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Demanio marittimo · TAR Abruzzo - Pescara

Provvedimenti demaniali del TAR Abruzzo - Pescara

Selezione degli ultimi 5 provvedimenti consolidati del TAR Abruzzo - Pescara in materia di demanio marittimo (atti depositati da almeno 30 giorni): sentenze, ordinanze e decreti su concessioni, canoni, proroghe, decadenze ed evidenza pubblica, ciascuno con sunto, esito e materia.

Dati aggiornati Atti demaniali del TAR Abruzzo - Pescara 132

Ultimi provvedimenti demaniali

5 di 132 atti · ordinati per data di deposito

TAR Abruzzo - Pescara — Sez. I

TAR Abruzzo - Pescara: respinto il ricorso sul diniego di rinnovo della concessione a Pescara

Il TAR Abruzzo - Pescara, Sezione I, ha deciso con sentenza pronunciata all’esito della camera di consiglio del 12 giugno 2026 e pubblicata il 31 luglio 2026, definendo nel merito il ricorso R.G. n. 326/2021, riassunto dopo l’annullamento della precedente sentenza da parte del Consiglio di Stato, Sezione VII, n. 1731/2026. Il giudizio riguardava il diniego di rinnovo della concessione demaniale marittima n. 14 del 30 dicembre 2014, adottato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale con atto n. 5353 del 4 dicembre 2018, nonché l’ingiunzione di sgombero n. 257 del 6 ottobre 2023, impugnata con motivi aggiunti. Il ricorrente Domenico Bozzuto, anche quale socio accomandatario e legale rappresentante di Alaggi Pescara di Bozzuto D. & C. sas, contestava il diniego fondato sull’irregolarità contributiva verso l’INPS, quantificata in circa 176.000 euro. Il TAR ha ritenuto applicabili alla concessione, pur non direttamente e integralmente, i principi di affidabilità dell’aspirante concessionario e di parità di trattamento ricavabili dal Codice dei contratti pubblici. Ha inoltre escluso la rilevanza, nel periodo 2017-2018, dei crediti vantati dal privato verso amministrazioni pubbliche, poiché ancora sub iudice e quindi non certi, liquidi ed esigibili ai fini della compensazione e del rilascio del DURC. Il Collegio ha respinto anche la censura relativa alla mancata comunicazione del preavviso di diniego, ritenendo applicabile l’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990. I motivi aggiunti sono stati respinti perché l’illegittimità derivata non sussisteva e l’ingiunzione era comunque sorretta dall’ulteriore ragione connessa ai lavori per la vasca di prima pioggia. Il Ministero e la Regione Abruzzo sono stati estromessi per difetto di legittimazione passiva; le spese sono state compensate.

  • Sentenza n. 202600386
  • Rilevanza Alta
  • Respinto
  • Rilascio di nuova concessione
  • Occupazione abusiva e sgombero
  • Pescara
TAR Abruzzo - Pescara — Sez. I

TAR Abruzzo - Pescara: accolta la cautelare sulle gare per concessioni a Vasto

Il TAR Abruzzo - Pescara, Sezione I, si è pronunciato con ordinanza cautelare adottata nella camera di consiglio del 26 giugno 2026 e pubblicata il 1° luglio 2026, nell’ambito del ricorso R.G. n. 475/2025 proposto da Pasi srl contro il Comune di Vasto. La controversia riguarda l’istanza dell’8 maggio 2025 per il rilascio di una concessione demaniale marittima a uso turistico-ricreativo, nonché la contestazione del silenzio-inadempimento dell’amministrazione. La ricorrente ha chiesto inoltre l’annullamento, previa sospensione, della delibera della Giunta comunale n. 208 del 26 giugno 2025, nella parte in cui differiva l’avvio delle procedure selettive oltre il 30 settembre 2027, prorogando sino ad allora le concessioni in essere, e della delibera del Consiglio comunale n. 3 del 9 marzo 2026, recante adozione della variante al PDMC, impugnata con motivi aggiunti. È stata formulata anche una domanda risarcitoria. In sede cautelare il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per accogliere la domanda, valorizzando tra l’altro il termine fissato dall’amministrazione per l’avvio delle procedure di assegnazione delle concessioni demaniali marittime, indicato nella motivazione come 26 giugno 2026. Il giudice ha richiamato, a sostegno della valutazione, precedenti provvedimenti dello stesso TAR Abruzzo - Pescara. Il dispositivo accoglie la domanda cautelare e ordina l’immediato avvio delle procedure indicate nelle premesse, confermando la trattazione del merito all’udienza pubblica del 23 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono compensate tra le parti. L’ordinanza è dichiarata eseguibile dall’amministrazione ed è depositata presso la segreteria per la comunicazione alle parti.

  • Ordinanza cautelare n. 202600079
  • Rilevanza Alta
  • Sospensiva concessa
  • Evidenza pubblica e direttiva servizi
  • Piani costieri e pianificazione comunale
  • Vasto
TAR Abruzzo - Pescara

TAR Abruzzo - Pescara: rinviato il ricorso sulla rimozione delle opere del Lido La Bussola

Il TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, Sezione Prima, ha pronunciato l’ordinanza n. 328/2026 nel giudizio iscritto al R.G. n. 172/2023, pubblicata il 16 giugno 2026, dopo la camera di consiglio del 14 aprile 2026. Il provvedimento è stato adottato nell’ambito di un giudizio di primo grado avente a oggetto la rimozione e il ripristino dello stato dei luoghi su un’area del demanio marittimo situata a Vasto Marina. Michele Sallese, in proprio e quale legale rappresentante della società La Bussola di Sallese Michele e C. s.a.s., già Lido La Bussola di Tana Maria Nicola e C. s.a.s., ha impugnato le ordinanze dirigenziali del Comune di Vasto n. 115 del 12 aprile 2023 e n. 143 del 12 maggio 2023. Gli atti imponevano la rimozione dei manufatti presenti sull’area già oggetto della concessione, definitivamente decaduta il 29 dicembre 2022 per effetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 11544/2022. Il Collegio ha ritenuto necessario un approfondimento tecnico, in contraddittorio tra le parti, sull’amovibilità o meno delle opere interessate dall’ordine di rimozione. La causa non è stata quindi considerata matura per la decisione e il Collegio della sezione stralcio ha ritenuto opportuno rimettere la questione al Presidente della Sezione ordinaria. Il dispositivo rinvia la discussione della causa e rimette al Presidente della Sezione le valutazioni sull’eventuale rimessione del ricorso al ruolo ordinario e sullo svolgimento dell’istruttoria. Non è stata definita la legittimità delle ordinanze né sono state liquidate le spese di lite.

  • Ordinanza istruttoria n. 202600328
  • Rilevanza Alta
  • Rinvio ad altra udienza
  • Occupazione abusiva e sgombero
  • Indennizzo e devoluzione delle opere
  • Vasto
TAR Abruzzo - Pescara — Sez. I

TAR Abruzzo - Pescara: annullate le proroghe delle concessioni balneari di Vasto

Il TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, Sezione Prima, ha deciso con sentenza pubblicata il 27 aprile 2026 il ricorso R.G. 179/2024 e i motivi aggiunti proposti dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato contro il Comune di Vasto. L’Autorità aveva impugnato la deliberazione della Giunta comunale n. 319 del 28 dicembre 2023, con cui il Comune aveva preso atto della proroga al 31 dicembre 2024 delle concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo, nonché la successiva deliberazione n. 208 del 26 giugno 2025, che aveva subordinato l’avvio delle gare all’approvazione del Piano Demaniale Marittimo Comunale e del PAN Marina di Vasto, indicando come termine il 30 settembre 2027. Il Tribunale ha riconosciuto la legittimazione speciale dell’AGCM ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 287/1990 anche rispetto ad atti di indirizzo privi di immediata rilevanza esterna, quando idonei a incidere sulla concorrenza. Nel merito ha ritenuto che le proroghe automatiche contrastino con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, norme direttamente applicabili che impongono procedure selettive trasparenti, imparziali e non discriminatorie per l’uso di risorse naturali scarse. Il Comune non poteva subordinare le gare alla pianificazione costiera o all’adozione dei criteri ministeriali sugli indennizzi. Il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti sono stati accolti, con annullamento degli atti impugnati e accertamento dell’obbligo degli uffici comunali di indire senza ulteriori dilazioni le procedure selettive. Il Comune è stato condannato alle spese di lite per euro 4.000,00 oltre accessori.

  • Sentenza n. 202600217
  • Rilevanza Alta
  • Accolto
  • Proroga automatica delle concessioni
  • Evidenza pubblica e direttiva servizi
  • Vasto
TAR Abruzzo - Pescara — Sez. I

TAR Abruzzo - Pescara: improcedibile il ricorso sulle ordinanze di rimozione del Lido del Sole a Vasto

Il TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, Sezione Prima, ha pronunciato la sentenza relativa al ricorso R.G. n. 173/2023, pubblicata il 24 aprile 2026, definendo il giudizio con declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. La decisione è stata assunta all’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 14 aprile 2026, tenutasi da remoto. Il ricorso era stato proposto da Michele Sallese, in proprio e quale legale rappresentante della società Lido del Sole di Sallese Michele e C. s.a.s., contro il Comune di Vasto e l’Agenzia del Demanio, con Domenico Sallese quale controinteressato e con l’intervento della società PASI s.r.l. Erano impugnate l’ordinanza dirigenziale n. 114 del 12 aprile 2023 e l’ordinanza dirigenziale n. 144 del 12 maggio 2023, concernenti la rimozione delle opere presenti su un’area del demanio marittimo e il ripristino dello stato dei luoghi. Il ricorrente aveva dedotto l’incompetenza del Comune, la violazione delle regole sulla rappresentanza della società e sulla notificazione, nonché la violazione dell’art. 49 del codice della navigazione, degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990 e dei principi di buon andamento, istruttoria e motivazione. La questione sostanziale riguardava anche la sorte delle opere dello stabilimento balneare dopo la decadenza dalla concessione e la loro eventuale acquisizione al demanio ai sensi dell’art. 49 del codice della navigazione. Nella memoria del 13 marzo 2026 la parte ricorrente ha manifestato una sostanziale carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo l’estinzione o comunque la definizione del ricorso per consentire l’avvio delle procedure selettive relative alla posizione concessoria indicata nel testo. Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), del codice del processo amministrativo, compensando integralmente le spese e dichiarando irripetibile il contributo unificato.

  • Sentenza n. 202600215
  • Rilevanza Alta
  • Improcedibile
  • Occupazione abusiva e sgombero
  • Indennizzo e devoluzione delle opere
  • Vasto (Chieti)

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Materie ricorrenti negli atti mostrati

  • Occupazione abusiva e sgombero 3
  • Questioni processuali 3
  • Indennizzo e devoluzione delle opere 3
  • Evidenza pubblica e direttiva servizi 2
  • Piani costieri e pianificazione comunale 2
  • Rilascio di nuova concessione 1
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