TAR Liguria - Genova: respinta la sospensiva sull’esclusione dalla gara per specchi acquei
Il TAR Liguria, Sezione Prima, ha pronunciato un’ordinanza cautelare pubblicata il 10 settembre 2026, nel ricorso R.G. n. 718/2026, proposto da IMS s.r.l. contro il Comune di Ameglia, con Regione Liguria, Ar Nav s.r.l. e Acqua Marina di Giovannelli Ambra indicate come controinteressate non costituite. La controversia riguarda l’esclusione della manifestazione di interesse presentata da IMS s.r.l. nell’ambito della procedura relativa a specchi acquei demaniali e la richiesta di sospensione degli atti di gara. Sono stati impugnati, in particolare, il verbale di gara n. 1 del 24 giugno 2026, nella parte relativa all’esclusione, gli atti comunali presupposti e, con motivi aggiunti, il verbale di gara n. 2 del 2 luglio 2026 e il relativo allegato B, che hanno confermato l’esclusione. Il ricorso richiamava inoltre eventuali atti di proroga tecnica o rinnovo delle concessioni demaniali n. 59/2008 e n. 12/2004. In sede cautelare il Tribunale ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, poiché, sulla base dell’estratto SID prodotto dal Comune, gli specchi acquei indicati da IMS s.r.l. non sembrano rientrare tra quelli individuati nell’avviso prot. n. 9686 del 7 maggio 2026. Il TAR ha escluso anche il periculum in mora, osservando che l’operatore può presentare al Comune un’istanza per l’avvio di una procedura di assegnazione delle aree in concessione o subconcessione ai sensi dell’art. 45-bis del codice della navigazione. L’istanza cautelare è stata quindi respinta e le spese della fase sono state compensate.
- Ordinanza cautelare n. 202600319
- Rilevanza Alta
- Sospensiva negata
- Evidenza pubblica e direttiva servizi
- Rilascio di nuova concessione
- Ameglia