TAR Emilia-Romagna - Parma: rigettato il ricorso sulla PAS per impianto agrivoltaico
Il TAR Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, Sezione Prima, ha pronunciato una sentenza pubblicata il 17 marzo 2026 sul ricorso R.G. n. 605/2025 proposto da Atlas Storage 9 s.r.l. contro il Comune di Scandiano. La controversia riguarda due comunicazioni di improcedibilità, del 26 agosto e del 20 ottobre 2025, relative a una Procedura Abilitativa Semplificata per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto agrivoltaico “Scandiano”, della potenza di 7.988,00 kWp, e delle opere di connessione nei territori di Scandiano e Albinea. Il giudice ha esaminato se, ai sensi degli artt. 8 e 10 del D.Lgs. 190/2024, la PAS potesse essere presentata prima dell’acquisizione delle concessioni necessarie per l’attraversamento del Rio dell’Oca e del Fosso Cà de Miani, per gli scarichi di acque meteoriche nei medesimi corsi d’acqua e per l’attraversamento di un mappale comunale di Albinea. Il TAR ha ritenuto che i due corsi d’acqua appartengano al demanio idrico, richiamando la convenzione regionale del 19 maggio 2022, il relativo elenco del reticolo idrico pubblico e una pubblicazione ARPAE. Ha inoltre affermato che anche l’utilizzazione mediante scarico o attraversamento costituisce utilizzazione del bene pubblico soggetta a concessione. Secondo il Collegio, l’istanza di concessione deve precedere la PAS e la disponibilità giuridica richiesta dall’art. 8 comprende anche le opere connesse. Il ricorso è stato quindi definitivamente rigettato. Le spese di lite sono state compensate e la sentenza è stata dichiarata eseguibile dall’autorità amministrativa.
- Sentenza n. 202600133
- Rilevanza Alta
- Respinto
- Rilascio di nuova concessione
- Questioni processuali
- Scandiano (Reggio Emilia)