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Demanio marittimo · TAR Veneto - Venezia

Provvedimenti demaniali del TAR Veneto - Venezia

Selezione degli ultimi 5 provvedimenti consolidati del TAR Veneto - Venezia in materia di demanio marittimo (atti depositati da almeno 30 giorni): sentenze, ordinanze e decreti su concessioni, canoni, proroghe, decadenze ed evidenza pubblica, ciascuno con sunto, esito e materia.

Dati aggiornati Atti demaniali del TAR Veneto - Venezia 480

Ultimi provvedimenti demaniali

5 di 480 atti · ordinati per data di deposito

TAR Veneto - Venezia

TAR Veneto: istruttoria sulla gara per il compendio demaniale J a Bibione

Il TAR Veneto, Sezione Prima, ha pronunciato l’ordinanza cautelare e istruttoria n. 560/2026 nel ricorso R.G. n. 1466/2026, pubblicata il 14 settembre 2026, all’esito della camera di consiglio del 9 settembre 2026. La controversia riguarda la procedura selettiva per l’assegnazione ventennale in concessione demaniale marittima del compendio J, denominato “fronte Villaggio Turistico Internazionale”, nel Comune di San Michele al Tagliamento. Villaggio Turistico Internazionale s.r.l. ha impugnato la determinazione comunale n. 454 del 20 maggio 2026, con cui il Comune aveva approvato i verbali della commissione e confermato l’aggiudicazione a Bibione Spiaggia s.r.l., nonché la nomina della commissione, i verbali di gara e l’autorizzazione all’anticipata occupazione dell’area ai sensi dell’art. 38 del Codice della navigazione. La ricorrente ha chiesto anche l’accertamento della propria spettanza dell’aggiudicazione e la dichiarazione di inefficacia degli eventuali atti conseguenti. Il Collegio ha rilevato che, dopo la proposizione del ricorso, il Comune ha deciso di non costituirsi e ha acquisito un parere tecnico esterno dal quale sarebbero emerse carenze informative e documentali tali da impedire la verifica della sostenibilità finanziaria dell’offerta di Bibione Spiaggia e la valutazione del canone indicato. Poiché la controinteressata ha preannunciato contestazioni contro tale iniziativa, il TAR ha ritenuto necessario acquisire informazioni aggiornate dal Comune. Il giudice non ha deciso nel merito la legittimità dell’aggiudicazione né ha accolto o respinto la domanda cautelare. Ha disposto un incombente istruttorio, assegnando al Comune quindici giorni dalla notificazione o dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare una relazione sulle iniziative procedimentali successive al ricorso, con la relativa documentazione. La definizione della causa è stata fissata all’udienza pubblica del 17 febbraio 2027.

  • Ordinanza istruttoria n. 202600560
  • Rilevanza Alta
  • Istruttoria disposta
  • Evidenza pubblica e direttiva servizi
  • Rilascio di nuova concessione
  • San Michele al Tagliamento
TAR Veneto - Venezia

TAR Veneto: respinto il ricorso sull'aggiudicazione della concessione pubblicitaria negli approdi ACTV

Il TAR Veneto, Sezione Prima, con sentenza n. 1711/2026, pubblicata il 13 agosto 2026, ha respinto il ricorso R.G. n. 695/2026 proposto da Urban Vision s.p.a. contro Ve.La. s.p.a., con la partecipazione di IGPDecaux s.p.a. quale controinteressata, nonché nei confronti di AVM s.p.a., Comune di Venezia e ACTV s.p.a., non costituiti. La controversia riguardava la procedura aperta per l’affidamento in concessione, per 60 mesi, dell’utilizzo pubblicitario degli spazi espositivi presenti negli approdi e pontili delle linee di navigazione ACTV, per un valore complessivo di euro 2.100.000,00. Urban Vision, classificatasi seconda con 93,56 punti, contestava l’aggiudicazione del 4 marzo 2026 a IGPDecaux, prima con 99,61 punti, sostenendo l’irrealizzabilità dei tempi di rimozione e ricollocamento degli impianti promessi dall’aggiudicataria, l’erronea valutazione dei criteri relativi alla manutenzione e alla rimozione degli impianti, l’insufficienza della motivazione dei verbali e l’eccessiva genericità dei criteri di gara privi di sub-criteri e sub-punteggi. Il Collegio ha ritenuto non manifestamente illogiche le valutazioni tecniche della Commissione. In particolare, la promessa di intervento entro sei ore è stata ritenuta coerente con l’organizzazione operativa, la prossimità agli approdi, gli accordi con fornitori locali, la conoscenza della logistica lagunare e l’esperienza del gestore uscente. Anche il punteggio relativo alla manutenzione è stato considerato sorretto da una motivazione analitica e coerente con i criteri di gara. Il TAR ha inoltre affermato che l’art. 108, comma 7, del d.lgs. 36/2023 rende facoltativa, e non obbligatoria, la previsione di sub-criteri e sub-punteggi. Il ricorso è stato definitivamente respinto, con condanna della ricorrente alle spese.

  • Sentenza n. 202601711
  • Rilevanza Media
  • Respinto
  • Evidenza pubblica e direttiva servizi
  • Questioni processuali
  • Venezia
TAR Veneto - Venezia

TAR Veneto - Venezia: annullato l’ordine di bonifica amianto nell’Ex Batteria Antiaerea di Murano

Il TAR Veneto, Sezione Quarta, ha pronunciato la sentenza n. 1651/2026 nel ricorso R.G. n. 895/2024, pubblicata il 24 luglio 2026, all’esito dell’udienza pubblica del 9 luglio 2026. La controversia riguarda gli ordini comunali relativi alla presenza di coperture in presunto cemento amianto nel compendio demaniale statale denominato “Ex Batteria Antiaerea”, situato nell’Isola di Murano, nel Comune di Venezia. Il ricorrente, persona fisica le cui generalità sono oscurate, ha impugnato il provvedimento del Comune di Venezia del 3 maggio 2024, con il quale era stato incluso tra i destinatari dell’obbligo di adottare entro 180 giorni un piano di manutenzione e controllo oppure di eseguire la bonifica dei manufatti contenenti amianto. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti e, con motivi aggiunti, il successivo provvedimento comunale del 4 ottobre 2024, che aveva circoscritto l’obbligo alla porzione del compendio utilizzata dalla società già collegata alla famiglia del ricorrente. Il TAR ha ritenuto fondate le censure relative alla violazione della partecipazione procedimentale, al difetto di istruttoria e di motivazione e all’erronea individuazione del ricorrente quale occupante o utilizzatore del bene. Richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 1759/2020, ha distinto gli obblighi di controllo e manutenzione, gravanti sul detentore o utilizzatore attuale, dagli obblighi di intervento e bonifica, gravanti sul proprietario. Il Comune non ha dimostrato il concreto rapporto del ricorrente con il compendio né spiegato perché la sua qualità di socio accomandante, privo di poteri gestori e rappresentativi, fosse sufficiente a fondare la responsabilità. Il dispositivo ha estromesso l’Agenzia del Demanio, accolto il ricorso principale e i motivi aggiunti e annullato i provvedimenti impugnati. Il Comune di Venezia è stato condannato al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro OMISSIS oltre accessori di legge, mentre le spese nei confronti dell’Agenzia del Demanio sono state compensate.

  • Sentenza n. 202601651
  • Rilevanza Media
  • Accolto
  • Sanzioni e ordinanze
  • Questioni processuali
  • Venezia
TAR Veneto - Venezia — Sez. I

TAR Veneto - Venezia: respinto il ricorso sulla revoca della gara per il CAS ex Caserma Zanusso

Il TAR Veneto - Venezia ha deciso con sentenza, all’esito dell’udienza pubblica del 9 luglio 2026, la controversia promossa da Officine Sociali Società Cooperativa Sociale contro il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Treviso, avente ad oggetto la revoca della gara per la gestione del Centro di accoglienza straordinaria realizzato presso la struttura demaniale ex Caserma Zanusso di Oderzo, con capacità ricettiva di 260 posti. Il provvedimento reca data di pubblicazione 17 luglio 2026; il numero della sentenza non è indicato e nel dispositivo la decisione è attribuita alla Sezione Seconda. La ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio 8 gennaio 2026, n. 1397, con cui è stata revocata la procedura avviata con decisione di contrarre n. 45501 del 21 maggio 2025, oltre agli atti relativi ai contatti con la Croce Rossa Italiana e agli eventuali affidamenti conseguenti. La gara, di durata prevista pari a 24 mesi, prorogabili per ulteriori 12, aveva visto Officine Sociali prima classificata e destinataria della proposta di aggiudicazione, senza che fosse intervenuta l’aggiudicazione definitiva. Il TAR ha ritenuto legittima la revoca, considerando congrua la motivazione fondata sull’ispezione del 10 ottobre 2025 dell’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, che aveva evidenziato l’inadeguatezza igienico-sanitaria, di sicurezza e antincendio delle tendostrutture. Secondo il giudice, la necessità di riprogettare urgentemente il Centro e di modificare la ripartizione dei costi alterava la configurazione economica della gara e rendeva non più attuale il suo mantenimento. I motivi aggiunti contro l’avviso pubblico del 6 maggio 2026 sono stati dichiarati improcedibili perché la procedura è andata deserta. Il ricorso introduttivo è stato respinto e la ricorrente è stata condannata a rimborsare al Ministero le spese, liquidate in euro 2.500,00 oltre oneri di legge.

  • Sentenza n. 202601604
  • Rilevanza Media
  • Respinto
  • Questioni processuali
  • Oderzo (Treviso)
TAR Veneto - Venezia

TAR Veneto: respinto il ricorso sul diniego paesaggistico per un cartellone sul Bacchiglione

Il TAR Veneto, Sezione Terza, ha pronunciato la sentenza n. 1482/2026 sul ricorso R.G. n. 359/2025, deciso all’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026 e pubblicato il 3 luglio 2026. La controversia riguardava un cartellone pubblicitario installato in via Isonzo, a Padova, sull’argine sinistro del fiume Bacchiglione, a circa 20 metri dal corso d’acqua e all’interno della fascia sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 42/2004. S.C.I. - Società Concessioni Internazionali s.r.l. ha impugnato la determinazione dirigenziale del Comune di Padova, prot. n. 673736 del 20 dicembre 2024, con cui era stata negata la compatibilità paesaggistica postuma dell’impianto ed era stata ordinata la rimessione in pristino ai sensi dell’art. 167, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio. Il procedimento aveva seguito il parere negativo, ritenuto vincolante, della Soprintendenza, che aveva evidenziato l’impatto visivo del manufatto sul paesaggio fluviale e sulle visuali dai ponti e dai percorsi arginali. Il Collegio ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha escluso vizi di motivazione, illogicità o disparità di trattamento, ritenendo adeguatamente motivata la valutazione paesaggistica. Ha inoltre stabilito che il diniego della sanatoria paesaggistica non costituisce annullamento d’ufficio della precedente autorizzazione comunale e che la concessione idraulica regionale, peraltro scaduta il 30 settembre 2024, non sostituisce l’autorizzazione paesaggistica. Il ricorso è stato definitivamente respinto, con integrale compensazione delle spese.

  • Sentenza n. 202601482
  • Rilevanza Media
  • Respinto
  • Sanzioni e ordinanze
  • Padova

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Materie ricorrenti negli atti mostrati

  • Questioni processuali 4
  • Evidenza pubblica e direttiva servizi 2
  • Sanzioni e ordinanze 2
  • Rilascio di nuova concessione 1
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