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Demanio marittimo · TAR Calabria - Catanzaro

Provvedimenti demaniali di TAR Calabria - Catanzaro

Selezione degli ultimi 5 provvedimenti consolidati di TAR Calabria - Catanzaro in materia di demanio marittimo (atti depositati da almeno 30 giorni): sentenze, ordinanze e decreti su concessioni, canoni, proroghe, decadenze ed evidenza pubblica, ciascuno con sunto, esito e materia.

Dati aggiornati Atti demaniali di TAR Calabria - Catanzaro 600

Ultimi provvedimenti demaniali

5 di 600 atti · ordinati per data di deposito

TAR Calabria - Catanzaro

TAR Calabria - Catanzaro: negata la sospensione sullo stabilimento balneare di Villapiana

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Prima, ha pronunciato l’ordinanza cautelare n. 367/2026 nel ricorso R.G. n. 870/2026, pubblicata il 30 luglio 2026, all’esito della camera di consiglio del 29 luglio 2026. Il provvedimento riguarda la domanda di sospensione proposta da Luigi De Marco contro il Comune di Villapiana. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Responsabile del SUAP del Comune di Villapiana che ha disposto il rigetto o dichiarato l’inefficacia della SCIA commerciale presentata il 30 maggio 2026 con n. 1689, notificato il 29 giugno 2026. La domanda era collegata all’accertamento del diritto a proseguire l’attività di stabilimento balneare esercitata in forza della concessione demaniale n. 9/2014 e della SCIA commerciale. In sede cautelare il TAR ha ritenuto insussistenti sufficienti profili di fondatezza del ricorso, osservando che l’ordinanza di demolizione e sgombero dei locali nei quali si svolge l’attività economica produce necessariamente effetti sul regolare svolgimento dell’attività stessa. Ha inoltre escluso il periculum in mora, poiché il pregiudizio dedotto è stato qualificato come economico e, quindi, non irreparabile. Il riferimento processuale applicato è l’art. 55 del codice del processo amministrativo. Il TAR ha pertanto respinto l’istanza cautelare e ha condannato Luigi De Marco al pagamento delle spese della fase cautelare in favore del Comune di Villapiana, liquidate in 1.000 euro, oltre oneri e spese di legge. L’ordinanza dispone inoltre che sia eseguita dall’Amministrazione e comunicata alle parti dalla segreteria.

  • Ordinanza cautelare n. 202600367
  • Rilevanza Alta
  • Sospensiva negata
  • Autorizzazioni stagionali e titoli edilizi
  • Questioni processuali
  • Villapiana
TAR Calabria - Catanzaro

TAR Calabria - Catanzaro: respinto il ricorso sul mantenimento di un chiosco demaniale a Cirò Marina

Il TAR Calabria, Sezione Seconda, con sentenza n. 1501/2026, pubblicata il 28 luglio 2026, ha deciso il ricorso R.G. n. 873/2025 proposto da Francesco Alfì contro il Comune di Cirò Marina. La controversia riguardava il mantenimento di un chiosco installato su un’area demaniale marittima di 96 metri quadrati, concessa per la stagione 2024 mediante il provvedimento n. 10 dell’11 giugno 2024, con validità dal 12 giugno al 31 agosto 2024. Il ricorrente aveva impugnato due dinieghi comunali, le ordinanze di ripristino dei luoghi n. 43 e n. 44 del 2025 e l’avviso pubblico per l’affidamento dell’area nella stagione estiva 2025. Il giudice ha ritenuto assorbita la questione relativa alla qualificazione formale del titolo come concessione o autorizzazione temporanea, poiché in entrambi i casi il titolo era scaduto quando, il 29 aprile 2025, era stata presentata l’istanza di mantenimento del manufatto. L’art. 3, comma 3-bis, della legge n. 118/2022 richiede infatti la vigenza del titolo concessorio. Il TAR ha inoltre respinto le censure contro il ripristino, ritenendo infondato sia il vizio derivato sia quello concernente la mancata diffida prevista dall’art. 35 del D.P.R. n. 380/2001. Il terzo motivo, relativo all’avviso pubblico, è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il bando riguardava una stagione ormai trascorsa ed era andato deserto. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente al pagamento di 4.000 euro di spese, oltre oneri e spese di legge.

  • Sentenza n. 202601501
  • Rilevanza Alta
  • Respinto
  • Proroga automatica delle concessioni
  • Autorizzazioni stagionali e titoli edilizi
  • Cirò Marina
TAR Calabria - Catanzaro

TAR Calabria - Catanzaro: rinviata la decisione sulla responsabilità dell'inquinamento dell'area costiera di Crotone

Il TAR Calabria, sede di Catanzaro, Sezione Prima, ha pronunciato l’ordinanza n. 1390/2026 nel giudizio iscritto al registro generale n. 1001/2024, pubblicata il 13 luglio 2026. Il provvedimento è stato adottato all’esito dell’udienza pubblica dell’8 luglio 2026 e riguarda il rinvio della trattazione del merito, non la decisione definitiva sulle domande di annullamento. Edison s.p.A. ha impugnato la comunicazione di avvio del procedimento e la diffida adottate dalla Provincia di Crotone ai sensi dell’art. 244, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, relative all’individuazione del responsabile dell’inquinamento e all’esecuzione di interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle acque di falda, dei suoli e dello specchio acqueo marino nell’area costiera prospiciente il SIN di Crotone-Cassano-Cerchiara. Con motivi aggiunti ha inoltre impugnato l’ordinanza provinciale n. 1 del 28 febbraio 2025. Il Collegio ha ritenuto opportuna la trattazione congiunta del ricorso con il giudizio n. 578/2025. Poiché in tale procedimento, all’esito della medesima udienza, era stato disposto un adempimento istruttorio con rinvio della trattazione del merito, il TAR ha disposto analogo rinvio anche nel presente giudizio. Il dispositivo non accoglie né respinge le domande di annullamento e non si pronuncia sulla responsabilità dell’inquinamento. La trattazione del merito è stata rinviata all’udienza pubblica del 25 novembre 2026.

  • Ordinanza istruttoria n. 202601390
  • Rilevanza Media
  • Rinvio ad altra udienza
  • Questioni processuali
  • Tutela Ambientale
  • Crotone (Crotone)
TAR Calabria - Catanzaro

TAR Calabria - Catanzaro: inammissibile il ricorso sui canoni del Porto di Tropea

Il TAR Calabria - Catanzaro, Sezione Seconda, ha pronunciato la sentenza n. 1381/2026 sul ricorso R.G. n. 759/2026, definito in camera di consiglio il 1 luglio 2026 ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e pubblicato il 10 luglio 2026. La controversia riguarda una concessione demaniale marittima relativa al Porto di Tropea e la pretesa di pagamento di maggiori canoni per le annualità 2013-2024. Porto di Tropea S.p.a. ha impugnato due atti del Comune di Tropea, del 21 aprile 2026 e del 22 maggio 2026, con i quali erano state richieste somme ulteriori, preannunciata la riscossione coattiva e comunicato l’avvio del procedimento di decadenza dalla concessione n. 5/2013. La società ha inoltre contestato atti precedenti e chiesto l’accertamento del diritto alla determinazione del canone nella misura ritenuta corretta, anche in relazione all’art. 39, comma 2, del codice della navigazione. Il TAR ha ritenuto che il nucleo sostanziale della controversia riguardasse la misura di canoni determinati in applicazione di norme di legge, senza esercizio di discrezionalità amministrativa. Richiamando Cass., Sez. Un. Civ., 17 dicembre 2020, n. 28973, e Cass., Sez. Un. Civ., 4 luglio 2022, n. 21139, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario. Quanto alla decadenza, il giudice ha rilevato che il Comune aveva soltanto avviato il procedimento, senza adottare un provvedimento lesivo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione relativamente ai canoni e per difetto di interesse relativamente alla prospettata decadenza. Le spese sono state compensate tra le parti.

  • Sentenza in forma semplificata n. 202601381
  • Rilevanza Alta
  • Inammissibile
  • Canoni demaniali e pertinenze
  • Decadenza e revoca della concessione
  • Tropea
TAR Calabria - Catanzaro — Sez. I

TAR Calabria - Catanzaro: improcedibile il ricorso sul divieto di prosecuzione di attività stagionale

Il TAR Calabria - Catanzaro, Sezione Prima, ha pronunciato una sentenza in primo grado, pubblicata il 4 giugno 2026, sul ricorso R.G. n. 1039/2022 proposto da -OMISSIS- contro il Comune di Mandatoriccio. La controversia riguardava il divieto di prosecuzione dell’attività commerciale collegata alla SCIA n. -OMISSIS-, riferita alla gestione stagionale di uno stabilimento balneare con opere precarie e temporanee realizzate su un’area privata confinante con la concessione demaniale marittima. Il ricorrente aveva contestato il provvedimento comunale deducendo, secondo la ricostruzione contenuta nel testo, l’utilizzabilità dell’area privata quale supporto all’attività assentita e l’assenza di ampliamento dell’occupazione dell’arenile. Il Comune aveva invece richiamato carenze documentali, vincoli paesaggistici e idrogeologici, la presenza di un’area SIC, la necessità del nulla osta previsto dall’art. 55 del Codice della navigazione e la destinazione agricola dell’area. Il Collegio ha rilevato che, nel corso del giudizio, erano stati adottati ulteriori atti lesivi non impugnati, tra cui ordinanze di demolizione, un verbale di accertamento dell’inottemperanza e un’ingiunzione di pagamento. Tali provvedimenti avevano rideterminato l’assetto degli interessi e privato il ricorrente di un’utilità concreta derivante dall’eventuale accoglimento del ricorso. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile, con spese compensate.

  • Sentenza n. 202601047
  • Rilevanza Alta
  • Improcedibile
  • Autorizzazioni stagionali e titoli edilizi
  • Questioni processuali
  • Mandatoriccio

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Materie ricorrenti negli atti mostrati

  • Questioni processuali 4
  • Autorizzazioni stagionali e titoli edilizi 3
  • Proroga automatica delle concessioni 1
  • Occupazione abusiva e sgombero 1
  • Evidenza pubblica e direttiva servizi 1
  • Sanzioni e ordinanze 1
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