché tale atto incide sulla gestione e sull’uso di acque pubbliche e sui rapporti con il concessionario della diga, la giurisdizione spetta al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con possibilità di riproposizione davanti al TSAP ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.

  • Sentenza in forma semplificata n. 202601157
  • Rilevanza Media
  • Inammissibile
  • Rilascio di nuova concessione
  • Questioni processuali
  • Roasio, Sostegno e Villa del Bosco (Biella e Vercelli)
TAR Piemonte - Torino — Sez. I

TAR Piemonte - Torino: difetto di giurisdizione sulla concessione dello specchio d’acqua Ostola

Il TAR Piemonte, Sezione Prima, ha pronunciato una sentenza breve in camera di consiglio il 20 maggio 2026, pubblicata il 21 maggio 2026, sul ricorso R.G. n. 752/2026 proposto dal Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese. Il ricorso riguardava la determinazione regionale 27 febbraio 2026, n. 340, con cui il dirigente del Settore tecnico della Regione Piemonte aveva rilasciato a Infralab s.r.l. una concessione demaniale, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 190/2024, per l’occupazione di 10 ettari dello specchio d’acqua artificiale Ostola, nei Comuni di Casapinta, Curino e Masserano, destinata alla realizzazione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico flottante. Erano inoltre impugnate la determinazione regionale 13 aprile 2026, n. 661, di rettifica parziale, e gli atti connessi, compresa la comunicazione di avvio del procedimento e la nota regionale sulla competenza. Il TAR ha distinto la concessione dello specchio d’acqua dal successivo procedimento autorizzatorio relativo all’impianto fotovoltaico. Ha ritenuto che l’art. 119, comma 1, lett. l-bis, richiamato dal ricorrente, presupponga la giurisdizione senza attribuirla in via esclusiva. Poiché la concessione incide direttamente sull’uso di uno specchio d’acqua artificiale derivante da una diga e sui rapporti con il concessionario dell’opera, la controversia rientra nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. a), del r.d. 1775/1933. Con il dispositivo il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando la possibilità di riproporre il giudizio davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate e la sentenza è stata dichiarata eseguibile dall’autorità amministrativa.

  • Sentenza in forma semplificata n. 202601158
  • Rilevanza Media
  • Inammissibile
  • Rilascio di nuova concessione
  • Questioni processuali
  • Casapinta, Curino e Masserano (Biella)
TAR Piemonte - Torino — Sez. I

TAR Piemonte - Torino: difetto di giurisdizione sulla concessione del lago Ingagna per fotovoltaico flottante

Il TAR Piemonte, Sezione Prima, ha pronunciato una sentenza in forma semplificata, pubblicata il 21 maggio 2026, sul ricorso R.G. n. 751/2026 proposto dal Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese. La controversia riguardava la concessione demaniale rilasciata dalla Regione Piemonte a Infralab s.r.l. per l’occupazione di 8 ettari dello specchio d’acqua artificiale denominato Ingagna, situato nei Comuni di Camburzano, Mongrando e Netro, destinata alla realizzazione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico flottante. Il ricorrente aveva impugnato la determinazione regionale n. 341 del 27 febbraio 2026, la successiva determina n. 662 del 13 aprile 2026, con cui la concessione era stata rettificata, nonché gli atti connessi, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento dell’8 gennaio 2026 e la nota regionale del 2 febbraio 2026. Il TAR ha esaminato preliminarmente la giurisdizione, chiarendo che l’art. 119, comma 1, lett. l-bis, del codice del processo amministrativo presuppone la giurisdizione ma non la attribuisce in via esclusiva. Secondo il giudice, l’oggetto immediato del procedimento era la concessione dello specchio d’acqua artificiale derivante dalla diga, mentre le questioni relative all’impianto fotovoltaico sarebbero state valutate nel successivo procedimento autorizzatorio. Poiché il provvedimento incide direttamente sull’uso di acque pubbliche e sui rapporti con il concessionario della diga, la controversia rientra nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Il TAR ha quindi dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, consentendo la riproposizione della causa ai sensi dell’art. 11 c.p.a., e ha compensato le spese.

  • Sentenza in forma semplificata n. 202601156
  • Rilevanza Media
  • Inammissibile
  • Rilascio di nuova concessione
  • Questioni processuali
  • Camburzano, Mongrando e Netro (Biella)
TAR Piemonte - Torino — Sez. I

TAR Piemonte - Torino: respinto il ricorso sull’esclusione dalla concessione del Lido di Gozzano

Il TAR Piemonte, sede di Torino, Sezione Prima, ha pronunciato una sentenza definitivamente decisoria, pubblicata il 13 aprile 2026, sul ricorso R.G. n. 18/2026 proposto da Versoprobo Società Cooperativa Sociale contro la Provincia del Verbano Cusio Ossola e il Comune di Gozzano, con Lido di Gozzano s.r.l. quale controinteressata. La controversia riguardava l’esclusione di Versoprobo dalla gara europea per l’affidamento in concessione, per il periodo 2026-2035, della gestione dell’area comunale Lido di Gozzano e del Centro Remiero, del valore stimato di euro 10.679.539,62 al netto dell’IVA. L’esclusione era stata motivata da sette criticità del Piano Economico Finanziario, tra cui l’indicazione ambigua del canone concessorio, la rappresentazione del personale, delle assicurazioni, delle imposte, dell’arco temporale e degli accantonamenti. Il TAR ha ritenuto fondata e sufficiente la censura relativa al disallineamento tra Documento d’Offerta e PEF. L’importo di euro 50.125,00, indicato nell’offerta economica come canone concessorio annuo, era riportato nel PEF nella voce “Godimento beni di terzi”, descritta però come comprensiva anche di ulteriori costi operativi. Tale ambiguità riguardava un elemento essenziale dell’offerta e non poteva essere superata mediante soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. 36/2023, senza modificare l’offerta e violare la par condicio. Il ricorso è stato respinto nel merito, mentre è stata dichiarata cessata la materia del contendere sulla domanda relativa all’accesso documentale. Versoprobo è stata condannata alle spese in favore delle amministrazioni e della controinteressata.

  • Sentenza n. 202600885
  • Rilevanza Media
  • Respinto
  • Evidenza pubblica e direttiva servizi
  • Questioni processuali
  • Gozzano (Verbano Cusio Ossola)
TAR Piemonte - Torino — Sez. I

TAR Piemonte: respinto il ricorso di Bunge sugli obblighi contributivi ART dei terminal portuali

Il TAR Piemonte, con sentenza pubblicata l’11 luglio 2025, ha deciso il ricorso R.G. n. 140/2024 proposto da Bunge Italia S.p.A. contro l’Autorità di Regolazione dei Trasporti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il provvedimento è formalmente intestato alla Sezione I, mentre il dispositivo indica il TAR Piemonte, Sezione Terza. La ricorrente ha impugnato la nota ART prot. n. 0082729/2023 del 22 dicembre 2023, con cui l’Autorità le aveva intimato di adempiere agli obblighi dichiarativi e contributivi relativi all’annualità 2019, nonché, ove occorrer potesse, la delibera ART n. 141/2018 e gli atti collegati. È stata inoltre proposta domanda di accertamento della non soggezione agli obblighi previsti dall’art. 37 del d.l. n. 201/2011. Il giudice ha ritenuto tardiva l’impugnazione della delibera n. 141/2018, pubblicata sul sito ART il 19 febbraio 2019, e ha considerato inammissibile l’impugnazione della nota del 2023, qualificata come atto meramente confermativo. Nel merito, ha comunque ritenuto il ricorso infondato, affermando che Bunge svolge attività di terminalista portuale, essendo titolare di concessione demaniale marittima ex art. 18 della l. n. 84/1994 e autorizzata ex art. 16 della medesima legge. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte irricevibile, in parte inammissibile e comunque respinto. Bunge è stata condannata al pagamento di euro 3.000,00 di spese di lite, oltre accessori di legge.

  • Sentenza n. 202501214
  • Rilevanza Alta
  • Respinto
  • Questioni processuali
  • Evidenza pubblica e direttiva servizi
  • Ravenna

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Materie ricorrenti negli atti mostrati

  • Questioni processuali 5
  • Rilascio di nuova concessione 3
  • Evidenza pubblica e direttiva servizi 2
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