TAR Calabria - Catanzaro: negata la sospensiva sullo sgombero del box pescatori a Tropea
Il TAR Calabria - Catanzaro, Sezione Seconda, ha pronunciato l’ordinanza cautelare n. 504/2026 nel ricorso R.G. n. 1103/2026, depositata il 4 settembre 2026, all’esito della camera di consiglio del 2 settembre 2026. Il giudizio riguarda la domanda di sospensione proposta da Paolo Calamita contro il Comune di Tropea, con Agenzia del Demanio costituita quale controinteressata. Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, l’ordinanza comunale n. 12 del 22 maggio 2026, prot. n. 15928, relativa allo sgombero del box indicato come n. 18 nell’area portuale commerciale di Tropea, qualificato dall’amministrazione come occupato sine titulo dal 1° gennaio 2019. L’atto ordinava lo sgombero, il rilascio al Comune entro trenta giorni e la rimessione in pristino, indicando inoltre l’importo di euro 56.549,47 per indennizzi di occupazione. Il giudice ha precisato che i provvedimenti non ingiungono il pagamento dell’indennizzo e che, pertanto, la cognizione amministrativa è limitata all’ordine di sgombero. Ha ritenuto illegittima l’occupazione di beni demaniali marittimi in assenza di una concessione demaniale scritta, escludendo che il godimento possa fondarsi su dichiarazioni di organi politici o sull’inerzia amministrativa. Ha inoltre qualificato lo sgombero come conseguenza vincolata ai sensi dell’art. 54 cod. nav. e ha considerato irrilevante la discordanza tra box n. 19 e box n. 18, trattandosi di errore materiale emendabile in sede esecutiva. Il TAR ha rigettato l’istanza cautelare per carenza di fumus boni iuris e ha compensato integralmente le spese della fase cautelare.
- Ordinanza cautelare n. 202600504
- Rilevanza Alta
- Sospensiva negata
- Occupazione abusiva e sgombero
- Sanzioni e ordinanze
- Tropea