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Demanio marittimo · TAR Veneto - Venezia

Provvedimenti demaniali di TAR Veneto - Venezia

Selezione degli ultimi 5 provvedimenti consolidati di TAR Veneto - Venezia in materia di demanio marittimo (atti depositati da almeno 30 giorni): sentenze, ordinanze e decreti su concessioni, canoni, proroghe, decadenze ed evidenza pubblica, ciascuno con sunto, esito e materia.

Dati aggiornati Atti demaniali di TAR Veneto - Venezia 478

Ultimi provvedimenti demaniali

5 di 478 atti · ordinati per data di deposito

TAR Veneto - Venezia

TAR Veneto - Venezia: annullato l’ordine di bonifica amianto nell’Ex Batteria Antiaerea di Murano

Il TAR Veneto, Sezione Quarta, ha pronunciato la sentenza n. 1651/2026 nel ricorso R.G. n. 895/2024, pubblicata il 24 luglio 2026, all’esito dell’udienza pubblica del 9 luglio 2026. La controversia riguarda gli ordini comunali relativi alla presenza di coperture in presunto cemento amianto nel compendio demaniale statale denominato “Ex Batteria Antiaerea”, situato nell’Isola di Murano, nel Comune di Venezia. Il ricorrente, persona fisica le cui generalità sono oscurate, ha impugnato il provvedimento del Comune di Venezia del 3 maggio 2024, con il quale era stato incluso tra i destinatari dell’obbligo di adottare entro 180 giorni un piano di manutenzione e controllo oppure di eseguire la bonifica dei manufatti contenenti amianto. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti e, con motivi aggiunti, il successivo provvedimento comunale del 4 ottobre 2024, che aveva circoscritto l’obbligo alla porzione del compendio utilizzata dalla società già collegata alla famiglia del ricorrente. Il TAR ha ritenuto fondate le censure relative alla violazione della partecipazione procedimentale, al difetto di istruttoria e di motivazione e all’erronea individuazione del ricorrente quale occupante o utilizzatore del bene. Richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 1759/2020, ha distinto gli obblighi di controllo e manutenzione, gravanti sul detentore o utilizzatore attuale, dagli obblighi di intervento e bonifica, gravanti sul proprietario. Il Comune non ha dimostrato il concreto rapporto del ricorrente con il compendio né spiegato perché la sua qualità di socio accomandante, privo di poteri gestori e rappresentativi, fosse sufficiente a fondare la responsabilità. Il dispositivo ha estromesso l’Agenzia del Demanio, accolto il ricorso principale e i motivi aggiunti e annullato i provvedimenti impugnati. Il Comune di Venezia è stato condannato al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro OMISSIS oltre accessori di legge, mentre le spese nei confronti dell’Agenzia del Demanio sono state compensate.

  • Sentenza n. 202601651
  • Rilevanza Media
  • Accolto
  • Sanzioni e ordinanze
  • Questioni processuali
  • Venezia
TAR Veneto - Venezia — Sez. I

TAR Veneto - Venezia: respinto il ricorso sulla revoca della gara per il CAS ex Caserma Zanusso

Il TAR Veneto - Venezia ha deciso con sentenza, all’esito dell’udienza pubblica del 9 luglio 2026, la controversia promossa da Officine Sociali Società Cooperativa Sociale contro il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Treviso, avente ad oggetto la revoca della gara per la gestione del Centro di accoglienza straordinaria realizzato presso la struttura demaniale ex Caserma Zanusso di Oderzo, con capacità ricettiva di 260 posti. Il provvedimento reca data di pubblicazione 17 luglio 2026; il numero della sentenza non è indicato e nel dispositivo la decisione è attribuita alla Sezione Seconda. La ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio 8 gennaio 2026, n. 1397, con cui è stata revocata la procedura avviata con decisione di contrarre n. 45501 del 21 maggio 2025, oltre agli atti relativi ai contatti con la Croce Rossa Italiana e agli eventuali affidamenti conseguenti. La gara, di durata prevista pari a 24 mesi, prorogabili per ulteriori 12, aveva visto Officine Sociali prima classificata e destinataria della proposta di aggiudicazione, senza che fosse intervenuta l’aggiudicazione definitiva. Il TAR ha ritenuto legittima la revoca, considerando congrua la motivazione fondata sull’ispezione del 10 ottobre 2025 dell’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, che aveva evidenziato l’inadeguatezza igienico-sanitaria, di sicurezza e antincendio delle tendostrutture. Secondo il giudice, la necessità di riprogettare urgentemente il Centro e di modificare la ripartizione dei costi alterava la configurazione economica della gara e rendeva non più attuale il suo mantenimento. I motivi aggiunti contro l’avviso pubblico del 6 maggio 2026 sono stati dichiarati improcedibili perché la procedura è andata deserta. Il ricorso introduttivo è stato respinto e la ricorrente è stata condannata a rimborsare al Ministero le spese, liquidate in euro 2.500,00 oltre oneri di legge.

  • Sentenza n. 202601604
  • Rilevanza Media
  • Respinto
  • Questioni processuali
  • Oderzo (Treviso)
TAR Veneto - Venezia

TAR Veneto: respinto il ricorso sul diniego paesaggistico per un cartellone sul Bacchiglione

Il TAR Veneto, Sezione Terza, ha pronunciato la sentenza n. 1482/2026 sul ricorso R.G. n. 359/2025, deciso all’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026 e pubblicato il 3 luglio 2026. La controversia riguardava un cartellone pubblicitario installato in via Isonzo, a Padova, sull’argine sinistro del fiume Bacchiglione, a circa 20 metri dal corso d’acqua e all’interno della fascia sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 42/2004. S.C.I. - Società Concessioni Internazionali s.r.l. ha impugnato la determinazione dirigenziale del Comune di Padova, prot. n. 673736 del 20 dicembre 2024, con cui era stata negata la compatibilità paesaggistica postuma dell’impianto ed era stata ordinata la rimessione in pristino ai sensi dell’art. 167, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio. Il procedimento aveva seguito il parere negativo, ritenuto vincolante, della Soprintendenza, che aveva evidenziato l’impatto visivo del manufatto sul paesaggio fluviale e sulle visuali dai ponti e dai percorsi arginali. Il Collegio ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha escluso vizi di motivazione, illogicità o disparità di trattamento, ritenendo adeguatamente motivata la valutazione paesaggistica. Ha inoltre stabilito che il diniego della sanatoria paesaggistica non costituisce annullamento d’ufficio della precedente autorizzazione comunale e che la concessione idraulica regionale, peraltro scaduta il 30 settembre 2024, non sostituisce l’autorizzazione paesaggistica. Il ricorso è stato definitivamente respinto, con integrale compensazione delle spese.

  • Sentenza n. 202601482
  • Rilevanza Media
  • Respinto
  • Sanzioni e ordinanze
  • Padova
TAR Veneto - Venezia

TAR Veneto - Venezia: respinti i ricorsi sulla rinuncia al subingresso nel compendio di Albarella

Il TAR Veneto, Sezione Prima, ha pronunciato la sentenza n. 1422/2026, pubblicata il 29 giugno 2026, sui ricorsi riuniti R.G. n. 1187/2020 e n. 1188/2020, proposti rispettivamente da Albarella S.r.l. e Albarella Golf Club. La decisione è stata assunta all’esito dell’udienza di smaltimento del 23 giugno 2026. Le ricorrenti hanno impugnato la nota del Comune di Rosolina prot. n. 12671 del 29 luglio 2020, con cui era stata respinta la rinuncia alla concessione demaniale n. 35/2003, nonché il parere dell’Agenzia del Demanio e le richieste di pagamento del canone, dell’imposta regionale e degli interessi relative agli anni 2020 e 2021. La vicenda riguarda un compendio demaniale nell’Isola di Albarella, destinato a centro sportivo turistico-balneare, comprendente originariamente un’area di 585.000 metri quadrati destinata a campo da golf e, dopo la sdemanializzazione del 2007, una superficie demaniale residua di circa 51.600 metri quadrati. Il Collegio ha qualificato l’autorizzazione n. 35 del 18 giugno 2003 come subingresso parziale, ai sensi dell’art. 46 cod. nav., e non come concessione autonoma. Ha quindi escluso sia l’applicabilità dell’art. 44 cod. nav. sia l’estinzione per impossibilità sopravvenuta, ritenendo che la cessazione del subingresso comporti la riespansione del rapporto originario in capo ad Albarella S.r.l. Le domande sui canoni sono state invece dichiarate inammissibili per difetto di giurisdizione, trattandosi di pretese patrimoniali devolute al giudice ordinario.

  • Sentenza n. 202601422
  • Rilevanza Alta
  • Accolto in parte
  • Subingresso e voltura
  • Proroga automatica delle concessioni
  • Rosolina
TAR Veneto - Venezia

TAR Veneto: respinto il ricorso sulla riduzione del canone demaniale ad Albarella

Il TAR Veneto, Sezione Prima, ha pronunciato la sentenza n. 1421/2026 sul ricorso R.G. n. 1176/2020, deciso all’udienza di smaltimento del 23 giugno 2026 e pubblicato il 29 giugno 2026. La controversia riguarda il canone della concessione demaniale marittima n. 33 del 2003, relativa a un compendio sull’Isola di Albarella destinato a centro sportivo turistico-balneare a uso pubblico. Albarella S.r.l. ha impugnato il provvedimento prot. n. 13975 del 17 agosto 2020 del Comune di Rosolina, con cui sono state respinte le istanze di riduzione del 50 per cento del canone 2017, presentate dopo l’evento atmosferico del 10 agosto 2017, ed è stato richiesto il pagamento della quota residua di 90.753,39 euro, oltre a 2.722,60 euro per imposta regionale di spettanza comunale e 1.815,07 euro per imposta regionale. È stata impugnata anche la nota dell’Agenzia del Demanio del 30 luglio 2020. Il Tribunale ha riconosciuto la giurisdizione amministrativa, perché la causa non riguardava una mera liquidazione contabile, ma l’esercizio di poteri amministrativi e tecnico-valutativi sui presupposti della riduzione. Nel merito ha ritenuto cumulativamente necessari l’evento dannoso di eccezionale gravità e la concreta, apprezzabile e non meramente episodica minore utilizzazione dei beni concessi. La documentazione prodotta dimostrava la gravità dell’evento, ma non la durata e l’incidenza funzionale dell’inutilizzabilità sul compendio demaniale. Il ricorso è stato integralmente respinto; sono state respinte anche le domande di accertamento della non debenza del maggior canone e di restituzione delle somme eventualmente riscosse. Le spese sono state compensate e la sentenza è stata dichiarata eseguibile dall’autorità amministrativa.

  • Sentenza n. 202601421
  • Rilevanza Alta
  • Respinto
  • Canoni demaniali e pertinenze
  • Rosolina (Rovigo)

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Materie ricorrenti negli atti mostrati

  • Questioni processuali 3
  • Sanzioni e ordinanze 2
  • Canoni demaniali e pertinenze 2
  • Subingresso e voltura 1
  • Proroga automatica delle concessioni 1
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