TAR Calabria - Catanzaro: negata la sospensione sullo stabilimento balneare di Villapiana
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Prima, ha pronunciato l’ordinanza cautelare n. 367/2026 nel ricorso R.G. n. 870/2026, pubblicata il 30 luglio 2026, all’esito della camera di consiglio del 29 luglio 2026. Il provvedimento riguarda la domanda di sospensione proposta da Luigi De Marco contro il Comune di Villapiana. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Responsabile del SUAP del Comune di Villapiana che ha disposto il rigetto o dichiarato l’inefficacia della SCIA commerciale presentata il 30 maggio 2026 con n. 1689, notificato il 29 giugno 2026. La domanda era collegata all’accertamento del diritto a proseguire l’attività di stabilimento balneare esercitata in forza della concessione demaniale n. 9/2014 e della SCIA commerciale. In sede cautelare il TAR ha ritenuto insussistenti sufficienti profili di fondatezza del ricorso, osservando che l’ordinanza di demolizione e sgombero dei locali nei quali si svolge l’attività economica produce necessariamente effetti sul regolare svolgimento dell’attività stessa. Ha inoltre escluso il periculum in mora, poiché il pregiudizio dedotto è stato qualificato come economico e, quindi, non irreparabile. Il riferimento processuale applicato è l’art. 55 del codice del processo amministrativo. Il TAR ha pertanto respinto l’istanza cautelare e ha condannato Luigi De Marco al pagamento delle spese della fase cautelare in favore del Comune di Villapiana, liquidate in 1.000 euro, oltre oneri e spese di legge. L’ordinanza dispone inoltre che sia eseguita dall’Amministrazione e comunicata alle parti dalla segreteria.
- Ordinanza cautelare n. 202600367
- Rilevanza Alta
- Sospensiva negata
- Autorizzazioni stagionali e titoli edilizi
- Questioni processuali
- Villapiana