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Demanio marittimo · TAR Molise - Campobasso

Provvedimenti demaniali di TAR Molise - Campobasso

Selezione degli ultimi 5 provvedimenti consolidati di TAR Molise - Campobasso in materia di demanio marittimo (atti depositati da almeno 30 giorni): sentenze, ordinanze e decreti su concessioni, canoni, proroghe, decadenze ed evidenza pubblica, ciascuno con sunto, esito e materia.

Dati aggiornati Atti demaniali di TAR Molise - Campobasso 67

Ultimi provvedimenti demaniali

5 di 67 atti · ordinati per data di deposito

TAR Molise - Campobasso — Sez. I

TAR Molise - Campobasso: sospeso lo sgombero di un’area demaniale a Campomarino

Il TAR Molise - Campobasso, Sezione Prima, ha pronunciato un’ordinanza cautelare pubblicata il 16 luglio 2026, relativa al ricorso R.G. n. 189/2026 proposto dal sig. Michele Ferrante. La controversia riguarda l’esercizio di poteri amministrativi di autotutela esecutiva su un’area qualificata come demaniale marittima nel territorio del Comune di Campomarino. Il ricorrente ha impugnato l’atto di ingiunzione n. 1/2026 del 18 maggio 2026, adottato dalla Regione Molise, con il quale gli è stato ordinato lo sgombero dell’area individuata catastalmente al foglio 11, particella 1394, nonché il pagamento, entro trenta giorni, degli indennizzi risarcitori richiesti per l’occupazione senza titolo. Sono resistenti la Regione Molise, la Capitaneria di Porto di Termoli, l’Agenzia del Demanio - Direzione Territoriale Abruzzo e Molise e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nella fase cautelare il Collegio ha ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa, poiché la causa concerne la legittimità dell’autotutela esecutiva sui beni demaniali. Ha inoltre rilevato un adeguato fumus boni iuris nella censura relativa alla contraddittorietà dell’azione amministrativa: l’area sarebbe stata recentemente esclusa dal perimetro della fascia demaniale mediante un formale provvedimento di delimitazione, pur essendo stata successivamente destinataria dell’ingiunzione di sgombero. Il TAR ha accolto la domanda cautelare, sospeso l’efficacia dell’ingiunzione impugnata e fissato l’udienza pubblica di merito al 16 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

  • Ordinanza cautelare n. 202600085
  • Rilevanza Media
  • Sospensiva concessa
  • Occupazione abusiva e sgombero
  • Sanzioni e ordinanze
  • Campomarino
TAR Molise - Campobasso — Sez. I

TAR Molise - Campobasso: improcedibile il ricorso sull’area A1 del porto Marina Sveva

Il TAR Molise, Sezione Prima, ha definito con sentenza il ricorso R.G. n. 202/2021 proposto dalla Società Marittima Molisana S.M.M. s.p.a. contro la Regione Molise e nei confronti di Niuma Immobiliare s.r.l., in relazione all’area demaniale A1 del Porto Turistico Marina Sveva, sito nel Comune di Montenero di Bisaccia. La controversia riguardava la nota regionale prot. n. 92462 del 1° giugno 2021, con cui la Regione aveva affermato che l’area, individuata nell’allegato planimetrico dell’autorizzazione regionale n. 15/2011, dovesse rimanere nella piena disponibilità di Niuma Immobiliare per la gestione delle attività assentite mediante l’atto suppletivo n. 23/2018 e l’autorizzazione n. 24/2020. S.M.M., concessionaria dell’area relativa al Marina Sveva fino al 2056, aveva impugnato la nota deducendo, tra l’altro, la violazione degli articoli 36 e 45-bis del Codice della navigazione e dell’articolo 823 del Codice civile, sostenendo di avere esercitato legittimamente poteri di autotutela esecutiva dopo avere richiesto la restituzione dell’area concessa in comodato a Niuma Immobiliare. La domanda cautelare era stata respinta con ordinanza n. 169 del 23 luglio 2021. Nel corso del giudizio S.M.M. ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo riacquistato la proprietà e il possesso dell’area. Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, richiamando il principio dispositivo e la disponibilità dell’azione da parte del ricorrente sino alla trattenuta della causa in decisione. Le spese sono state compensate tra le parti.

  • Sentenza n. 202400373
  • Rilevanza Alta
  • Improcedibile
  • Questioni processuali
  • Montenero di Bisaccia (Campobasso)
TAR Molise - Campobasso — Sez. I

TAR Molise: nominato il commissario ad acta per la riclassificazione del piano spiaggia di Campomarino

Il TAR Molise, Sezione I, ha pronunciato un’ordinanza collegiale in camera di consiglio il 6 novembre 2024, pubblicata il 7 novembre 2024, nell’ambito del ricorso R.G. n. 34/2023 proposto da Diomedea s.r.l. La controversia riguarda l’inerzia amministrativa sull’istanza del 18 ottobre 2022 relativa alla delimitazione dell’area ai sensi dell’art. 32 del Codice della navigazione e alla possibile riclassificazione prevista dall’art. 9 delle norme tecniche di attuazione del piano spiaggia del Comune di Campomarino. L’ordinanza prende le mosse dalla precedente sentenza del TAR Molise n. 165 del 10 maggio 2023, con cui era stato dichiarato illegittimo il silenzio del Comune e l’amministrazione era stata ordinata ad avviare il procedimento preliminare, svolgere la necessaria istruttoria e concluderlo entro novanta giorni, verificando anche in sito l’effettiva realizzazione degli interventi di riqualificazione. Preso atto che il termine era inutilmente decorso e che la sentenza non era stata impugnata, il Collegio ha ritenuto persistente l’inerzia del Comune. Ha quindi accolto la successiva istanza della ricorrente, depositata il 2 aprile 2024, nominando quale commissario ad acta il Segretario comunale pro tempore. Il commissario dovrà sostituire il Comune, previa istruttoria, e pronunciarsi sull’apertura o meno del procedimento di riclassificazione entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza.

  • Ordinanza collegiale n. 202400340
  • Rilevanza Media
  • Accolto
  • Piani costieri e pianificazione comunale
  • Questioni processuali
  • Campomarino
TAR Molise - Campobasso — Sez. I

TAR Molise - Campobasso: sospensione parziale delle ordinanze di ripristino per opere abusive

Il TAR Molise - Campobasso, Sezione Prima, ha pronunciato un’ordinanza cautelare nel ricorso R.G. n. 118/2024, pubblicata il 23 maggio 2024, concernente due ordinanze comunali di riduzione in pristino relative a un’area demaniale marittima e a opere abusive. La ricorrente è la società -OMISSIS- s.r.l., che ha impugnato l’ordinanza n. 5 del 7 marzo 2024 e l’ordinanza n. 3 del 26 febbraio 2024 del responsabile del servizio urbanistica del Comune di -OMISSIS-, nonché, ove occorrente, una scheda riassuntiva di abuso demaniale redatta dalla Capitaneria di Porto il 16 luglio 2020. Il giudice ha distinto le due ordinanze. Quanto all’ordinanza n. 5, ha ritenuto che la natura demaniale dell’area interessata dall’edificazione non possa essere superata dalla mera pendenza di controversie sul tema e che, pertanto, non sussista l’indispensabile fumus boni iuris per la tutela cautelare. Quanto all’ordinanza n. 3, ha invece ravvisato un parziale fumus boni iuris limitatamente agli abusi realizzati su aree di proprietà privata e interessati da pratiche di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985 non ancora definite dal Comune. Il TAR ha quindi accolto parzialmente la domanda cautelare e sospeso l’efficacia dell’ordinanza comunale n. 3 del 26 febbraio 2024 esclusivamente nei limiti indicati in motivazione. La sospensione non riguarda l’ordinanza n. 5 né le porzioni di opere insistenti sull’area demaniale. È stata fissata l’udienza pubblica di merito per il 21 maggio 2025, con spese compensate.

  • Ordinanza cautelare n. 202400063
  • Rilevanza Media
  • Accolto in parte
  • Sanzioni e ordinanze
  • Questioni processuali
  • -OMISSIS-
TAR Molise - Campobasso — Sez. I

TAR Molise: accolto il ricorso sul silenzio del Comune di Termoli per indennizzo e ricollocazione del chiosco

Il TAR Molise, Sezione Prima, con sentenza pubblicata il 17 ottobre 2022, ha deciso in primo grado il ricorso R.G. n. 168/2022 proposto da Alfredo Michele Pecorella contro il Comune di Termoli, avente a oggetto l’illegittimità del silenzio serbato su due istanze del 14 marzo e del 16 aprile 2021. Le istanze chiedevano il riconoscimento dell’indennizzo previsto dall’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, un diverso ristoro dei pregiudizi subiti oppure, in subordine, la ricollocazione del chiosco realizzato su area demaniale. Il Collegio ha ritenuto ricevibile il ricorso, escludendo che l’istanza del 16 aprile fosse meramente ripetitiva della precedente, poiché conteneva anche la richiesta di ricollocazione del chiosco e integrava la prima istanza. Nel merito, ha qualificato le richieste come impulso a un’attività amministrativa necessaria per valutare l’eventuale debenza e quantificazione dell’indennizzo conseguente alla revoca in autotutela della concessione, nonché l’eventuale ricollocazione del chiosco. Il giudice ha chiarito che anche un’istanza eventualmente infondata deve essere definita con un provvedimento espresso e motivato. Il ricorso è stato accolto per quanto di ragione. Il Comune è stato ordinato a provvedere espressamente e motivatamente sulle istanze entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stata invece respinta la domanda di indennizzo da mero ritardo ex art. 2-bis della legge n. 241/1990, per mancata attivazione del potere sostitutivo. Le spese sono state integralmente compensate.

  • Sentenza n. 202200365
  • Rilevanza Media
  • Accolto in parte
  • Indennizzo e devoluzione delle opere
  • Questioni processuali
  • Termoli

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Materie ricorrenti negli atti mostrati

  • Questioni processuali 4
  • Sanzioni e ordinanze 2
  • Occupazione abusiva e sgombero 1
  • Piani costieri e pianificazione comunale 1
  • Indennizzo e devoluzione delle opere 1
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